Immodificabilità del registro cronologico di carico e scarico digitale
La caratteristica di immodificabilità del registro riguarda la disciplina sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici; a questo proposito è opportuna una breve nota introduttiva per favorirne la contestualizzazione.
Innanzitutto, è necessario distinguere tra le annotazioni cronologiche, che devono essere effettuate nei tempi stabiliti dall’art. 190 del D.lgs. 152/2006, ed il registro, in quanto documento informatico.
E’ fondamentale tenere in considerazione che il Registro cronologico di carico e scarico, nella formulazione del DM 59/2023, è un “documento informatico” e come tale, deve formarsi nel rispetto delle linee guida definite da AgID così come esplicitato all’art.4 del DM 59/2023 nonché di una serie di riferimenti normativi che disciplinano la tenuta di registri obbligatori con strumenti informatici che per comodità sono stati riportati al paragrafo 17.3 (requisiti generali) delle modalità operative.
Fatta questa premessa l’immodificabilità è riferita al registro cronologico “prodotto con sistemi meccanografici” che nell’ambito del RENTRI si materializza nel file XML del registro cronologico predisposto secondo i modelli XSD pubblicati nel portale RENTRI. Il file, prodotto dai servizi di supporto o dai sistemi gestionali, rappresenta il registro che l’impresa è tenuta ad esibire come stabilito dall’art 7 commi 4-ter e 4-quater dal Decreto Legge 10 giugno 1994 n.357...
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