Giurisprudenza di legittimità CORTE
DI CASSAZIONE CIVILE Sezione
I, 18 gennaio 2006, n. 882
SANZIONI AMMINISTRATIVE – NOTIFICA DEI VERBALI -
APPLICAZIONE ART. 201 CS – NORMA SPECIALE RISPETTO ART. 14 LEGGE 689/1981 –
SUSSISTENZA.
Dai principi generali dell’ordinamento giuridico e ad evidenti esigenze
di logica giuridica, alla notifica dei verbali di violazioni al CDS va
applicato l’art. 201 CDS, quale norma speciale rispetto all’art. 14 l.s.
689/1981, dettato per la disciplina generale delle sanzioni amministrative.
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE
PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Svolgimento
del processo
Con
sentenza 30.11.01 il giudice di pace di Buccino dichiarava la nullità della
ordinanza ingiunzione con cui il Prefetto di Salerno aveva respinto il ricorso
proposto da R. P. avverso i pp.vv.cc. redatti dai VV.UU. di Buccino per non
meglio identificate violazioni al codice della strada (la amministrazione ricorrente
chiarirà poi, in narrativa, che si trattava di due infrazioni al divieto di
sosta, commesse in Buccina il 26 agosto ed il 19 settembre 2000). Rilevava
il giudice che la notifica del p.v.c. deve essere effettuata, ai sensi
dell’art. 14 l.s. 689/71, nel termine improrogabile di gg. 90 dalla commessa
violazione: condizione che non era stata rispettata dalla p.a. che aveva emesso
il provvedimento, con conseguente nullità assoluta
"dell’adempimento". Contro
tale decisione ricorre la Prefettura (ora Ufficio del Governo) di Salerno
censurando, con atto notificato al R. P. il 16.10.02, la decisione per
violazione dell’art. 23 l.s. 689/81, degli artt. 316 e 319 cpc, per aver
dichiarato la contumacia dell’amministrazione, costituitasi alla udienza di
rinvio dalla prima udienza. Ulteriore censura è proposta per violazione
dell’art. 14 1.s. 689/81 ed omessa applicazione dell’art. 201 CDS, nonché per
vizio di motivazione. La
parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi
della decisione
Sostiene
l’amministrazione ricorrente che il giudice di pace, non revocando la
dichiarazione di contumacia nonostante che, prima dell’udienza successiva a
quella di comparizione, la amministrazione avesse depositato comparsa di
risposta in cancelleria, ha leso il diritto di difesa ed il principio del
contraddittorio. Secondo
quanto dispone l’art. 319 cpc, il giudizio dinanzi al giudice di pace fruisce
di grande libertà di forme; tuttavia, poiché nell’udienza di prima comparizione
il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna
pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e
a richiedere i mezzi di prova da assumere (art. 320.3 cpc), si ritiene che la
parte costituitasi successivamente possa proporre mere contestazioni delle
pretese avversarie (Cass. 11946/03). In conseguenza, pur essendo esatto che la
costituzione, tardiva, in cancelleria purgava la contumacia, non si ravvisa
quale pregiudizio ne sia derivato alla difesa dell’ufficio del governo, dal
momento che il giudice di pace ha pronunciato in conformità ad una eccezione di
decadenza che il Prefetto aveva già esaminato e respinto. Col
secondo motivo, si censura la decisione per non aver applicato il termine di
gg. 150 previsto dall’art. 201 CDS, rispetto al quale la notifica dei verbali,
avvenuta il 10 gennaio 2001, era tempestiva. Il
motivo va accolto. Premesso che, nonostante alcune imprecisioni espositive, è
indiscutibile che la pronuncia si riferisce alla notifica dei pp.vv.cc. e non
dell’ordinanza ingiunzione, la necessità di applicare l’art. 201 CDS, quale
norma speciale rispetto all’art. 14 l.s. 689181, dettato per la disciplina
generale delle sanzioni amministrative, discende dai principi generali dell’ordinamento
giuridico e corrisponde ad evidenti esigenze di logica giuridica. In
conseguenza, la decisione impugnata va cassata. La pronuncia nel merito è
impedita dalla mancanza del dato di fatto costituito dalla notifica dei due
pp.vv.cc., non indicata dalla sentenza impugnata, non potendo questa Corte,
giudice di legittimità, provvedere ad un accertamento di fatto che compete al
giudice di merito; inoltre, risulta che il R. P. ha sostenuto la illegittimità
delle contestazioni anche perché legittimato alla sosta, quale piazzista di
genere alimentari: questione di fatto che il giudice di pace, avendo ritenuto
la decadenza, non ha esaminato.
Il
giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Per
questi motivi
LA CORTE DI CASSAZIONE
Accoglie
il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese al giudice di pace di Bucino, in
persona di altro magistrato.
Roma,
28 ottobre 2005
Depositata
in cancelleria il 18 gennaio 2006. |