Giurisprudenza di
legittimità PATENTE –
PROCEDIMENTO DELL’APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI DI CUI AGLI
ARTT. 222 E 223 CS - APPLICAZIONE DELLA
SANZIONE ACCESSORIA – SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA – SUSSITENZA. L’accertamento del
reato cui consegue, secondo l’art. 222 CDS, la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida, va inteso, secondo il diritto vigente, come
l’accertamento del fatto lesivo dell’interesse pubblico anche nell’ambito del
procedimento di patteggiamento della pena di cui all’art. 444 CPP, concluso con
una pronuncia equiparata a quella di condanna in base al seguente art. 445, c.
1, stesso codice (Corte costituzionale, 5 febbraio 1999, n. 25, C. C.). Con la
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui
all’art. 590 CP commessi con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, va disposta la sospensione o la revoca della patente di
guida, come previsto dell’art. 222 CDS. La sentenza emessa ai sensi dell’art.
444 CPP, infatti, è equiparata, ex art. 445 CPP, ad una pronuncia di condanna
(Cassazione penale, sez. IV, 7 febbraio 1995, n. 1909, L. L.; Cassazione
penale, sez. IV, 16 dicembre 1994, D. D.). LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE ha
pronunciato la seguente Sentenza Osserva Con atto del
30/9/2002 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari ha
proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 14/2/2002 dal
Tribunale di Trani, Sez. distaccata di Barletta, con la quale è stata ex art.
444 c.p.p. applicata a P. A. la pena di mesi tre di reclusione per il reato di
lesioni personali colpose ascrittogli. Con il
ricorso il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della legge penale, per la
ragione che il giudice a quo ha omesso di irrogare la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, come previsto dall’art.
222 cod. strad.. Osserva
questa Corte che la doglianza è fondata. In materia
di sanzione amministrativa accessoria della patente di guida si sono fissati
dei principi giuridici che costituiscono ormai ius receptum e che di seguito si espongono. Mentre
nell’imperio del vecchio codice della strada la sospensione della patente di
guida era qualificata come pena accessoria nella rubrica dell’art. 80 ter,
introdotto dall’art. 142 della legge 24 novembre 1981 n. 689 sulle modifiche al
sistema penale, l’art. 222 del nuovo codice della strada le ha riconosciuto
espressamente il carattere di sanzione amministrativa accessoria. Con la
sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. possono, quindi, essere applicate sanzioni
amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell’art. 445
c.p.p. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla
confisca obbligatoria. Tali sanzioni, non integrando una pena accessoria né una
misura di sicurezza, prescindono dall’accordo tra le parti (Cass. SS.UU.
27.5.1998, B. B.), tanto che la Corte Costituzionale ha dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
445 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, in caso di accoglimento della
richiesta di patteggiamento, sia preclusa l’applicazione della misura della
sospensione della patente di guida (C. Cost. 18.6.1997, n. 184; C. Cost.
5.2.1999, n. 25). Ne deriva
che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve
essere disposta la sospensione della patente di guida a norma dell’art. 222
nuovo codice della strada (Cassazione penale, sez. IV, 5 luglio 1994, M. M.; Cassazione
penale, sez. VI, 6 dicembre 1995, n. 1663, I. I.; Cassazione penale, sez. IV,
12 maggio 1995, n. 6437, R. R.; Cassazione penale, sez. IV, 21 settembre 1995,
n. 10102, C. C.; Cassazione penale, sez. IV, 7 febbraio 1995, n. 1909, L. L.;
Cassazione penale, sez. VI, 29 settembre 1997, C. C.), persino se la detta
sospensione sia stata già disposta dal Prefetto, posto che, una volta stabilita
dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di
tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal Prefetto
(Cassazione penale, sez. IV, 27 marzo 1997, n. 3254). Il giudice
è, inoltre, tenuto a disporre con la sentenza di applicazione della pena la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, a
nulla rilevando che di questa non sia stata fatta menzione nella richiesta di
patteggiamento. La detta
sanzione, infatti, non può formare oggetto dell’accordo tra le parti (Sez. un.
8 maggio 1996, n 11, D. L.), che dev’essere limitato alla pena, e consegue di
diritto alla sollecitata pronuncia (Cassazione penale, sez. VI, 19.12.1997,
P.G. in c. P. P.; Cassazione penale, sezione IV, 27 febbraio 1996, n. 4086, V.
