Novità 2005 relative ai veicoli Biagetti ing. Emanuele funzionario tecnico DTT 1 SPORTELLO TELEMATICO DELL’AUTOMOBILISTA: QUESTIONI GENERALI.................................................. 86 1.0 QUADRO GENERALE..................................................... 86 1.1 OPERAZIONI DI COMPETENZA DELLO STA........................ 86 1.1.1 Attivazione della procedura.......................................... 87 1.1.2 Criterio della contestualità delle operazioni...................... 88 1.1.3 Blocco del collegamento telematico o discordanza dei dati negli archivi informatici................................................ 88 1.1.4 Prima immatricolazione e iscrizione su istanza dell’acquirente 89 2 SEGNALAZIONI, PANNELLI, CONTRASSEGNI DA APPORRE SUL VEICOLO E SEGNALE MOBILE DI PERICOLO................. 90 2.0 QUADRO GENERALE..................................................... 90 2.1 STRISCE POSTERIORI E LATERALI RETRORIFLETTENTI....... 91 2.1.1 Prescrizioni per l’applicazione sui veicoli........................... 91 3 parafanghi e dispositivi antispruzzi e Antinebulizzazione acqua....................................... 95 3.0 QUADRO GENERALE..................................................... 95 3.1 PARAFANGHI.............................................................. 95 3.1.1 Principali caratteristiche............................................... 95 3.2 DISPOSITIVI PER RIDURRE LA NEBULIZZAZIONE DELL’ACQUA.............................................................. 95 3.2.1 Principali caratteristiche............................................... 96 4 BOMBOLE PER METANO PER ALIMENTAZIONE VEICOLI........ 96 4.0 QUADRO GENERALE..................................................... 96 4.1 COSTRUZIONE DELLE BOMBOLE PER METANO................... 96 4.1.1 Norme nazionali.......................................................... 96 4.1.2 Regolamento ECE/ONU n. 110....................................... 97 4.2 REVISIONE DELLE BOMBOLE PER METANO........................ 97 4.2.1 Revisione secondo il regolamento ECE/ONU n. 110............. 98 5 TERMINI DI SCADENZA PER LE REVISIONI VEICOLI............ 99 5.0 QUADRO GENERALE..................................................... 99 5.0.1 Modalità della revisione................................................ 99 5.0.2 Esito revisione........................................................... 99 5.1 TERMINI DI SCADENZA PER TUTTE LE REVISIONI.............. 99 5.1.1 Carte di circolazione - mese di rilascio cui fare riferimento.. 100 5.1.2 Carte di circolazione - mese dell’ultima revisione cui fare riferimento................................................................ 101 5.1.3 Certificato di idoneità tecnica per ciclomotori - mese di rilascio cui fare riferimento..................................................... 102 5.2 CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO SOGGETTO A REVISIONE....... 102 5.3 TABELLA REVISIONI 2006............................................. 103 5.4 SANZIONI................................................................. 105 1 SPORTELLO TELEMATICO DELL’AUTOMOBILISTA: QUESTIONI GENERALI 1.0 QUADRO GENERALE Per semplificare i procedimenti relativi a operazioni di immatricolazioni, passaggi di proprietà, reimmatricolazioni di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, è stato istituito lo Sportello telematico dell’automobilista (STA) che consente di svolgere tali operazioni in tempo reale presso uno qualsiasi degli sportelli abilitati (1). Lo STA è stato istituito per il rilascio contestuale dei documenti di circolazione (carta di circolazione o etichetta autoadesiva) e dei documenti di proprietà (certificato di proprietà) mediante collegamento unico (per via telematica) con il CED del DTT o con il Sistema informativo dell’ACI (tramite uno dei due sistemi si può accedere all’altro). Sono di competenza dello STA solamente alcune formalità (immatricolazione, rinnovo dell’immatricolazione, aggiornamento della carta di circolazione per cambio intestatario, alcuni