IL DIRETTORE GENERALE
per l’autotrasporto di persone e cose
Vista la legge 1° marzo 2005, n 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose», ed in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera b), punto 8); Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore», ed in particolare l’art. 11; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante «Riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori», ed in particolare gli articoli 4, comma 1, lettera i), e 9, comma 2, lettera f); Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e successive modificazioni; Vista il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22 e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio; Vista la legge 2 maggio 1997, n. 264, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP) e successive modificazioni; Sentiti i competenti organi dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, dell’interno, delle politiche agricole e forestali e della salute; Ritenuto di non recepire le osservazioni formulate dal Ministero delle attività produttive, in quanto le disposizioni introdotte con il presente decreto, aventi specifico riferimento alle imprese di autotrasporto di merci che trasportano merci pericolose, rifiuti industriali, derrate alimentari e prodotti farmaceutici, sono applicative dell’art. 11 del decreto legislativo n. 286/2005 e tengono conto dei nuovi compiti attribuiti al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori ai sensi del decreto legislativo n. 284/2005, in materia di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità; Sentita la Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 gennaio 2006; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori nella riunione del 14 febbraio 2006 e ritenuto di recepire le indicazioni formulate nel parere stesso;
Decreta: Art. 1. Finalità 1. Il presente decreto ha per scopo la definizione di modalità e tempi per l’adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, per il trasporto di merci classificate pericolose (ADR), di rifiuti industriali, di derrate deperibili (ATP), e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Art. 2. Requisiti 1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, nell’ambito della propria autonomia imprenditoriale, intendono dotarsi di un sistema di gestione in qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2000 e le altre disposizioni specifiche per le categorie merceologiche di cui all’art. 1, acquisiscono la certificazione di qualità rilasciata da organismi terzi accreditati dal Sincert (Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione). 2. Le imprese di autotrasporto che si iscrivono all’Albo nazionale degli autotrasportatori dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, che intendono dotarsi di un sistema di gestione in qualità per le categorie merceologiche di cui all’art. 1, acquisiscono la relativa certificazione, secondo quanto stabilito al comma 1. 3. Le imprese già certificate alla data di entrata in vigore del presente decreto per le categorie merceologiche di cui all’art. 1, che intendono mantenere il sistema di gestione in qualità alla scadenza della certificazione di cui sono in possesso, qualora la stessa sia stata rilasciata da organismi non accreditati dal Sincert, rinnovano tale certificazione secondo quanto stabilito al comma 1. 4. Gli ispettori utilizzati dagli organismi di certificazione devono essere in possesso di requisiti di comprovata conoscenza dello specifico settore del trasporto stradale e multimodale, secondo parametri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori, anche ai fini dell’esercizio dell’attribuzione assegnata a tale Comitato dall’art. 9, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, di provvedere all’accreditamento degli organismi di certificazione di qualità per le imprese di autotrasporto di merci. 5. Al fine di cui al comma 4, il Comitato centrale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli indirizzi forniti dalla Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 284/2005, stabilisce i criteri e parametri necessari per la messa a regime delle procedure per la qualificazione degli ispettori e per il conseguente accreditamento degli organismi di certificazione, anche attraverso la costituzione, al proprio interno, di un apposito gruppo di lavoro, formato da esperti del settore della certificazione di qualità, anche esterni alla pubblica amministrazione. 6. Sono fatte salve, ai fini del presente decreto, le norme in materia di riconoscimento reciproco degli organismi di accreditamento e dei sistemi di certificazione di qualità operanti nell’ambito dell’Unione europea.
Art. 3. Formazione 1. Il Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori, sulla base degli indirizzi forniti dalla Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, promuove la formazione e l’aggiornamento degli aspiranti ispettori da impiegarsi presso gli organismi di certificazione, e ne determina materie e procedure. 2. Il Comitato centrale cura la formazione e la tenuta di un elenco di ispettori che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione o di aggiornamento e ne dà comunicazione agli organismi di certificazione.
Art. 4. Banca dati 1. Gli organismi di certificazione comunicano, in via telematica, al sistema informativo del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, le imprese di autotrasporto certificate, perche’ le stesse siano inserite in un apposito elenco, al quale potranno accedere i committenti, nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali.
Art. 5. Documentazione 1. Le imprese di autotrasporto che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già in possesso di sistemi di certificazione di qualità come individuati al precedente art. 2, comma 1, e quelle certificate ai sensi delle disposizioni del presente decreto, tengono a bordo dei veicoli in propria disponibilità copia della documentazione comprovante il tipo di certificazione posseduta, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/2005. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 17 febbraio 2006 Il direttore generale: Ricozzi |