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News 28/02/2006

RICORSO AL GIUDICE DI PACE: DATTOLICO (COORDINATORE GDP MILANO) REPLICA A BISERNI (PRESIDENTE ASAPS)


Su www.asaps.it, associazione sostenitori amici polizia stradale, venerdì scorso è apparsa questa notizia: dal 2 marzo 2006 non sarà più nessario ricorrere in Cassazione contro le sentenze dei Giudici di pace, ma si potrà proporre appello direttamente al Tribunale.

Giordano Biserni, presidente Asaps, così commenta la notizia.

1) “In materia di giudizi davanti ai Giudici di pace, le cose non hanno sempre funzionato bene. Ora ci sarà finalmente un termometro per la verifica e il monitoraggio dell’operato dei Giudici di pace da parte dei colleghi togati, giudici di carriera che potranno recuperare il giusto profilo di applicazione della norma, che in più occasioni è apparso a molti fin troppo svilito da numerose sentenze a dir poco approssimative e addirittura innovative in modo molto ‘originale’ del diritto da parte dei giudici onorari. Verrebbe da dire una battuta del tipo ‘la ricreazione è finita’, ma saremmo ingenerosi nei confronti dei tanti Giudici di pace che comunque hanno svolto bene il loro lavoro, senza confonderlo col ruolo di assistenti sociali, come altri hanno invece fatto”.

2) “Rimane da risolvere il dispendio di energie con presenze numerose di operatori di Polizia per la discussione dei procedimenti. Operatori che in molti casi, sotto il tiro incrociato dei difensori spesso sostenuti dai Giudici di pace, si sentono più imputati che testi. Non sarebbe da scartare l’idea di una sorta di avvocatura amministrativa dello Stato e delle Amministrazioni locali deputata a seguire puntigliosamente e in modo molto professionale i procedimenti in tutto il loro evolversi”.

Avvocato Dattolico, in veste di coordinatore di Giudici di pace di Milano, che cosa risponde a Giordano Biserni, presidente Asaps?

1) “Biserni esagera. I Giudici di pace hanno sollevato numerose questioni di illegittimità costituzionale delle norme del Codice della strada. Svolgendo un lavoro preziosissimo. Inoltre, hanno difeso automobilisti e motociclisti contro verbali irregolari, notifiche in ritardo, apparecchiature per la rilevazione della velocità non omologate o non tarate o usate in modo illegittimo. Insomma i Giudici di pace, se e quando era il caso, hanno tutelato il cittadino contro ingiustizie e vessazioni”.

2) “Non è accettabile l’affermazione che gli operatori di Polizia abbiano dovuto sottostare al tiro incrociato dei difensori dei ricorrenti, dovendosi considerare che la Polizia (e quindi il Prefetto) oppure il Comune si avvalgono di una compagine difensiva sempre agguerrita. Infatti c’è un’avvocatura comunale e dello Stato contro le quali si trova spesso il cittadino inerme e sprovveduto”.

In definitiva, la possibilità di fare ricorso in Tribunale che cosa comporta per il cittadino?

“L’appello in Tribunale anziché in Cassazione ha pro e contro per il cittadino. Vantaggio: avrà un secondo grado di giudizio, esattamente come la controparte. Svantaggio: dovrà avvalersi di un legale, cosa che non tutti possono permettersi. In secondo grado, si presenterà una disparità di base ancora più marcata che di fronte al Giudice di pace. L’automobilista per costituirsi in Tribunale avrà la necessità inderogabile di un avvocato, fatto che invece dinnanzi al Giudice di pace può essere evitato, in quanto può difendersi da solo”.


