di Fabio Piccioni*
L’oltraggio ritrovato resiste al vaglio della Consulta
L’evoluzione storico-normativa del delitto
Il R.D. 30 giugno 1889 n. 6133, recante Codice penale per il Regno d’Italia - c.d. codice Zanardelli - libro II, dei delitti in ispecie, titolo III, dei delitti contro la pubblica amministrazione, capo VIII, dell’oltraggio e di altri delitti contro persone rivestite di pubblica autorità, prevedeva all’art. 194 che: Chiunque, con parole od atti, offende in qualsiasi modo l’onore, la riputazione o il decoro di un membro del Parlamento o di un pubblico ufficiale in sua presenza e a causa delle sue funzioni è punito:
1. con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquanta a tremila, se l’offesa sia diretta ad un agente della Forza pubblica;
2. con la reclusione da un mese a due anni o con la multa da lire trecento a cinquemila, se l’offesa sia diretta ad un altro pubblico ufficiale o ad un membro del Parlamento...
Un altro articolo dell’avv. Fabio Piccioni su un tema che sta a cuore alle forze di polizia. Da il Centauro n.272. (ASAPS)
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