casi di radiazione del veicolo dalla circolazione, ecc.) relative a veicoli che: • non necessitano di titolo per l’immatricolazione, • non richiedono specifica documentazione e/o controlli per il perfezionamento dell’intestazione. Le formalità possono essere espletate dagli STA operativi presso: • delegazioni AC e gli studi di consulenza automobilistica preventivamente abilitati da parte del SIIT-trasporti e dell’ACI-PRA, • UMC, • UUPP dell’ACI-PRA. La procedura è stata attivata gradualmente a causa delle notevoli difficoltà tecniche di comunicazione e scambio dati tra i sistemi informatici di DTT e ACI-PRA. 1.1 OPERAZIONI DI COMPETENZA DELLO STA Lo sportello telematico dell’automobilista rilascia i documenti di circolazione, di proprietà e le targhe relativi ad operazioni: • già di esclusiva competenza del SIIT-trasporti: - immatricolazione con rilascio della carta di circolazione, intestata a colui che si dichiara proprietario, di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con l’indicazione delle generalità anche dell’eventuale usufruttuario o locatario con facoltà di acquisto o venditore con patto di riservato dominio e consegna delle targhe; - rinnovo o aggiornamento della carta di circolazione per trasferimento di proprietà, costituzione dell’usufrutto o stipulazione di locazione con facoltà di acquisto relativa a autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; - nuova immatricolazione, in particolare per smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa; • già di esclusiva competenza dell’ACI-PRA: - rilascio del certificato di proprietà per i veicoli soggetti ad iscrizione all’ACI-PRA con le annotazioni relative all’usufrutto, alla locazione con facoltà di acquisto e alla vendita con patto di riservato dominio; - rilascio del nuovo certificato di proprietà per trasferimento di proprietà, costituzione dell’usufrutto o stipulazione di locazione con facoltà di acquisto relative ad autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; - cessazione dalla circolazione di veicoli a motore e rimorchi non avviati alla demolizione, relative alla definitiva esportazione all’estero; - cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati alla demolizione dal titolare del centro di raccolta autorizzato a tale operazione o dal concessionario di servizio raccolta rifiuti o dal titolare di una succursale degli stessi. Non sono di competenza dello sportello telematico: • il rilascio della carta di circolazione che richiede la presentazione di titoli o requisiti per il servizio o per il trasporto previsti da disposizioni di legge; • aggiornamenti relativi al trasferimento di residenza delle persone fisiche. Altri casi particolari riguardano operazioni congiunte (ad es.: duplicazione della carta di circolazione deteriorata e aggiornamento della proprietà oppure aggiornamento della proprietà e aggiornamento tecnico oppure reimmatricolazione per smarrimento o deterioramento della targa e aggiornamento della proprietà) che devono essere gestite con apposite procedure messe in essere per garantire la contestualità ed evitare lo svolgimento di operazioni al di fuori della procedura "STA cooperante". Sono divenute di competenza dello STA le immatricolazioni (per via amministrativa, senza visita e prova) dei veicoli provenienti da Stati membri della UE e da Stati aderenti allo Spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, appartenenti alla categoria internazionale “M1” e “L” (v. inPratica 174.0): • nuovi di fabbrica e muniti di certificato di conformità comunitaria; • già immatricolati con targa definitiva in regola con la prescritta revisione. Per tali veicoli, nella prima fase di avvio delle procedure, è previsto il controllo preliminare della documentazione presso il competente UMC (v. inPratica 174.1.1)
