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Corte di Cassazione 27/02/2006

PATENTE – PROCEDIMENTO DELL’APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA DI CUI AGLI ARTT. 222 E 223 CS – SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA – SUSSITENZA.

(Cass. Civ., sez. IV, 25 gennaio 2006, n. 2863)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sezione IV, 25 gennaio 2006, n. 2863

 

PATENTE – PROCEDIMENTO DELL’APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI DI CUI AGLI ARTT. 222 E 223 CS -  APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA – SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA – SUSSITENZA.

 

L’accertamento del reato cui consegue, secondo l’art. 222 CDS, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, va inteso, secondo il diritto vigente, come l’accertamento del fatto lesivo dell’interesse pubblico anche nell’ambito del procedimento di patteggiamento della pena di cui all’art. 444 CPP, concluso con una pronuncia equiparata a quella di condanna in base al seguente art. 445, c. 1, stesso codice (Corte costituzionale, 5 febbraio 1999, n. 25, C. C.). Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui all’art. 590 CP commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, va disposta la sospensione o la revoca della patente di guida, come previsto dell’art. 222 CDS. La sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 CPP, infatti, è equiparata, ex art. 445 CPP, ad una pronuncia di condanna (Cassazione penale, sez. IV, 7 febbraio 1995, n. 1909, L. L.; Cassazione penale, sez. IV, 16 dicembre 1994, D. D.).

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

 

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Osserva

 Con atto del 30/9/2002 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 14/2/2002 dal Tribunale di Trani, Sez. distaccata di Barletta, con la quale è stata ex art. 444 c.p.p. applicata a P. A. la pena di mesi tre di reclusione per il reato di lesioni personali colpose ascrittogli.

 Con il ricorso il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale, per la ragione che il giudice a quo ha omesso di irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, come previsto dall’art. 222 cod. strad..

 Osserva questa Corte che la doglianza è fondata.

 In materia di sanzione amministrativa accessoria della patente di guida si sono fissati dei principi giuridici che costituiscono ormai ius receptum e che di seguito si espongono.

 Mentre nell’imperio del vecchio codice della strada la sospensione della patente di guida era qualificata come pena accessoria nella rubrica dell’art. 80 ter, introdotto dall’art. 142 della legge 24 novembre 1981 n. 689 sulle modifiche al sistema penale, l’art. 222 del nuovo codice della strada le ha riconosciuto espressamente il carattere di sanzione amministrativa accessoria.

 Con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. possono, quindi, essere applicate sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell’art. 445 c.p.p. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Tali sanzioni, non integrando una pena accessoria né una misura di sicurezza, prescindono dall’accordo tra le parti (Cass. SS.UU. 27.5.1998, B. B.), tanto che la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 445 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, in caso di accoglimento della richiesta di patteggiamento, sia preclusa l’applicazione della misura della sospensione della patente di guida (C. Cost. 18.6.1997, n. 184; C. Cost. 5.2.1999, n. 25).

 Ne deriva che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere disposta la sospensione della patente di guida a norma dell’art. 222 nuovo codice della strada (Cassazione penale, sez. IV, 5 luglio 1994, M. M.; Cassazione penale, sez. VI, 6 dicembre 1995, n. 1663, I. I.; Cassazione penale, sez. IV, 12 maggio 1995, n. 6437, R. R.; Cassazione penale, sez. IV, 21 settembre 1995, n. 10102, C. C.; Cassazione penale, sez. IV, 7 febbraio 1995, n. 1909, L. L.; Cassazione penale, sez. VI, 29 settembre 1997, C. C.), persino se la detta sospensione sia stata già disposta dal Prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal Prefetto (Cassazione penale, sez. IV, 27 marzo 1997, n. 3254).

 Il giudice è, inoltre, tenuto a disporre con la sentenza di applicazione della pena la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, a nulla rilevando che di questa non sia stata fatta menzione nella richiesta di patteggiamento.

