1)
SUL RITIRO DELLA PATENTE - CONSIDERAZIONI GIURISPRUDENZIALI.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 276 del 7-17 luglio 1998, ha
richiamato un parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, secondo
la quale "nel comportamento materiale di ritiro della patente,
infatti, sarebbe implicitamente configurabile il provvedimento di sospensione
da parte del prefetto, in quanto tale atto è vincolato nell’adozione
e discrezionale soltanto nella determinazione della durata." Tale
parere è stato fatto proprio dal giudice estensore della predetta
sentenza, il quale ha così concluso: si può "immediatamente
proporre opposizione al pretore avverso il verbale di accertamento dell’infrazione
e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione ai sensi dell’art.
22, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981". Non sono stato
tuttavia convinto da queste, sia pure autorevoli, asserzioni. Chi l’ha
detto che il provvedimento prefettizio è vincolato nella sua
emanazione? Nel silenzio della legge, non può ammettersi il contrario?
Secondo me, il sistema normativo delineato dal Codice della Strada non
impedisce all’interessato, che ricorra immediatamente al prefetto,
di richiedere, in via d’urgenza e nelle more della decisione, la
restituzione della patente di guida. Io credo che, se vi sono gravi
motivi, il prefetto possa equamente disporre la restituzione della patente
di guida in attesa della decisione del ricorso. Questo sotto il profilo
della legittimità delle affermazioni contenute nella decisione
citata. Quanto al merito, mi piacerebbe controbattere con le stesse
armi, e cioè con la precedente ordinanza del 6-13 maggio 1998
n. 167, la quale, sia pure con riguardo a ipotesi simili, ricordava
che "... la sospensione provvisoria è provvedimento amministrativo
di esclusiva spettanza prefettizia, ... strumentalmente e teleologicamente
teso a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico,
impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile
di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui
nell’esercizio di un’attività palesantesi come potenzialmente
creativa di ulteriori pericoli". Chiunque
sia d’accordo con simili affermazioni (e dovrebbero esserlo tutti
tranne i pirati della strada) non può non ammettere che le richieste
di sospensiva (non del verbale ma) del provvedimento prefettizio vadano
soppesate, ed accordate solo quando si sia ragionevolmente sicuri che
l’interessato non perseveri negli illeciti stradali.
2)
POTERI GIURISDIZIONALI NELL’AMBITO DI UN PROCEDIMENTO DI SEQUESTRO.
Può il Giudice di Pace disporre la restituzione di un bene in
sequestro? Come
tutti sanno, la misura del sequestro è una misura cautelare,
e non una sanzione accessoria. Non per niente il C.d.S., contrariamente
a quanto prevede con le sanzioni accessorie, rinvia per intero alla
Legge 24/11/81, n. 689. In
particolare, il primo comma dell’art. 21 di tale legge dispone
che "...è sempre disposta la confisca del veicolo a motore
o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il
pagamento, se entro il termine fissato con l’ordinanza-ingiunzione non
viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio
di assicurazione per almeno sei mesi." Ciò
significa che lo Stato, avvalendosi della Legge n. 689, legittimamente
può sottrarre il veicolo al patrimonio del trasgressore per avvalersene
come garanzia del pagamento della sanzione. Il veicolo non può
essere restituito al trasgressore (e neanche al suo proprietario) fintantoché
la sanzione pecuniaria non è pagata per intero. Può
inserirsi il Giudice di Pace in tale contesto? Io non credo: come detto,
in mancanza di un provvedimento prefettizio, tale autorità può
esaminare il verbale di contravvenzione solo nella parte in cui dispone
la sanzione pecuniaria. Il Giudice di Pace può senz’altro
sospendere il provvedimento prefettizio di confisca, ma non può
certamente ordinare al prefetto di consegnare al trasgressore il bene
in sequestro (oltretutto perché, se le intenzioni dell’opponente
sono meramente dilatorie, neanche si presenterà al processo). Il
veicolo deve invece rimanere in sequestro fino al termine del procedimento
cautelare e se magari il Giudice di Pace darà ragione all’interessato,
le spese di custodia saranno a carico all’amministrazione che ha
proceduto al sequestro.
