Esteso l’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza a tutte le categorie internazionali di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di merci, in particolare a quelli di massa superiore a 3,5 tonnellate (veicoli commerciali per il trasporto di carichi pesanti, autobus). Lo stabilisce il decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 2003/20/CE approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 febbraio 2006. Tra le innovazioni contenute nel provvedimento c’è l’obbligo di assicurare al sedile i bambini di statura inferiore a 1,50 metri facendo uso di un cuscino sollevatore ed adattatore che permetta al bambino di essere trattenuto dalle stesse cinture di sicurezza previste per gli adulti. I bambini sino a 3 anni non possono viaggiare su veicoli vecchi sprovvisti di cinture di sicurezza, mentre quelli di età superiore e di altezza fino a m 1,50 non possono occupare un sedile anteriore. Il decreto proibisce anche l’installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che non sia possibile disinserire l’airbag. Il decreto prevede alcune novità in tema di esenzione dall’uso delle cinture di sicurezza. In particolare, fino all’8 maggio 2009, sono esenti dall’obbligo di cinture i bambini inferiori a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori, purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni, solo sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/20/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 911671/CEE RELATIVA ALL’USO OBBLIGATORIO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E DEI SISTEMI DI RITENUTA PER BAMBINI NEI VEICOLI. http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/cinture_sicurezza/cinture1.pdf
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