1.1.1 Attivazione della procedura La procedura è stata attivata gradualmente a causa delle notevoli difficoltà tecniche dovute essenzialmente alla comunicazione tra i due sistemi informatici del DTT e dell’ACI-PRA a decorrere dal: • 16.12.2002 limitatamente ad alcune operazioni (passaggi di proprietà, reimmatricolazioni, radiazioni); da tale data, gli studi di consulenza e le delegazioni ACI che hanno attivato lo STA non possono più: - effettuare operazioni presso gli sportelli degli UMC tramite la procedura "Prenotamotorizzazione", che tuttavia rimane attiva per le operazioni di cambio d’uso, trasferimento di sede di società e per i veicoli da locare senza conducente; - effettuare operazioni presso gli sportelli degli UUPP dell’ACI-PRA (salvo casi eccezionali documentati) che possono essere svolte tramite STA. Tuttavia a causa di difficoltà operative e al fine di testare compiutamente il sistema, lo "STA cooperante" ha operato, a decorrere dal 3.1.2003, con alcune limitazioni sulla scorta di procedure transitorie. • 12.5.2003 sono state abolite le procedure transitorie e la procedura "STA cooperante" è divenuta: - obbligatoria per le operazioni di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, - temporaneamente facoltativa per le operazioni di prima immatricolazione. La procedura non è obbligatoria per pratiche avviate prima del 12.5.2003 e per pratiche relative a passaggi di proprietà con atti formati prima del 16.12.2002: • 1.6.2004 è obbligatorio l’utilizzo dello STA anche per le prime immatricolazioni e da tale data le procedure Prenotamotorizzazione e Copernico possono essere utilizzate solamente nel caso di anomalie tecniche "certificate dal sistema" mediante apposita attestazione; • 5.12.2005 è obbligatoria l’immatricolazione tramite STA di veicoli provenienti da Stati membri della UE e da Stati aderenti allo Spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, appartenenti alla categoria internazionale “M1” e “L” (v. inPratica 174.1); • 6.2.2006 è obbligatorio utilizzare le procedure STA anche per le prime immatricolazioni e per i passaggi di proprietà dei rimorchi uso proprio di massa complessiva fra 3.500 e 6.000 kg (limiti inclusi). La procedura non trova applicazione: • nei casi esplicitamente esclusi ai sensi del DPR n. 358/2000, • per impossibilità tecnica di gestione telematica. 1.1.2 Criterio della contestualità delle operazioni Il criterio della contestualità delle operazioni sul quale si fonda il DPR n. 358/2000 prevede che i documenti del DTT e dell’ACI-PRA siano emessi, elaborati e rilasciati contestualmente alla richiesta mediante lo svolgimento di operazioni "a vista". Pertanto le operazioni che possono essere espletate con procedura in "STA cooperante": • prevedono l’accettazione di richieste di entrambi i documenti (DTT e ACI-PRA), • prevedono l’emissione contemporanea di entrambi i documenti nell’arco dell’orario di apertura dello sportello, • prevedono la restituzione della documentazione qualora le pratiche non siano accettate dal sistema informatico, • vietano il rilascio di documenti provvisori. Sono ammesse alcune deroghe nel caso di blocco del collegamento informatico o discordanza dei dati negli archivi informatici. 1.1.3 Blocco del collegamento telematico o discordanza dei dati negli archivi informatici Qualora intervenga il blocco del collegamento telematico l’operazione di presentazione deve essere ripetuta in presenza di collegamento tenendo presente che la stampa dei documenti è consentita entro i due giorni lavorativi successivi. Qualora il blocco del SIC dell’ACI-PRA e/o del CED del DTT si protragga oltre un’intera giornata lavorativa ed in presenza di apposita comunicazione a tutti gli utenti informatici, le formalità di trascrizione atto di vendita (cod. 33) possono essere espletate tramite sistema Copernico e Prenotamotorizzazione nel rispetto della contestualità delle operazioni. Nel caso di reimmatricolazioni (e rinnovo iscrizione) per ragioni di discordanza dei dati contenuti negli archivi CED e SIC oppure per impedimenti di natura tecnica può non trovare applicazione il criterio della contestualità e le operazioni possono essere espletate: • da parte dello studio di consulenza che opera in "STA