Giurisprudenza di legittimità
Resisteva la Prefettura di Ancona a mezzo di funzionario e
l’adito Giudice di pace della stessa città, con sentenza del 25 luglio 2001,
rigettava l’opposizione osservando che : l’articolo 190, comma 2 c.d.s. non
contempla il requisito della visibilità degli attraversamenti pedonali e pone a
carico del pedone il dovere di verificarne la presenza entro i cento metri; del
resto, il sottopassaggio in questione era ben noto a tutti gli abitanti di
Falconara Marittima ed era, comunque, ben visibile dal punto in cui
k0’opponente aveva attraversato la strada; inoltre, l’opponente, ben conscia
della sua omissione, aveva provveduto al pagamento della sanzione otto giorni
prima del deposito dell’opposizione. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la sig.ra G.,
articolando tre motivi illustrati anche da memoria. Il Prefetto intimato non
svolge difese.
Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione,
la ricorrente deduce che la sentenza non ha, in realtà, indicato alcuna ragione
della ritenuta visibilità dell’attraversamento pedonale, invece da escludere in
base agli elementi di prova acquisiti; che è arbitrario sostenere che ella
doveva necessariamente essere a conoscenza del sottopassaggio in quanto
residente in Falconara, città di oltre tremila abitanti; che l’avvenuto
pagamento della sanzione è idoneo a giustificare la ritenuta infondatezza
dell’opposizione, avendo essa eseguito il pagamento in considerazione della
esecutività dell’ordinanza-ingiunzione, che non è sospesa dalla proposizione
dell’opposizione (articolo 22, ultimo comma, legge 689/81). Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’articolo
23, comma 12, della legge 689/81, lamenta che il giudice di pace non abbia –
come invece gli imponeva la norma invocata, ispirata al principio del favor rei – accolto l’opposizione nel
dubbio sulla sussistenza dell’illecito. Il primo motivo è fondato. Effettivamente il giudice di pace basa il rigetto
dell’opposizione anzitutto sul rilievo, considerato in sé sufficiente (gli ulteriori
argomenti sono configurati come autonomi), che l’articolo 190, comma 2, c.d.s.
non prevede la visibilità dell’attraversamento pedonale come elemento della
fattispecie ed impone al pedone l’obbligo di verificare l’esistenza
dell’attraversamento stesso nell’ambito di 100 metri. Detta tesi, non può,
nella sua assolutezza, essere condivisa, perché prende in considerazione
esclusivamente l’aspetto oggettivo dell’illecito e trascura tutto l’elemento
psicologico del medesimo, invece essenziale ai sensi della norma generale di
cui all’articolo 3 della legge 689/81 e del cui accertamento in concreto,
dunque, il giudice di merito deve darsi carico, ove richiestone (come nella
specie) con l’opposizione. Agli effetti di tale accertamento, senza dubbio
rileva la conoscenza ovvero conoscibilità, secondo l’ordinaria diligenza, dei
presupposti di fatti dell’illecito, qual è, nella fattispecie di cui al comma 2
dell’articolo 190 c.d.s., l’esistenza di un attraversamento pedonale distante
non più di 100 metri; sicché sotto tale profilo – ossia ai fini del giudizio di
conoscenza o conoscibilità del presupposto di fatto – certamente rileva anche
la visibilità dell’attraversamento, intesa come possibilità, per il pedone, di
verificare l’esistenza di esso applicandosi con l’ordinaria diligenza. Fondato è anche il secondo motivo. Il giudice di pace, infatti, non dà minimamente conto
delle ragioni per cui ha ritenuto che l’attraversamento pedonale fosse in
concreto visibile dalla opponente. Inoltre l’affermazione che quest’ultima lo
conosceva, come tutti gli abitanti di Falconara, è in realtà arbitraria. Del
pari arbitrario è, infine, dedurre l’ammissione della colpa dell’opponente
dell’avvenuto pagamento da parte sua, della sanzione (giustamente la ricorrente
sottolinea in proposito l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione, che non viene
sospesa neppure dalla proposizione dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 22,
ultimo comma, legge 689/81). Nell’accoglimento dei primi due motivi resta assorbito
l’esame del terzo (che presuppone il dubbio sull’elemento psicologico, al cui
accertamento dovrà invece procedersi nel giudizio di rinvio). In conclusione, accolti i primi due motivi del ricorso e
dichiarato assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per
un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al
principio di diritto sopra enunciato e motiverà sulla sussistenza o meno del
dolo o della colpa in capo all’opponente. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del
giudizio di legittimità. [RIV-0601P13] |
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