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NOVITA’ PER IL CODICE DELLA STRADA NEL DDL SICUREZZA
IN ARRIVO INASPRIMENTO DELLE SANZIONI PER  INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI IMPARTITE  DAGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE EX ART. 192
A cura Ufficio Studi ASAPS

Nell’ambito del nuovo “pacchetto sicurezza” in corso di approvazione alla Camera dei Deputati (DDL nr. C-1606) emerge una novità in materia di codice della strada, in particolare dell’art. 192.
L’articolo 25 del DDL reca un inasprimento sanzionatorio delle previsioni proprio dell’articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con particolare riguardo ai casi di inosservanza dell’obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale, nonché delle altre prescrizioni impartite dal personale medesimo. Il comma 1, lettera a), numero 1), nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 del medesimo articolo 192 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 400 euro (attualmente, è da 87 a 344 euro).

Al comma 1, lettera a), numero 2), nel caso di inosservanza dell’invito a fermarsi di cui all’articolo 192, comma 1, viene prevista, ove il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 600 (a fronte della medesima sanzione pecuniaria sopra indicata). Si prevede altresì che, in caso di reiterazione della violazione nel biennio, si applichi anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a un mese.

Invece, al comma 1, lettera a), numero 3), per l’inosservanza delle previsioni di cui al comma 4 dello stesso articolo 192 si prevede, ove il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 6.000. In questa ipotesi, oggettivamente più grave delle precedenti, si stabilisce che all’accertamento della violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno.

Con il comma 1, lettera b), invece, viene ritoccata la tabella dei punteggi prevista dall’articolo 126-bis dello stesso codice della strada, al duplice scopo di adeguarla alla nuova articolazione delle condotte e di graduare la decurtazione alla nuova valutazione di gravità delle stesse. In particolare, per le violazioni di cui al comma 6 sono comminati 3 punti di sanzioni; per le violazioni di cui al comma 6-bis, primo periodo, sono comminati 5 punti; per il comma 6-bis (nuovo), secondo periodo, vengono comminati 10 punti di sanzione; per le violazioni di cui al comma 7, infine, 10 punti di sanzione.

Il DDL è in corso di approvazione alla Camera entro fine settembre, per passare poi al Senato per il successivo passaggio parlamentare.

Forlì, 13 settembre 2024


Tante novità.
Per il caso di forzatura di un posto di blocco si prevede la sanzione del pagamento da euro 1.500 ad euro 6.000 e la sospensione della patente da tre mesi a un anno. (ASAPS)

 


 

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Venerdì, 13 Settembre 2024
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