cooperante", previa presentazione di apposita dichiarazione, presso l’UMC e l’UP ACI-PRA oppure utilizzando la procedura "Prenotamotorizzazione con stampa remota" e procedura tradizionale per il certificato di proprietà, • da parte dello "STA cooperante" istituito presso l’UMC secondo le modalità tradizionali e rilascio di apposita attestazione in ordine alle cause che hanno impedito l’espletamento dell’operazione in STA; l’attestazione consente lo svolgimento della corrispondente formalità presso l’UP dell’ACI-PRA. In via analogica procede lo "STA cooperante" istituto presso l’UP dell’ACI-PRA. Per quanto attiene alle prime immatricolazioni che devono essere gestite tramite STA in via obbligatoria, è ammesso il ricorso a procedure di emergenza nel caso di anomalie certificate dal sistema informatico (tramite messaggio di errore che, prodotto a stampa, funge da attestazione) nei seguenti casi: • anomalia su singola pratica: si ricorre all’utilizzo della procedura Prenotamotorizzazione (sistema DTT) e Copernico (sistema ACI-PRA) quando il sistema visualizza sotto forma di messaggio l’errore "bloccante" individuato dalla lettera "B" e la relativa azione da compiere (la stampa del messaggio costituisce attestazione dell’anomalia e deve essere presentata presso gli uffici del SIIT-trasporti e del ACI-PRA, pena la ricusazione della pratica); • blocco/rallentamento del sistema (situazioni critiche in cui il sistema risulta inattivo oppure momentaneamente incapace di smaltire le richieste): si ricorre all’utilizzo della procedura Prenotamotorizzazione (sistema DTT) e Copernico (sistema ACI-PRA) quando il sistema visualizza apposito messaggio ufficiale; nell’ipotesi in cui la pratica: - non sia stata già presentata in modalità cooperante si ricorre alle procedure tradizionali, - sia già stata presentata in modalità cooperante ma non siano stati ancora emessi i documenti, le procedure consentono l’emissione in automatico dei documenti stessi. A partire dal 14.12.2005 possono essere autorizzate dal sistema le procedure alternative di emergenza (prenota e copernico) per le immatricolazioni, i passaggi di proprietà e le radiazioni. 1.1.4 Prima immatricolazione e iscrizione su istanza dell’acquirente A decorrere dal 16.5.2005 la prima registrazione dei veicoli può essere effettuata su istanza dell’acquirente direttamente presso uno STA con sottoscrizione dell’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in luogo dell’atto autenticato dal notaio (norma previgente). Pertanto, la prima iscrizione dei veicoli (autoveicoli, rimorchi e motoveicoli) nei registri PRA può essere eseguita nelle procedure STA mediante presentazione in alternativa di: • modello NP-2B-iscrizioni (senza marca da bollo) opportunamente rettificato come da allegato 1 alla circolare ACI-PRA 16.5.2005, n. 6501/P-DSD sostituito dalla circolare ACI-PRA 9.6.2005, n. 7935/P-DSD, oppure • istanza compilata secondo modello conforme all’allegato 2 alla circolare ACI-PRA 16.5.2005, n. 6501/P-DSD sostituito dalla circolare ACI-PRA 9.6.2005, n. 7935/P-DSD (in bollo) abbinato al modello NP-2, oppure • atto autenticato dal notaio. L’istanza dell’acquirente (codice meccanografico "IA") deve essere: • firmata dall’acquirente e controfirmata dal venditore; in luogo della sottoscrizione del venditore può essere accettata esclusivamente fotocopia (non autenticata) della fattura del venditore; • presentata unitamente a fotocopia del documento di identità dell’acquirente ed eventualmente del venditore; • completata con l’indicazione dell’assoggettamento o meno all’IVA. Per veicoli acquistati da società di leasing il locatario può firmare l’istanza dell’acquirente in qualità di procuratore o mandatario, qualità rilevabile dal contratto leasing (da produrre in copia) integrato da specifica dichiarazione conforme alla parte finale dell’allegato A alla circolare ACI 9.6.2005, n. 7935/P-DSD. La registrazione su istanza dell’acquirente: • è ammessa anche per i veicoli provenienti dall’estero (esclusi veicoli usati) (v. inPratica 174); • non è ammessa per formalità escluse dallo STA; • non è temporaneamente ammessa per trasferimenti di proprietà e costituzione dei diritti di garanzia (ipoteca) in attesa di apposite norme regolamentari. Non è più ammessa la presentazione dell’autocertificazione conforme all’allegato al DPR n. 377/2003 provvisoriamente sostitutiva del titolo originale e pertanto sono decadute tutte le procedure connesse. A decorrere dal 16.5.2005 non è più ammessa la prima registrazione su istanza del venditore. 