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Articoli 21/02/2003

Nuove prassi processuali dei Giudici di pace

Nuove prassi processuali dei Giudici di pace
(2^ Parte)
 

di Antonio Tedeschi *

 

1) SUL RITIRO DELLA PATENTE - CONSIDERAZIONI GIURISPRUDENZIALI.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 276 del 7-17 luglio 1998, ha richiamato un parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, secondo la quale "nel comportamento materiale di ritiro della patente, infatti, sarebbe implicitamente configurabile il provvedimento di sospensione da parte del prefetto, in quanto tale atto è vincolato nell’adozione e discrezionale soltanto nella determinazione della durata." Tale parere è stato fatto proprio dal giudice estensore della predetta sentenza, il quale ha così concluso: si può "immediatamente proporre opposizione al pretore avverso il verbale di accertamento dell’infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione ai sensi dell’art. 22, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981". Non sono stato tuttavia convinto da queste, sia pure autorevoli, asserzioni. Chi l’ha detto che il provvedimento prefettizio è vincolato nella sua emanazione? Nel silenzio della legge, non può ammettersi il contrario? Secondo me, il sistema normativo delineato dal Codice della Strada non impedisce all’interessato, che ricorra immediatamente al prefetto, di richiedere, in via d’urgenza e nelle more della decisione, la restituzione della patente di guida. Io credo che, se vi sono gravi motivi, il prefetto possa equamente disporre la restituzione della patente di guida in attesa della decisione del ricorso. Questo sotto il profilo della legittimità delle affermazioni contenute nella decisione citata. Quanto al merito, mi piacerebbe controbattere con le stesse armi, e cioè con la precedente ordinanza del 6-13 maggio 1998 n. 167, la quale, sia pure con riguardo a ipotesi simili, ricordava che "... la sospensione provvisoria è provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, ... strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell’esercizio di un’attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli". Chiunque sia d’accordo con simili affermazioni (e dovrebbero esserlo tutti tranne i pirati della strada) non può non ammettere che le richieste di sospensiva (non del verbale ma) del provvedimento prefettizio vadano soppesate, ed accordate solo quando si sia ragionevolmente sicuri che l’interessato non perseveri negli illeciti stradali.

 

 

 

2) POTERI GIURISDIZIONALI NELL’AMBITO DI UN PROCEDIMENTO DI SEQUESTRO.
Può il Giudice di Pace disporre la restituzione di un bene in sequestro? Come tutti sanno, la misura del sequestro è una misura cautelare, e non una sanzione accessoria. Non per niente il C.d.S., contrariamente a quanto prevede con le sanzioni accessorie, rinvia per intero alla Legge 24/11/81, n. 689. In particolare, il primo comma dell’art. 21 di tale legge dispone che "...è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l’ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi." Ciò significa che lo Stato, avvalendosi della Legge n. 689, legittimamente può sottrarre il veicolo al patrimonio del trasgressore per avvalersene come garanzia del pagamento della sanzione. Il veicolo non può essere restituito al trasgressore (e neanche al suo proprietario) fintantoché la sanzione pecuniaria non è pagata per intero. Può inserirsi il Giudice di Pace in tale contesto? Io non credo: come detto, in mancanza di un provvedimento prefettizio, tale autorità può esaminare il verbale di contravvenzione solo nella parte in cui dispone la sanzione pecuniaria. Il Giudice di Pace può senz’altro sospendere il provvedimento prefettizio di confisca, ma non può certamente ordinare al prefetto di consegnare al trasgressore il bene in sequestro (oltretutto perché, se le intenzioni dell’opponente sono meramente dilatorie, neanche si presenterà al processo). Il veicolo deve invece rimanere in sequestro fino al termine del procedimento cautelare e se magari il Giudice di Pace darà ragione all’interessato, le spese di custodia saranno a carico all’amministrazione che ha proceduto al sequestro.

 

 

 

3) L’ESAME GIURISDIZIONALE DEL VERBALE PAGATO.
Tutti dovrebbero essere a conoscenza del lungo e tormentoso iter legislativo che ha man mano "depenalizzato" i cosiddetti "reati minori" (con le tre leggi fondamentali del ’67, dell’81 e dell’89, quest’ultima che portava a compimento il processo di rielaborazione delle sanzioni amministrative, attribuendo al verbale di contravvenzione valenza di titolo esecutivo). Intenzione del legislatore era quella di evitare il processo penale e consentire all’interessato di concludere il procedimento mediante pagamento di una somma pecuniaria: il trasgressore può avvalersi del pagamento in misura ridotta (che non è altro che l’oblazione trasferita nel campo amministrativo), al fine di evitare altre conseguenze nei suoi confronti. Pertanto, l’istituto del pagamento in misura ridotta è stato dal legislatore configurato come il principale strumento estintivo del procedimento amministrativo sanzionatorio. Gran parte dei Giudici di Pace, non avendo vissuto di persona le ragioni della necessità della depenalizzazione degli illeciti stradali e non, ritengono il pagamento in misura ridotta un elemento del procedimento non essenziale, e pertanto irrilevante se intervenuto nel corso del procedimento stesso. Neanche ha avuto tanta pubblicità (ai media cosa poteva interessare?) Cass., Sez. III, 4/8/00, n. 10240, la quale ha affermato che "Il pagamento in misura ridotta ... una volta eseguito determina automaticamente effetti preclusivi senza che rilevino successive manifestazioni di volontà". Invece, secondo moltissimi Giudici di Pace, il procedimento giurisdizionale, nonostante il pagamento effettuato, può concludersi con la decisione del Giudice di Pace di accogliere l’opposizione e l’ordine di disporre la restituzione della somma versata. La "condanna al pagamento della somma versata" è l’ennesimo salto logico dei Giudici di Pace, i quali forse ignorano che, nell’ambito di un giudizio di opposizione, non possono emettere sentenze di condanna: le sentenze di condanna nei confronti della pubblica amministrazione sono tassativamente previste e né il rito previsto dalla L. n. 689/81, né i principi dell’ ordinamento vigente prevedono possibilità di condannare la pubblica amministrazione alla restituzione della somma pecuniaria precedentemente versata.

