Art. 126 bis C.d.S; il dilemma per le polizie locali: rispettare la circolare del Ministero o seguire la giurisprudenza?
La consistenza pratica del tema
Uno dei problemi più rilevanti per gli uffici che si occupano di gestione dei procedimenti sanzionatori del Codice della Strada e della notificazione dei verbali, consiste nella gestione delle variabilissime vicende connesse alla decurtazione dei punti.
In primo luogo, sussiste il tema del trasferimento tempestivo dei dati personali e della patente dei conducenti al momento dell’infrazione comportante decurtazione punti. Questo trasferimento, alquanto elementare in caso di contestazione immediata, diventa molto più complesso nel momento in cui l’informazione su chi fosse il conducente al momento dell’infrazione perviene dall’obbligato in solido che, ricevuta la notifica del verbale, comunica all’ufficio da cui dipendono gli agenti accertatori i dati personali e della patente di chi, in qualità di esecutore materiale della condotta illecita, merita la decurtazione dei punti.
In secondo luogo, sussiste il tema della sanzionabilità della condotta omissiva dell’obbligato in solido che non è sensibile all’intimazione posta in calce al verbale di accertamento della violazione principale, ovvero che rappresenti documentate e motivate cause che rendano l’omessa comunicazione non punibile, ovvero che presenti ricorso avverso il verbale principale.
Nel corso di questi anni recenti, si è assistito a un ristabilimento delle certezze operative, quanto ai termini dei procedimenti e alla loro decorrenza, grazie a una circolare del ministero dell’interno che, facendo leva su un filone giurisprudenziale che pareva consolidarsi, considerando irrilevante la proposizione dei ricorsi contro il verbale principale e ritenendo istantanea la violazione omissiva dell’obbligato in solido, garantiva la legittimità di un buon automatismo, nel procurare la notifica dei verbali recanti la sanzione pecuniaria da euro 291 ad euro 1.166.
Tuttavia, anche qui richiamando la recentissima ordinanza della Seconda Sezione della Cassazione civile, del 11 ottobre 2024, n. 26553, non si può fare a meno di domandarsi:
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Un interessante commento del dottor Pino Napolitano. (ASAPS)
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