TACHIGRAFO
- ESENZIONI NAZIONALI INTRODOTTE DALL’ITALIA -
Ufficio Studi ASAPS
Considerato che, ai sensi dell’art. 13, paragrafo 1, del Reg. CE n. 561/2006, ogni Stato membro può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 del medesimo regolamento e subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l’accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri, a trasporti effettuati impiegando i particolari veicoli elencati nel medesimo paragrafo 1, con il Decreto 20 giugno 2007 il Ministero dei Trasporti ha disciplinato l’«esenzione dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni»...
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