A cura dell'avv. Rosa Bertuzzi
EMANAZIONE “ORDINANZA DI INGIUNZIONE ALLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI” -
COMPETENZA DISTINTA IN RELAZIONE AI POTERI IN CONCRETO ESERCITATI
In tema di abbandono di rifiuti, il Consiglio di Stato precisa qual è l’ambito di competenza entro cui il Responsabile dell’ufficio comunale può adottare un’ordinanza di ingiunzione alla rimozione dei rifiuti depositati sul suolo. In capo a questo soggetto è riconosciuto il potere di emanare tale ordinanza quando esercita gli ordinari poteri di controllo del territorio, la cui titolarità permane comunque in capo agli organi di gestione dell’Ente. Qualora si verifichino, invece, le situazioni descritte nell’art. 192, D.Lgs. 152/2006, costituendo adempimenti che fuoriescono da un controllo ordinario, la competenza ad adottare l’ordinanza sopracitata è riposta direttamente in capo al Sindaco.
Nel comma 3, art. 192, si prevede che è competente il Sindaco con ordinanza a disporre le operazioni necessarie (rimozione dei rifiuti, recupero / smaltimento di essi, ripristino dello stato dei luoghi) ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si attiva per l’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
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