 

 

 

4) IL TERMINE PER PROPORRE IMPUGNATIVA AL VERBALE
Sempre della serie: come fare dispetti ai vigili urbani, la Corte di Cassazione ha di recente raddoppiato il termine per proporre l’impugnazione del verbale di contravvenzione innanzi al Giudice di Pace, parificando al termine previsto per il ricorso al Prefetto. Non starò qui a commentare le motivazioni di tali sentenze (prettamente minoritarie); dirò solo che queste decisioni hanno trovato l’entusiastico appoggio di moltissimi Giudici di Pace, contentissimi di incrementare il loro ruolino d’udienza. Naturalmente l’art. 22 della Legge n. 689/81 e l’art. 205 C.d.S. dicono ben altro: e cioè che l’opposizione al Giudice di Pace va’ depositata (presso la cancelleria, direttamente e non per posta) entro trenta giorni dalla contestazione o notifica dell’ordinanza-ingiunzione. Se il Giudice di Pace ritiene che il verbale di contravvenzione possa essere impugnato come l’ordinanza, e quindi che la distinzione verbale-atto e ordinanza-provvedimento sia ormai superata dalla prassi, non vedo come possa ammettere una impugnativa depositata trentun giorni dopo la contestazione.

 

* Vice Prefetto Aggiunto
Prefettura di Siena

Giudice di Pace Cesena - il conducente non identificato non è legittimato a proporre opposizione - ordinanza R.G.N. 1095/A/02 - Cron. 3474/02 del 28 ottobre 2002

 

Una mattina piovosa d’autunno: l’operatore di polizia municipale posizionato di viabilità al centro dell’intersezione per viabilità nei pressi delle scuole. Passano varie auto: è l’ora di punta, potrebbe corrispondere all’ingresso oppure all’uscita... Quel che conta è che si ha sempre fretta, ed a volte - troppo spesso - si dimenticano le cinture di sicurezza; oppure il conducente le mette ma, per evitare manovre laboriose per togliere lo zainetto, il bambino resta non protetto all’interno del veicolo. Magari con la faccia appoggiata al finestrino per guardare cosa c’è fuori. In fondo il vetro dell’auto non è come la televisione? Come il video del personal computer? Come internet? Fissi a guardare oltre un vetro il mondo che scorre. Il vigile vede il bambino senza cinture, senza adattatore: è successo troppe volte nelle ultime settimane, nonostante la campagna stampa, la distribuzione di volantini, le prime contestazioni di infrazioni. Forse il conducente inconsciamente pensa che il vigile ha altro a cui pensare, bagnato come un pulcino a far viabilità e passa sotto il naso dell’agente con i bambini non assicurati con i sistemi di ritenuta che saltano all’interno del veicolo salutando. Ma il conducente ha fatto male i conti con "l’occhio vigile" dell’operatore. E’ vero, l’articolo 200/1 C.d.S. prevede che "la violazione quando è possibile, deve essere immediatamente contestata". Ma è altrettanto vero che l’art. 384 del regolamento - elenca in modo esemplificativo - le fattispecie nelle quali è ammessa la contestazione non immediata. E "quando l’impossibilità dell’immediata contestazione dell’infrazione sia giustifica, nel verbale, con una motivazione ragionevole, implicita o esplicita, incombe al trasgressore, nel giudizio di opposizione, l’onere di provare il contrario"- Cassazione Sezione Civile I - 4 aprile 1996 n. 3148. Ma torniamo ai fatti: presa la "targa al volo", il solerte operatore redige verbale d’ufficio motivando la mancata contestazione in ragione dell’impossibilità ad intimare l’alt al veicolo in quanto impegnato in viabilità nei pressi dell’intersezione delle scuole e del vicino attraversamento pedonale proprio mentre vi era intenso traffico di scolari. Il ricorso ex articolo 22 lex 689/81 veniva presentato da persona diversa dal proprietario del veicolo. In pratica per il verbale notificato a Tizio, Caio - dichiarandosi conducente - proponeva ricorso al Giudice di Pace adducendo a suo favore la mancata contestazione diretta dell’infrazione. Il Giudice di Pace di Cesena (con ordinanza R.G.N. 1095/A/02 - Cron. 3474/02 del 28 ottobre 2002) rigettava il ricorso in quanto inammissibile per carenza di legittimazione, non essendo la ricorrente destinataria di alcun provvedimento sanzionatorio. Bene faceva il Giudice di Pace di Cesena, ritenendo non far rientrare fra gli interessati di cui all’articolo 22 della legge 689/81 coloro ai quali non è stata mossa alcuna contestazione e che - quindi - non hanno alcun diritto da tutelare, non avendo l’amministrazione alcuna pretesa nei loro confronti. Resta solamente un dubbio: cosa sarebbe successo se il ricorso fosse stato dichiarato ammissibile? La giustificazione alla mancata contestazione sarebbe stata ritenuta valida? Il resto alla prossima puntata o meglio alla prossima sentenza.

 

  Dottor Maurizio Marchi
Comandante Polizia Municipale
Gambettola (FC)
 



di Antonio Tedeschi (2^ Parte)

da "Il Centauro" n. 74
Venerdì, 21 Febbraio 2003
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