2 SEGNALAZIONI, PANNELLI, CONTRASSEGNI DA APPORRE SUL VEICOLO E SEGNALE MOBILE DI PERICOLO 2.0 QUADRO GENERALE Alcuni veicoli, oltre ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione generali, devono essere equipaggiati di specifici segnali, pannelli, contrassegni (v. inPratica 048) al fine di: • sicurezza della circolazione per migliorarne la visibilità per i conducenti degli altri veicoli; • identificazione in relazione al particolare uso cui sono adibiti o al tipo di merce trasportata per una immediata possibilità di vigilanza da parte degli organi di polizia. Per la sicurezza di circolazione assumono particolare rilevanza: • pannelli retroriflettenti e fluorescenti da installare nella parte posteriore dei veicoli pesanti e lunghi (motrici, rimorchi e semirimorchi); • segnale mobile di pericolo (triangolo) da utilizzare per segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata in particolari circostanze; • segnale plurifunzionale di soccorso per indicare le ragioni dell’eventuale fermata del veicolo dovute a situazioni d’emergenza (dispositivo non più obbligatorio; tuttavia, se utilizzato, deve essere di tipo approvato). Questi dispositivi devono essere: • di tipo approvato, • non manomessi o alterati, • efficienti (non scoloriti, danneggiati, ecc.). L’efficienza di tali dispositivi va controllata da: • proprietario/conducente del veicolo che ne rispondono agli effetti civili e amministrativi; • soggetti che svolgono il servizio di polizia stradale, durante la circolazione del veicolo, ai sensi degli artt. 71 e 72 CDS; • soggetti preposti alla revisione del veicolo (funzionari SIIT-trasporti o responsabili tecnici dei centri revisione) in sede d’accertamento che il veicolo possieda le prescritte condizioni di silenziosità per la circolazione con i criteri individuati dalle norme che regolamentano la materia. 2.1 STRISCE POSTERIORI E LATERALI RETRORIFLETTENTI Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose e i veicoli classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (quindi categorie N2, N3, O3, O4), devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti a decorrere dall’1.4.2005 per i veicoli di nuova immatricolazione ed entro il 30.6.2006 per i veicoli in circolazione. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. Le strisce devono essere di tipo omologato. 2.1.1 Prescrizioni per l’applicazione sui veicoli Gli evidenziatori retroriflettenti (strisce rettangolari o serie di strisce) devono essere di tipo omologato conformemente al regolamento ECE/ONU n. 104 ed essere costituiti da materiali di classe “C” (con marchio internazionale conforme all’allegato 3 al regolamento posto sul lato esterno della striscia ad intervalli non superiori a 0,5 m). Figura 1 Raffigurazione del marchio di omologazione Tali dispositivi devono essere applicati in modo tale da: • rendere visibile l’intera lunghezza (almeno 80%) e l’intera larghezza (almeno 80%) del veicolo tramite: - una striscia laterale e posteriore su motrice e rimorchio (configurazione minima), - strisce di segnalazione dell’intera sagoma laterale e posteriore (configurazione facoltativa), Figura 2 Esempi di applicazione degli evidenziatori (strisce) retro-riflettentiSegnalazione dell’ingombro laterale e posteriore (configurazione minima obbligatoria) Esempi di applicazione degli evidenziatori (strisce) retro-riflettentiSegnalazione dell’intera sagoma del mezzo (facoltativa)
Venerdì, 03 Marzo 2006
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