V.; Cassazione penale, sez. IV, 19 giugno 1996, n. 7206, V. V., 1835; Cassazione
penale, sez. IV, 9 febbraio 1996, n. 2531, V. V.; Cassazione penale, sez. IV, 9
maggio 1997, n. 6138, P. P.). Né può
affermarsi che dette sanzioni siano inapplicabili per il mancato accertamento
della responsabilità: a fronte di un orientamento minoritario che affermava
che, in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., non può essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente, essendo questa subordinata, in base al testuale tenore
del citato art. 186, all’"accertamento del reato", accertamento che
la sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., attesa la sua peculiare natura, non
consente di ritenere acquisito (Cassazione penale, sez. V, 30 ottobre 1996, n.
10980, M. M.; Cassazione penale, sez. VI, 29 aprile 1997, n. 6652, F. F.), si è
affermato in modo prevalente l’orientamento giurisprudenziale secondo cui,
invece, nel menzionato rito speciale, anche se non si fa luogo all’affermazione
della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del
reato; questo è "sui generis", essendo fondato sulla descrizione del
fatto-reato, nei suoi elementi soggettivo e oggettivo, contenuta nel capo
d’imputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare la richiesta, perché
stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile. Il giudice,
pertanto, fa proprio l’accertamento, proveniente dalle parti, della fondatezza
della "notitia criminis " o, meglio, della non esclusione di questa e
vi contribuisce nel momento in cui ritiene che gli atti non siano tali da
imporre - nonostante la richiesta e, quindi, il giudizio positivo o, se si
vuole, non negativo sulla detta fondatezza - il proscioglimento nel merito
dell’imputato (Cassazione penale, sez. IV, 7 maggio 1996, n. 8443, M. M.).
Quindi, l’accertamento deriva dalla contestazione del reato, collegato alla
volontà dell’incolpato che, lungi dal contrastare tale contestazione, accetta
le conseguenze sul piano penale (Cassazione penale, sez. IV, 6 giugno 1996, n.
7192, C. C. Cass. pen. 1997, 1836) ed è accertamento limitato, retto
sull’accordo tra le parti e verificato dal giudice (Cassazione penale, sez. VI,
17 ottobre 1997, M. M.). Tale
orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità ha ricevuto l’autorevole
avallo della Cassazione a Sezioni Unite Penali (sent. 27 maggio 1998, n. 5, B.
B., già citata) e della Consulta, che ha rilevato che l’accertamento del reato
cui consegue, secondo l’art. 222 c. strad., la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida, va inteso, secondo il diritto vivente, come
l’accertamento del fatto lesivo dell’interesse pubblico anche nell’ambito del
procedimento di patteggiamento della pena di cui all’art. 444 c.p.p., concluso
con una pronuncia equiparata a quella di condanna in base al seguente art. 445,
comma 1, stesso codice (Corte costituzionale, 5 febbraio 1999, n. 25, C. C.). Con
specifico riguardo alla fattispecie odierna, si è precisato che con la sentenza
di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui all’art.
590 c.p. commessi con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, va disposta la sospensione o la revoca della patente di
guida, come previsto dell’art. 222 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285. La sentenza
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., infatti, è equiparata, ex art. 445
c.p.p., ad una pronuncia di condanna (Cassazione penale, sez. IV, 7 febbraio
1995, n. 1909, L. L.; Cassazione penale, sez. IV, 16 dicembre 1994, D. D.). Sussistendo,
pertanto, quell’accertamento del reato e della responsabilità nei sensi
indicati e l’equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di
condanna quando non sia diversamente stabìlito, devesi concludere che
rettamente il P.G. si è doluto della mancata irrogazione della sanzione
amministrativa accessoria da parte del giudice a quo. Non
ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 620, lett. L), c.p.p.,
spaziando la sanzione amministrativa tra un minimo ed un massimo, di tal che
l’impugnata sentenza va annullata limitatamente all’omessa applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, con rinvio
sul punto al Tribunale di Trani, altro magistrato, ai sensi dell’art. 623,
lett. D), c. p. p. Per questi motivi LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata
limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al
Tribunale di Trani, altro magistrato. Così deciso, in Roma, il giorno 23
novembre 2005 Depositata in cancelleria il 25 gennaio 2006. |
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