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Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti:
"Caratteristiche e modalità di installazione del dispositivo di tipo alcolock
"

In anteprima per ASAPS il testo notificato all'Unione Europea
a cura di Ufficio Studi ASAPS

La legge 25 novembre 2024, nr. 177 ha introdotto importanti novità all'art. 186 in materia di guida in stato di ebbrezza e all'art. 125 del codice della strada, rispetto ai conducenti condannati a pena definitiva, a seguito di violazione penale - con tasso alcolemico riscontrato superiore a 0,8 gr/l - e titolari di patente rilasciata in Italia, che si vedranno apporre dal Prefetto i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, successivamente al periodo di sospensione della patente. Un periodo di ritorno al passato, con alcol zero per coloro che avranno l'apposizione dei codici unionali, per minimo due anni per il tasso alcolemico 0,8-1,5 gr/l e per tre anni per tassi superiori a 1,5 gr/l.

Questi conducenti potranno guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N solo se su questi veicoli sarà stato installato, a loro spese, e solo se funzionante un dispositivo che impedisca l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine che svolgono le attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.

Lo scorso 17 marzo è stato posto in consultazione, previa notifica all'Unione Europea, secondo la procedura (UE) 2015/1535 che mira a impedire la creazione di barriere nel mercato interno prima che vengano approvate il decreto del Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti "Caratteristiche e modalità di installazione del dispositivo di tipo alcolock", che sarà pubblicato fino al 18 giugno 2025. Il provvedimento in argomento consta di 9 articoli e di 6 allegati, che ne costituiscono parte integrante e potrebbe già entrare in vigore nel mese di luglio, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.L'intervento normativo si rende necessario al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 125, comma 3-ter, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per disciplinare le caratteristiche del dispositivo di tipo alcolock, delle modalità di installazione e delle officine autorizzate al suo montaggio.  In pratica verrebbero rispettati i tempi indicati dalla legge nr. 177/2024.

Oltre alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, il decreto fa riferimento alla norma EN 50436 “etilometri – metodi di prova e specifiche di prestazioni”; per «alcolock» si intende un dispositivo che funge da immobilizzatore del veicolo e che, una volta installato, può essere portato in stato di non blocco solo dopo la presentazione e l’analisi di un campione di alito accettato con una concentrazione di alcool non superiore a 0 mg/l; per «intervallo di taratura»si intende l'intervallo di tempo tra le tarature durante il quale il dispositivo alcolock soddisfa i requisiti di precisione per la misurazione della concentrazione di alcol nell’espirato. Il dispositivo alcolock può essere installato sui veicoli delle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2 e N3 omologati e non omologati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2021/1243. Il dispositivo alcolock deve rispondere a quanto previsto dalla norma EN 50436 “etilometri – metodi di prova e specifiche di prestazioni”. L’immobilizzazione del veicolo deve avvenire quando il dispositivo alcolock registra una concentrazione di alcol, nell’aria espirata dal guidatore, che supera 0 mg/l. Il dispositivo alcolock deve essere omologato come unità elettrica/elettronica (UEE) ai sensi del Regolamento ONU (UNECE) n. 10 “Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo alla compatibilità elettromagnetica” ed essere marcato secondo quanto previsto nell’Allegato I di detto Regolamento. Il dispositivo deve poi avere il marchio CE.

Oltre agli obblighi per il fabbricante del dispositivo alcolock, sussistono obblighi di comunicazione, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione che pubblicherà sul sito internet www.ilportaledellautomobilista.it la documentazione inviata dal fabbricante inerente agli installatori autorizzati e l’elenco dei modelli di veicoli sui quali può essere installato ciascun dispositivo alcolock. In caso di controlli durante la guida da parte degli organi di polizia stradale, il dispositivo alcolock deve presentare il sigillo dell’installazione integro e il guidatore del veicolo deve essere in grado di esibire, in originale, la dichiarazione d’installazione, di cui all’allegato 6, e il certificato di taratura con l’intervallo di taratura valido, di cui all’allegato 5 del provvedimento.
Il guidatore deve sempre verificare che il certificato di taratura abbia l’intervallo di taratura valido secondo le istruzioni fornite dal fabbricante indicate nell’allegato 3.

>In allegato il decreto MIT "Caratteristiche e modalità di installazione del dispositivo di tipo alcolock" in notifica presso l'Unione Europea

 

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Mercoledì, 19 Marzo 2025
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