Giurisprudenza di legittimità SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE
23 gennaio 2006, n. 1216
RESPONSABILITA’
CIVILE - MANUTENZIONE DELLE STRADE – OMESSA MANUTENZIONE DELLA RETE DI
RECINZIONE DI STRADA A SCORRIMENTO VELOCE – INTRUSIONE DA PARTE DI UN ANIMALE -
RESPONSABILITA’ DELLA P.A. - SUSSISTENZA
L’omessa
manutenzione della rete di recinzione da parte dell’Ente proprietario della
strada costituisce negligente e quindi colposa azione della Pubblica
Amministrazione (v. anche Cass. n. 5772 del 1998 e Cass. n. 2781 del 1998).
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
Svolgimento del processo
Con atto di
citazione 1° agosto 1996, C. D. esponeva che il giorno 15 maggio 1996 mentre
procedeva - a velocità normale - alla guida della propria autovettura lungo la
via a scorrimento veloce B., con direzione da Potenza verso Salerno, a causa
del repentino ingresso ed attraversamento della strada da parte di un cane di
grossa taglia, non riusciva ad evitare l’urto con l’animale. In
conseguenza di ciò l’autovettura del C. D. riportava danni per lire 2.150.000. Tanto
premesso, l’attore conveniva in giudizio davanti al giudice di pace di Potenza
l’ente nazionale per le strade, ANAS, in quanto tenuto - nella sua qualità di
gestore della strada a garantire la sicurezza delle strade, anche mediante la
recinzione lungo tutto il percorso delle stesse. Il giudice
di pace accoglieva la domanda, ma la sentenza era integralmente riformata dal
Tribunale di Potenza. I giudici di
appello osservavano che l’ANAS era stato chiamato a rispondere dei danni subiti
dalla vettura del C. D. a titolo di responsabilità extracontrattuale, ex art.
2043 codice civile. Le
risultanze della consulenza tecnica di ufficio avevano posto in luce che, nei
pressi del luogo ove l’autovettura del C. D. aveva investito il cane, la
recinzione presentava in effetti evidenti squarci, da entrambi i lati della
carreggiata. Non era
certo, peraltro, che il cane si fosse immesso nella carreggiata proprio
attraverso gli squarci della recinzione. Pertanto, non poteva dirsi raggiunta
la prova dell’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta omissiva
dell’Ente e l’incidente. Contro
questa decisione il C. D. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un
unico motivo. Resiste l’ANAS con controricorso.
Motivi della decisione
Con l’unico
motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043
codice civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in
ordine all’interpretazione e valutazione delle risultanze probatorie: omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della causa, in
rapporto ai numeri 3 e 5 dell’art. 360 codice di procedura civile. Si deduce
che del tutto immotivatamente i giudici di appello avrebbero escluso la
responsabilità dell’Ente convenuto, in mancanza di una piena prova in ordine
all’esistenza del nesso di causalità (tra la condotta dell’Ente e l’evento
verificatosi). Ciò, dopo
aver enunciato correttamente alcuni principi di diritto in merito all’obbligo
per il proprietario o concessionario dell’autostrada (o della strada ad essa
equiparabile) di provvedere alla installazione e manutenzione di una
recinzione, oltre alla segnalazione degli eventuali difetti o rotture, una
volta che detta rete sia stata volontariamente collocata. I giudici di
appello avevano ritenuto "altamente probabile" l’evenienza che il
cane si fosse immesso nella carreggiata proprio attraverso uno di questi
squarci, non escludendo tuttavia che il fatto si fosse verificato con diverse
modalità. Pertanto, ha
concluso il Tribunale, non poteva essere affermata la responsabilità dell’ente,
in difetto dell’elemento essenziale del nesso di causalità tra il comportamento
omissivo ad esso addebitato e l’evento. I giudici di appello, rileva il ricorrente,
non avevano adeguatamente valutato le risultanze della consulenza tecnica
disposta dall’ufficio. Se ciò avessero fatto, gli stessi
avrebbero dovuto necessariamente concludere che il cane si era immesso nella carreggiata
da uno degli squarci presenti nella recinzione, tagliando perpendicolarmente la
strada al veicolo che sopraggiungeva. Solo in
questo modo doveva essere interpretata la deposizione resa da alcuni testi,
trasportati nella vettura condotta dal C. D., secondo i quali il cane aveva
attraversato la strada con un movimento perpendicolare.
Osserva il
Collegio:
le censure
sono prive di fondamento, risolvendosi la decisione impugnata in un giudizio di
merito adeguatamente motivato. L’inquadramento della responsabilità dell’Ente nazionale per le strade
ANAS nell’ambito dell’art. 2043 codice civile - operato dal giudice di appello
- è quello prescelto dall’attore che, nella prospettazione dei fatti integrativi
della ipotesi normativa, ha individuato la responsabilità dell’Ente nella
violazione del "neminem laedere". Elemento
costitutivo dell’illecito civile è il nesso di causalità intercorrente tra il
fatto addebitato dall’Ente e l’evento dannoso. Nel caso di
specie, secondo la ricostruzione operata dai giudici di appello, l’attore ha
fornito la prova dell’evento dannoso, poiché i testi hanno confermato che
l’autovettura del C. D. ebbe ad urtare contro un cane di grossa taglia,
riportando i danni indicati nell’atto di citazione. Gli stessi
giudici hanno ritenuto raggiunta la prova dell’esistenza di un comportamento
colposo dell’Ente, consistito nella omessa manutenzione della rete di
recinzione: il che consente di giudicare come negligente e quindi colposa l’azione
della Pubblica Amministrazione (Cass. n. 5772 del 1998, cfr. Cass. n. 2781 del
1998). Manca invece
la prova dell’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento omissivo
dell’Ente e l’evento verificatosi. Il
resistente ha indicato altre modalità compatibili con la dinamica
dell’incidente (che vanno dall’abbandono dei cane da parte dei conducenti di
un’altra autovettura, all’ingresso in autostrada da uno dei due svincoli,
vicini al tratto di strada teatro dell’incidente). Il ricorrente censura le conclusioni cui
sono pervenuti i giudici di appello, sottolineando che gli stessi avevano
indicato come "altamente probabile" l’ipotesi che il cane si fosse
immesso nella strada a scorrimento veloce proprio attraverso uno degli squarci
della recinzione individuati dal consulente tecnico nominato dall’ufficio in
prossimità del luogo dell’incidente. La
denunciata erronea valutazione delle risultanze istruttorie costituisce,
tuttavia, censura di merito, come tale non proponibile in questa sede di
legittimità. La
giurisprudenza di questa corte è ferma nel ritenere incensurabile, in sede di
legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione della
ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla
legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che
la motivazione appaia - come nel caso di specie - congrua dal punto di vista
logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regalano la
prova per presunzioni (Cass. n. 3974 del 19 marzo 2002). Sfugge
pertanto a qualsiasi censura la conclusione cui sono pervenuti i giudici di
appello, secondo i quali non risultando provato, nel caso di specie, che il
cane sia entrato in autostrada attraverso una rottura della recinzione della
rete stradale - e trattandosi di requisito costitutivo dell’illecito civile, la
cui prova incombe sul danneggiato non poteva configurarsi alcuna responsabilità
dell’ANAS per l’evento dannoso subito dal C. D.
Il ricorso,
pertanto, deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la
compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
Per questi motivi
LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di
cassazione. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2005
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2006. |