L’iscrizione all’INAD. (indice nazionale dei domicili digitali) è determinante per procedere alla notifica?
Richiesta parere Con ricorso presentato in Prefettura i due obbligati in solido hanno contestano il verbale di omessa comunicazione dati del conducente (ex articolo 126 bis del C.d.S), elevato da questo Comando, in quanto non avevano legale conoscenza della precedente sanzione comminata per violazione dell'articolo 146, comma 3, del C.d.S. Agli atti risulta che nel primo verbale il servizio postale ha dichiarato che il primo intestatario del mezzo (unico destinatario della notifica) è SCONOSCIUTO e, pertanto, una volta restituito al Comando, si è provveduto alla rinotificazione per il tramite dell'Ufficio dei Messi notificatori del Comune interessato che constatava nuovamente la IRREPEREBILITA' e procedeva con il 143 cpc. Il secondo verbale, trasmesso sempre al medesimo indirizzo, è stato ritirato dall'interessato a seguito dell'avviso di giacenza. Il ricorrente lamenta di risiedere all'indirizzo indicato nella visura ACI-PRA (indirizzo indicato nella notifica) e soprattutto di essere iscritto regolarmente all'INAD. Pertanto ritiene che i suddetti verbali dovevano essere notificati per PEC (e non con altre modalità) all?indirizzo contenuto all'Indice Nazionale dei Domicili Digitali. Alla luce dei fatti i due obbligati in solido chiedono al Prefetto l'annullamento del verbale a seguito dell'infrazione semaforica, per difetto di notifica e, conseguentemente, l'annullamento anche del successivo verbale elevato ai sensi dell'articolo 126 bis del C.d.S., con effetti caducatori ed assorbenti dell'intera procedura che allo stato risulta affetta, secondo gli obbligati in solido, da insanabile vizio formale e procedurale. Si chiede a codesto autorevole Ufficio se sussistono delle argomentazioni per tentare la difesa attraverso le contro deduzioni. Cordiali saluti.
Email-Ascoli Piceno
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