Una sentenza che a Roma potrebbe cancellare di botto un
numero sterminato di multe agli automobilisti per invasione delle corsie
preferenziali dei bus. Che resta sempre una violazione del codice della strada,
ovviamente, ma nella città di Roma deve essere accertata e verbalizzata solo
dai vigili della polizia municipale. A emettere la decisione, regolarmente
depositata e pubblicata qualche giorno fa, il giudice di pace Alfonso
Colarusso, della prima sezione civile.
A proporre il ricorso, un signore multato per aver sostato nello spazio
riservato alla fermata dei bus. Il Comune si è costituito in giudizio
depositando la relazione dell’ausiliario verbalizzante della Sita e sostenendo
che gli ausiliari hanno il potere di contestare immediatamente la violazione e
di redigere il verbale di accertamento. Ma il giudice si è espresso
diversamente, definendo illegittima l’ordinanza sindacale con la quale è stato
nominato l’ausiliario del traffico che ha proceduto alla verbalizzazione «in
quanto viziata da violazione di legge». «Il sindaco, infatti - si legge nel
dispositivo della sentenza - non poteva provvedere alla nomina dell’ausiliario
sulla base dell’art.17, comma 133 della L. 127/97 in quanto, a seguito
dell’abrogazione della legge 142/90, ne deriva l’impossibilità per il sindaco
di identificare il personale ispettivo a cui può essere attribuito il potere di
accertamento delle violazioni, previsto dalla legge 127/97. Pertanto
l’ordinanza suddetta deve essere disapplicata d’ufficio dal giudice, con
l’effetto che il verbale impugnato è illegittimo in quanto emesso da un
soggetto sfornito del relativo potere».
La sentenza tuttavia non si ferma qui e va ben oltre. Per il giudice
l’ausiliario che ha proceduto all’accertamento ha operato, comunque, «con
eccesso di potere» in quanto la legge (art. 17, comma 133, della 127/1997,
meglio nota come legge Bassanini, ndr) attribuisce ai «vigilini» le funzioni di
prevenzione e accertamento solo se la violazione viene accertata sulle corsie
fuori dai centri abitati. All’interno della città tali funzioni sono riservate
esclusivamente ai vigili e agli agenti preposti alla regolazione del traffico.
Contestando invece la violazione all’interno della città, l’ausiliario ha
oltrepassato le proprie competenze e poteri.
«L’art. 6 - spiega il giudice Colarusso - regolamenta la circolazione fuori dai
centri abitati, il 7 dentro. Il comma 133 stabilisce che sulle corsie vengono
attribuiti poteri di sanzione ai vigilini solo per quanto riguarda l’art 6.
Quindi fuori dall’abitato».
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