3)
L’ESAME GIURISDIZIONALE DEL VERBALE PAGATO.
Tutti dovrebbero essere a conoscenza del lungo e tormentoso iter legislativo
che ha man mano "depenalizzato" i cosiddetti "reati minori"
(con le tre leggi fondamentali del ’67, dell’81 e dell’89,
quest’ultima che portava a compimento il processo di rielaborazione
delle sanzioni amministrative, attribuendo al verbale di contravvenzione
valenza di titolo esecutivo). Intenzione del legislatore era quella
di evitare il processo penale e consentire all’interessato di concludere
il procedimento mediante pagamento di una somma pecuniaria: il trasgressore
può avvalersi del pagamento in misura ridotta (che non è
altro che l’oblazione trasferita nel campo amministrativo), al
fine di evitare altre conseguenze nei suoi confronti. Pertanto, l’istituto
del pagamento in misura ridotta è stato dal legislatore configurato
come il principale strumento estintivo del procedimento amministrativo
sanzionatorio. Gran
parte dei Giudici di Pace, non avendo vissuto di persona le ragioni
della necessità della depenalizzazione degli illeciti stradali
e non, ritengono il pagamento in misura ridotta un elemento del procedimento
non essenziale, e pertanto irrilevante se intervenuto nel corso del
procedimento stesso. Neanche
ha avuto tanta pubblicità (ai media cosa poteva interessare?)
Cass., Sez. III, 4/8/00, n. 10240, la quale ha affermato che "Il
pagamento in misura ridotta ... una volta eseguito determina automaticamente
effetti preclusivi senza che rilevino successive manifestazioni di volontà". Invece,
secondo moltissimi Giudici di Pace, il procedimento giurisdizionale,
nonostante il pagamento effettuato, può concludersi con la decisione
del Giudice di Pace di accogliere l’opposizione e l’ordine
di disporre la restituzione della somma versata. La
"condanna al pagamento della somma versata" è l’ennesimo
salto logico dei Giudici di Pace, i quali forse ignorano che, nell’ambito
di un giudizio di opposizione, non possono emettere sentenze di condanna:
le sentenze di condanna nei confronti della pubblica amministrazione
sono tassativamente previste e né il rito previsto dalla L. n.
689/81, né i principi dell’ ordinamento vigente prevedono
possibilità di condannare la pubblica amministrazione alla restituzione
della somma pecuniaria precedentemente versata.
4)
IL TERMINE PER PROPORRE IMPUGNATIVA AL VERBALE
Sempre della serie: come fare dispetti ai vigili urbani, la Corte di
Cassazione ha di recente raddoppiato il termine per proporre l’impugnazione
del verbale di contravvenzione innanzi al Giudice di Pace, parificando
al termine previsto per il ricorso al Prefetto. Non
starò qui a commentare le motivazioni di tali sentenze (prettamente
minoritarie); dirò solo che queste decisioni hanno trovato l’entusiastico
appoggio di moltissimi Giudici di Pace, contentissimi di incrementare
il loro ruolino d’udienza. Naturalmente
l’art. 22 della Legge n. 689/81 e l’art. 205 C.d.S. dicono ben altro:
e cioè che l’opposizione al Giudice di Pace va’ depositata (presso
la cancelleria, direttamente e non per posta) entro trenta giorni dalla
contestazione o notifica dell’ordinanza-ingiunzione. Se
il Giudice di Pace ritiene che il verbale di contravvenzione possa essere
impugnato come l’ordinanza, e quindi che la distinzione verbale-atto
e ordinanza-provvedimento sia ormai superata dalla prassi, non vedo
come possa ammettere una impugnativa depositata trentun giorni dopo
la contestazione.
