(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 28 FEB - Il soccorso prestato
ad un animale non puo’ essere equiparato a quello verso una persona, la
legislazione non lo prevede: lo ha stabilito il giudice di pace di Foligno,
Luciano Cicioni, respingendo il ricorso presentato da Carlo Barsotti, che dopo
aver trovato lo scorso agosto una gatta ferita lungo la strada, l’ aveva
portata, superando i limiti di velocita’ alla guida della propria auto, al
pronto soccorso veterinario. L’ uomo venne multato per 142 euro dagli agenti
della polizia stradale per eccesso di velocita’ (87 orari lungo la strada da Foligno
a Bevagna, rispetto ai 50 consentiti), e gli furono anche tolti due punti dalla
patente. Successivamente la gatta fu salvata dai veterinari e adottata dallo
stesso Barsotti. Nella sentenza il giudice di pace Cicioni rileva che le
disposizioni del codice penale (l’ articolo 54) e del codice civile (l’
articolo 2045) ’’parlano chiaramente di un danno alla persona. Appare allora
evidente che il danno incombente su un animale o su una cosa non e’ stato
previsto dal legislatore come causa che escluda la punibilita’ o la
risarcibilita’ del danno civile’’. Cicioni sottolinea che ’’questo ufficio, pur
prendendo atto delle comprensibili motivazioni allegate dal ricorrente, non
puo’ far uso di una interpretazione tanto estensiva da far dire al legislatore
quello che fino ad oggi non ha detto. E’ ben vero che una mutata sensibilita’
collettiva fa oggi dell’ animale l’ oggetto di attenzioni, considerazioni e
affetti una volta impensabili, ma e’ pur vero che nei testi compilati dal
legislatore per ’persona’ puo’ intendersi soltanto l’ essere umano. Un giudice,
che pur se spinto dai piu’ nobili intenti, volesse non interpretare ma
riscrivere la legge che e’ chiamato ad applicare, finirebbe per causare molti
piu’ guasti di quelli ai quali vorrebbe porre rimedio’’. Barsotti, presente con
la gatta alla sentenza, con i rappresentanti di alcune associazioni animaliste
ha annunciato il ricorso in Cassazione perche’ la sentenza - ha detto - ’’e’ in
contrasto con le indicazioni dello stesso Stato che invita le persone a non abbandonare
gli animali ma poi non prende in considerazione l’ equiparazione tra danno alla
persona e all’ animale che deve essere protetto’’.
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