Pignoramento veicoli
Art. 521/bis C.P.C.
Ufficio Studi ASAPS
La Legge n. 162 del 10 novembre 2014, che ha convertito con modificazioni il D. L. 12 settembre 2014, n. 132, con l’art. 19, c. 1, lett. d-ter), ha introdotto nel Codice di Procedura Civile l’art. 521-bis, avente ad oggetto il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
Tale disposizione prevede che il pignoramento dei veicoli si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi
richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione in pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione...
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da il Centauro n. 269
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