 

Noi non replichiamo a Dattolico. Confermiamo tutto quello che abbiamo scritto. Lasciamo giudicare l’opinione pubblica e gli operatori di polizia umiliati ogni giorno con sentenze molte volte a dir poco discutibili e assurde (specie fino a qualche tempo fa), delle quali possiamo fornire ampia documentazione. Crediamo che un riequilibrio del sistema di giudizio e dell’appello faccia bene alla giustizia nel suo complesso, ai cittadini per primi, alla tutela dei loro diritti, ma anche alle forze di polizia che applicano la legge, messe spesso in discussione come fossero costituite da soli incapaci. Tutto questo non ha fatto assolutamente bene alla giustizia e tanto meno alla sicurezza sulle strade, sulle quali si paga un prezzo che a molti sembra sconosciuto. Non a noi.

Giordano Biserni
Presidente Asaps
giordano.biserni@asaps.it

 

 

 
La novità relativa alla modifica dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è arrivata silenziosa con il Decreto Legislativo 2 febbraio 2006 nr.40, quasi ci sia un certo pudore a parlarne. No, parliamone, sinteticamente, ma parliamone.
Che in materia di giudizi davanti ai Giudici di pace, le cose non abbiano sempre funzionato bene, lo dicono i fatti. Noi stessi come associazione abbiamo raccolto numerose "perle" di sentenze e ovviamente siamo più volte intervenuti nelle sedi competenti. Se col tempo ai GdP è stata tolta la competenza per giudicare sulla guida in stato di ebbrezza e se oggi, da ultimo, con una apposita modifica di legge si è reso possibile il ricorso in Tribunale avverso alle loro sentenze, ci sarà stato un motivo. E’ vero non c’è stato molto rumore sulla notizia dell’imminente modifica all’art. 23 della legge 689/1981, anzi è passata quasi inosservata sugli organi di informazione. E’ chiaro a tutti che la riforma introdotta dal recente Dlgs 40/2006 segna una svolta a dir poco rivoluzionaria anche nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e la magistratura non togata. Dal 2 marzo 2006 non sarà più necessario ricorrere in Cassazione contro le sentenze spesso discutibili dei Giudici di pace. Si potrà proporre appello direttamente al Tribunale. Ora ci sarà finalmente un termometro per la verifica il monitoraggio dell’operato dei Giudici di pace da parte dei colleghi togati, giudici di carriera che potranno recuperare il giusto profilo di applicazione della norma, che in più occasioni è apparso a molti fin troppo svilito da numerose sentenze a dir poco approssimative e addirittura innovative in modo molto "originale" del diritto da parte dei giudici onorari. Verrebbe da dire una battuta del tipo "la ricreazione è finita", ma saremmo ingenerosi nei confronti dei tanti Giudici di pace che comunque hanno svolto bene il loro lavoro, senza confonderlo col ruolo di assistenti sociali, come altri hanno invece fatto. Recentemente in molti casi gli atteggiamenti in sede di giudizio erano oggettivamente cambiati, apparendo più professionali ed equi. Ora la P.A. avrà l’oppurtunità di vedere validati i giudizi dei GdP con un sistema di ricorso più agevole, più pratico e più praticabile. Rimane da risolvere il dispendio di energie con presenze numerose di operatori di polizia per la discussione dei procedimenti. Operatori che in molti casi, sotto il tiro incrociato dei difensori spesso sostenuti dai GdP, si sentono più imputati che testi. Non sarebbe da scartare l’idea di una sorta di avvocatura amministrativa dello Stato e delle Amministrazioni locali deputata a seguire puntigliosamente e in modo molto professionale i procedimenti in tutto il loro evolversi.
La situazione non poteva durare, oggi si è girata una pagina importante. Qualche modifica ulteriore rimane ancora da fare. Adesso siamo però più fiduciosi.

Giordano Biserni
Presidente Asaps



DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n.40
G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006
 
Art. 26
 
 1. All’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
 a)  al quinto comma, le parole: «ricorribile per cassazione» sono sostituite dalla  seguente: «appellabile»;
 b)  l’ultimo comma e’ abrogato.


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Martedì, 28 Febbraio 2006
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