Ancora sull’omologazione: dietrofront o congettura?
L’ordinanza 5/2/2025 n. 2857, della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, lascia un fondato dubbio sull’evoluzione dell’interpretazione ermeneutica a fronte della precedente giurisprudenza.
Si ricorderà, infatti, che con la famosa ordinanza 18/4/2024 n. 10505, il Giudice di legittimità aveva affermato che:
l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l’approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento.
Successivamente, con le ulteriori ordinanze 24/7/2024 n. 20492 e 26/7/2024 n. 20913, la Suprema Corte ha confermato che:
è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992. Si tratta infatti - ex artt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d.p.r. 495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.) - di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi...
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