 La detta sanzione, infatti, non può formare oggetto dell’accordo tra le parti (Sez. un. 8 maggio 1996, n 11, D. L.), che dev’essere limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Cassazione penale, sez. VI, 19.12.1997, P.G. in c. P. P.; Cassazione penale, sezione IV, 27 febbraio 1996, n. 4086, V. V.; Cassazione penale, sez. IV, 19 giugno 1996, n. 7206, V. V., 1835; Cassazione penale, sez. IV, 9 febbraio 1996, n. 2531, V. V.; Cassazione penale, sez. IV, 9 maggio 1997, n. 6138, P. P.).

 Né può affermarsi che dette sanzioni siano inapplicabili per il mancato accertamento della responsabilità: a fronte di un orientamento minoritario che affermava che, in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., non può essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, essendo questa subordinata, in base al testuale tenore del citato art. 186, all’"accertamento del reato", accertamento che la sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., attesa la sua peculiare natura, non consente di ritenere acquisito (Cassazione penale, sez. V, 30 ottobre 1996, n. 10980, M. M.; Cassazione penale, sez. VI, 29 aprile 1997, n. 6652, F. F.), si è affermato in modo prevalente l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, invece, nel menzionato rito speciale, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato; questo è "sui generis", essendo fondato sulla descrizione del fatto-reato, nei suoi elementi soggettivo e oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare la richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile.

 Il giudice, pertanto, fa proprio l’accertamento, proveniente dalle parti, della fondatezza della "notitia criminis " o, meglio, della non esclusione di questa e vi contribuisce nel momento in cui ritiene che gli atti non siano tali da imporre - nonostante la richiesta e, quindi, il giudizio positivo o, se si vuole, non negativo sulla detta fondatezza - il proscioglimento nel merito dell’imputato (Cassazione penale, sez. IV, 7 maggio 1996, n. 8443, M. M.). Quindi, l’accertamento deriva dalla contestazione del reato, collegato alla volontà dell’incolpato che, lungi dal contrastare tale contestazione, accetta le conseguenze sul piano penale (Cassazione penale, sez. IV, 6 giugno 1996, n. 7192, C. C. Cass. pen. 1997, 1836) ed è accertamento limitato, retto sull’accordo tra le parti e verificato dal giudice (Cassazione penale, sez. VI, 17 ottobre 1997, M. M.).

 Tale orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità ha ricevuto l’autorevole avallo della Cassazione a Sezioni Unite Penali (sent. 27 maggio 1998, n. 5, B. B., già citata) e della Consulta, che ha rilevato che l’accertamento del reato cui consegue, secondo l’art. 222 c. strad., la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, va inteso, secondo il diritto vivente, come l’accertamento del fatto lesivo dell’interesse pubblico anche nell’ambito del procedimento di patteggiamento della pena di cui all’art. 444 c.p.p., concluso con una pronuncia equiparata a quella di condanna in base al seguente art. 445, comma 1, stesso codice (Corte costituzionale, 5 febbraio 1999, n. 25, C. C.).

 Con specifico riguardo alla fattispecie odierna, si è precisato che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui all’art. 590 c.p. commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, va disposta la sospensione o la revoca della patente di guida, come previsto dell’art. 222 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285. La sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., infatti, è equiparata, ex art. 445 c.p.p., ad una pronuncia di condanna (Cassazione penale, sez. IV, 7 febbraio 1995, n. 1909, L. L.; Cassazione penale, sez. IV, 16 dicembre 1994, D. D.).

 Sussistendo, pertanto, quell’accertamento del reato e della responsabilità nei sensi indicati e l’equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna quando non sia diversamente stabìlito, devesi concludere che rettamente il P.G. si è doluto della mancata irrogazione della sanzione amministrativa accessoria da parte del giudice a quo.

 Non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 620, lett. L), c.p.p., spaziando la sanzione amministrativa tra un minimo ed un massimo, di tal che l’impugnata sentenza va annullata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, con rinvio sul punto al Tribunale di Trani, altro magistrato, ai sensi dell’art. 623, lett. D), c. p. p.

 

Per questi motivi

LA CORTE DI CASSAZIONE

 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Trani, altro magistrato.

  Così deciso, in Roma, il giorno 23 novembre 2005

 

 

 Depositata in cancelleria il 25 gennaio 2006.

 


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Lunedì, 27 Febbraio 2006
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