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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - DECRETO 17 febbraio 2006 Definizione di modalità e tempi per l’adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

(G.U. n. 50 del 1° marzo 2006)
IL DIRETTORE GENERALE
per l’autotrasporto di persone e cose

Vista  la legge 1° marzo 2005, n 32, recante «Delega al Governo per il  riassetto  normativo  del settore dell’autotrasporto di persone e cose», ed in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera b), punto 8);   Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  2005, n. 286, recante «Disposizioni    per   il   riassetto   normativo   in   materia   di liberalizzazione    regolata    dell’esercizio    dell’attività   di autotrasportatore», ed in particolare l’art. 11;   Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  2005, n. 284, recante «Riordino  della Consulta generale per l’autotrasporto e del Comitato centrale   per  l’Albo  nazionale  degli  autotrasportatori»,  ed  in particolare  gli  articoli 4,  comma  1,  lettera  i),  e 9, comma 2, lettera f);   Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni;   Vista  la  legge  12 agosto 1962, n. 1839 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo  europeo  relativo  al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e successive modificazioni;   Vista  il  decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n 22 e successive modificazioni,  di attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della  direttiva  91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;   Vista  la  legge  2 maggio  1997, n. 264, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo  relativo  ai  trasporti  internazionali  delle  derrate deteriorabili  ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP) e successive modificazioni;   Sentiti  i  competenti  organi  dei Ministeri dell’ambiente e della tutela  del  territorio,  delle  attività  produttive, dell’interno, delle politiche agricole e forestali e della salute;   Ritenuto  di  non  recepire le osservazioni formulate dal Ministero delle  attività produttive, in quanto le disposizioni introdotte con il  presente  decreto,  aventi  specifico riferimento alle imprese di autotrasporto  di  merci  che  trasportano  merci pericolose, rifiuti industriali,   derrate   alimentari  e  prodotti  farmaceutici,  sono applicative  dell’art.  11  del  decreto  legislativo  n.  286/2005 e tengono  conto  dei nuovi compiti attribuiti al Comitato centrale per l’Albo   nazionale  degli  autotrasportatori  ai  sensi  del  decreto legislativo n. 284/2005, in materia di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità;   Sentita   la   Consulta  generale  per  l’autotrasporto  e  per  la logistica,  che  ha  espresso  parere  favorevole  nella  seduta  del 25 gennaio 2006;   Visto il parere espresso dal Comitato centrale per l’Albo nazionale degli   autotrasportatori  nella  riunione  del  14 febbraio  2006  e ritenuto di recepire le indicazioni formulate nel parere stesso;  

Decreta:     
Art. 1.
Finalità
   1.  Il  presente decreto ha per scopo la definizione di modalità e tempi  per  l’adozione  volontaria  di  sistemi  di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, per il trasporto di merci  classificate  pericolose  (ADR),  di  rifiuti  industriali, di derrate  deperibili  (ATP), e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell’articolo  11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Art. 2.
Requisiti
   
1.  Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte
 all’Albo  nazionale  degli  autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, nell’ambito della propria autonomia imprenditoriale,  intendono  dotarsi  di  un  sistema  di gestione in qualità  certificato  secondo  la  norma  ISO  9001:2000  e le altre disposizioni   specifiche  per  le  categorie  merceologiche  di  cui all’art.  1, acquisiscono la certificazione di qualità rilasciata da organismi  terzi  accreditati  dal  Sincert  (Sistema  Nazionale  per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione).   2.  Le imprese di autotrasporto che si iscrivono all’Albo nazionale degli  autotrasportatori  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore del presente  decreto, che intendono dotarsi di un sistema di gestione in qualità   per   le   categorie  merceologiche  di  cui  all’art.  1, acquisiscono  la relativa certificazione, secondo quanto stabilito al comma 1.   3.  Le  imprese già certificate alla data di entrata in vigore del presente  decreto  per  le categorie merceologiche di cui all’art. 1, che  intendono  mantenere  il  sistema  di  gestione in qualità alla scadenza  della  certificazione  di  cui sono in possesso, qualora la stessa sia stata rilasciata da organismi non accreditati dal Sincert, rinnovano tale certificazione secondo quanto stabilito al comma 1.   4.  Gli  ispettori  utilizzati  dagli  organismi  di certificazione devono essere in possesso di requisiti di comprovata conoscenza dello specifico  settore  del  trasporto  stradale  e  multimodale, secondo parametri   stabiliti   dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  -  Comitato  Centrale  per l’Albo degli autotrasportatori, anche  ai  fini  dell’esercizio  dell’attribuzione  assegnata  a tale Comitato  dall’art.  9,  comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre  2005,  n.  284,  di  provvedere all’accreditamento degli organismi   di   certificazione   di   qualità  per  le  imprese  di autotrasporto di merci.   5.  Al  fine  di  cui  al  comma  4,  il  Comitato  centrale, entro centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto,  sulla  base degli indirizzi forniti dalla Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 284/2005, stabilisce i criteri e  parametri  necessari  per la messa a regime delle procedure per la qualificazione  degli  ispettori  e per il conseguente accreditamento degli  organismi di certificazione, anche attraverso la costituzione, al  proprio  interno,  di  un  apposito  gruppo di lavoro, formato da esperti  del  settore della certificazione di qualità, anche esterni alla pubblica amministrazione.   6.  Sono  fatte  salve,  ai  fini del presente decreto, le norme in materia di riconoscimento reciproco degli organismi di accreditamento e  dei  sistemi  di  certificazione  di qualità operanti nell’ambito dell’Unione europea.                                        

Art. 3.
Formazione
1.  Il  Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori, sulla
 base   degli   indirizzi   forniti   dalla   Consulta   generale  per l’autotrasporto   e  per  la  logistica,  promuove  la  formazione  e l’aggiornamento  degli  aspiranti  ispettori da impiegarsi presso gli organismi di certificazione, e ne determina materie e procedure.   2. Il Comitato centrale cura la formazione e la tenuta di un elenco di ispettori che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione o   di  aggiornamento  e  ne    comunicazione  agli  organismi  di certificazione.

Art. 4.
Banca dati
1.  Gli  organismi di certificazione comunicano, in via telematica,
 al  sistema  informativo  del  Comitato centrale per l’Albo nazionale degli  autotrasportatori,  le  imprese  di autotrasporto certificate, perche’  le  stesse  siano  inserite  in un apposito elenco, al quale potranno  accedere i committenti, nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali.

Art. 5.
Documentazione
   
1.  Le imprese di autotrasporto che, alla data di entrata in vigore
 del   presente   decreto,   sono  già  in  possesso  di  sistemi  di certificazione  di  qualità  come  individuati al precedente art. 2, comma  1,  e  quelle  certificate  ai  sensi  delle  disposizioni del presente   decreto,   tengono   a   bordo   dei  veicoli  in  propria disponibilità  copia  della  documentazione  comprovante  il tipo di certificazione    posseduta,    ai   fini   dell’applicazione   delle disposizioni   di  cui  all’art.  11,  comma  2  del  citato  decreto legislativo n. 286/2005.   Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.     

Roma, 17 febbraio 2006
                                       
 
Il direttore generale: Ricozzi

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Venerdì, 03 Marzo 2006
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