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Articoli 02/03/2006

Nuovo “codice” delle assicurazioni finalmente al via Incidenti liquidati direttamente dalla propria assicurazione, però a precise condizioni.

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Da tempo si parlava di un “codice” delle assicurazioni ed ora, dopo tante parole, è finalmente arrivato. Lo scorso 2 settembre, infatti, il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto legislativo composto da 19 titoli e ben 355 articoli, nel quale confluiscono tutte le norme che riguardano la materia assicurativa, eccezion fatta per ciò che concerne i contratti di assicurazione e riassicurazione già previsti dal codice civile.

Naturalmente la notizia ha ottenuto larga diffusione, ma sono pochi ad avere realmente compreso come cambierà la materia e soprattutto quali saranno le principali novità. Vale dunque la pena entrare nel dettaglio e cercare di capire come potranno mutare i rapporti tra impresa di assicurazione ed assicurato.

L’entrata in vigore. Il provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio di quest’anno, ma soltanto dal 1° di aprile sarà prevista la data di scadenza entro la quale adottare il Dpr che stabilisce la disciplina dell’indennizzo diretto, mentre dal 1° gennaio del 2008 tutte le disposizioni di legge dovranno essere adottate in maniera definitiva. Naturalmente per l’assicurato l’indennizzo diretto rappresenta la più sostanziale e gradita novità. Vediamo di cosa si tratta.

L’indennizzo diretto. Oggi, in caso di incidente stradale, il danneggiato che non ha nessuna colpa concorsuale, deve richiedere alla compagnia del veicolo antagonista il risarcimento del proprio danno. Tuttavia, è possibile rivolgersi alla propria agenzia per farsi immediatamente liquidare il danno qualora sia stato da entrambi compilato il cosiddetto “Cid”, cioè la constatazione amichevole di incidente stradale. Da domani, invece, sarà possibile – anche in mancanza di accordo fra le parti – rivolgersi direttamente alla propria assicurazione purché non si sia in presenza di tre situazioni particolari: nel sinistro si debbono contare soltanto due veicoli, pertanto la procedura non vale per i sinistri multipli; i veicoli non devono avere targa straniera; gli eventuali danni alla persona non possono superare i nove punti percentuali (come noto è oggi possibile redigere un Cid anche in presenza di feriti lievi).

I vantaggi. Naturalmente questa nuova procedura porterà a diversi vantaggi: la riduzione dei tempi di risarcimento innanzitutto, ma anche un decremento delle frodi, il miglioramento del servizio assicurativo e, non da ultimo, una potenziale riduzione delle tariffe fino al 15 per cento per via dei minori costi dovuti a onorari professionali.

Su quest’ultimo punto i pareri sono un poco discordanti e vedono le stesse associazioni dei consumatori su fronti opposti. Le maggiori perplessità nascono laddove l’indennizzo diretto sia al di sotto delle richieste formulare dall’assicurato. In questo caso, però, si potrà sempre fare ricorso ad un libero professionista e non sarà di certo pregiudicata la corretta stima del danno anche in caso di liquidazione considerata insufficiente dal danneggiato. D’altro canto, il “codice” non intende essere uno strumento perfetto, ma semplificare una serie di atti e di provvedimenti che fino ad oggi trovavano diverse e non sempre chiare interpretazioni.

Da parte dell’Ania invece – l’associazione nazionale che riunisce la stragrande maggioranza delle imprese di assicurazione – è giunto un commento prudente all’applicazione del codice, secondo il quale gli effetti positivi di carattere economico si potranno vedere soltanto nel medio periodo e dipenderanno da come funzionerà concretamente la normativa.

Secondo l’ultimo “Quadro economico di mercato” presentato dall’Ania –l’associazione nazionale delle imprese di assicurazione – si rileva che i costi dei danni alla persona nel corso del 2003 sono stati pari a circa 9,2 miliardi di euro, cioè il 65 per cento del costo complessivo che ha riguardato la Rc auto. Sempre nel 2003, il costo medio è aumentato del 7 per cento.

I danni di lieve entità alla persona, invece, rappresentano numericamente il 90 per cento del totale dei danni fisici e incidono sul complessivo degli importi pagati dei sinistri con lesioni per circa il 65 per cento (cioè oltre 6 miliardi di euro gli oneri per il solo 2003).

Secondo l’Ania, un aumento dei valori risarcitori, in assenza di riduzione del numero dei sinistri con lesioni, non potrebbe che comportare un ulteriore aumento delle polizze assicurative. Del resto, dall’entrata in vigore del Cid (Convenzione Indennizzo Diretto) anche per i danni di lieve entità alla persona (entrato in vigore il 1° luglio 2004), sono stati aperti oltre 50 mila sinistri con danni fisici, di cui già 21 mila risarciti definitivamente. Un buon risultato che però deve necessariamente essere migliorato.

POLIZZE: QUANTO PESANO LE IMPOSTE?
(la rilevanza delle tasse sul costo complessivo del premio)



I dati si riferiscono nell’ordine a: Danimarca, Francia, Belgio, Italia, Finlandia, Grecia, Germania, Portogallo, Austria, Spagna, Olanda, Regno Unito.

Valori in percentuale. Costo complessivo polizza=100.
Fonte Cea (Comitato Europeo delle Assicurazioni)

ITALIANI PIU’ DELICATI
(incidenza danni alla persona sul totale dei sinistri RCA in Europa)

8103

Fonte: Ania



 

 

 


I più recenti dati dell’ANIA sui costi dei sinistri





Di Roberto Rocchi

Giovedì, 02 Marzo 2006
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