*
Vice Prefetto Aggiunto
Prefettura di Siena
Giudice
di Pace Cesena - il conducente non identificato non è legittimato
a proporre
opposizione
- ordinanza R.G.N. 1095/A/02 - Cron. 3474/02 del 28 ottobre 2002
Una
mattina piovosa d’autunno: l’operatore di polizia municipale posizionato
di viabilità al centro dell’intersezione per viabilità
nei pressi delle scuole. Passano varie auto: è l’ora di punta,
potrebbe corrispondere all’ingresso oppure all’uscita... Quel che conta
è che si ha sempre fretta, ed a volte - troppo spesso - si dimenticano
le cinture di sicurezza; oppure il conducente le mette ma, per evitare
manovre laboriose per togliere lo zainetto, il bambino resta non protetto
all’interno del veicolo. Magari con la faccia appoggiata al finestrino
per guardare cosa c’è fuori. In fondo il vetro dell’auto non
è come la televisione? Come il video del personal computer? Come
internet? Fissi a guardare oltre un vetro il mondo che scorre. Il vigile
vede il bambino senza cinture, senza adattatore: è successo troppe
volte nelle ultime settimane, nonostante la campagna stampa, la distribuzione
di volantini, le prime contestazioni di infrazioni. Forse il conducente
inconsciamente pensa che il vigile ha altro a cui pensare, bagnato come
un pulcino a far viabilità e passa sotto il naso dell’agente
con i bambini non assicurati con i sistemi di ritenuta che saltano all’interno
del veicolo salutando. Ma il conducente ha fatto male i conti con "l’occhio
vigile" dell’operatore. E’ vero, l’articolo 200/1 C.d.S. prevede
che "la violazione quando è possibile, deve essere immediatamente
contestata". Ma è altrettanto vero che l’art. 384 del regolamento
- elenca in modo esemplificativo - le fattispecie nelle quali è
ammessa la contestazione non immediata. E "quando l’impossibilità
dell’immediata contestazione dell’infrazione sia giustifica, nel verbale,
con una motivazione ragionevole, implicita o esplicita, incombe al trasgressore,
nel giudizio di opposizione, l’onere di provare il contrario"-
Cassazione Sezione Civile I - 4 aprile 1996 n. 3148. Ma torniamo ai
fatti: presa la "targa al volo", il solerte operatore redige
verbale d’ufficio motivando la mancata contestazione in ragione dell’impossibilità
ad intimare l’alt al veicolo in quanto impegnato in viabilità
nei pressi dell’intersezione delle scuole e del vicino attraversamento
pedonale proprio mentre vi era intenso traffico di scolari. Il ricorso
ex articolo 22 lex 689/81 veniva presentato da persona diversa dal proprietario
del veicolo. In pratica per il verbale notificato a Tizio, Caio - dichiarandosi
conducente - proponeva ricorso al Giudice di Pace adducendo a suo favore
la mancata contestazione diretta dell’infrazione. Il Giudice di Pace
di Cesena (con ordinanza R.G.N. 1095/A/02 - Cron. 3474/02 del 28 ottobre
2002) rigettava il ricorso in quanto inammissibile per carenza di legittimazione,
non essendo la ricorrente destinataria di alcun provvedimento sanzionatorio.
Bene faceva il Giudice di Pace di Cesena, ritenendo non far rientrare
fra gli interessati di cui all’articolo 22 della legge 689/81 coloro
ai quali non è stata mossa alcuna contestazione e che - quindi
- non hanno alcun diritto da tutelare, non avendo l’amministrazione
alcuna pretesa nei loro confronti. Resta solamente un dubbio: cosa sarebbe
successo se il ricorso fosse stato dichiarato ammissibile? La giustificazione
alla mancata contestazione sarebbe stata ritenuta valida? Il resto alla
prossima puntata o meglio alla prossima sentenza.
Dottor
Maurizio Marchi
Comandante Polizia Municipale
Gambettola (FC)
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