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Notizie brevi 07/03/2006

La legge pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 2 marzo Dal 17 in vigore l’autotutela armata

(Legge 59/2006)
Vanno in vigore dal 17 marzo le nuove norme sull’autotutela. La legge che modifica il codice penale è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.51 del 2 marzo. Sarà dunque lecito sparare contro i ladri sia in casa che in un negozio purché si difenda la propria incolumità, quella dei propri cari e degli altri presenti, come pure i propri beni. Chi userà le armi contro i malviventi che anche se minacciati non desistono non rischierà più il processo per eccesso di legittima difesa. (06 marzo 2006)
 
LEGGE 13 febbraio 2006, n.59 Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio. (GU n. 51 del 2-3-2006)
 

Articolo 1.

(Diritto all’autotutela in un privato domicilio)

1. All’articolo 52[1] del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

"Nei casi previsti dall’articolo 614[2], primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma o altro mezzo idoneo al fine di contrastare la minaccia e al fine di difendere:

 

a) la propria o altrui incolumità;

 

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attivita’ commerciale, professionale o imprenditoriale".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


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Martedì, 07 Marzo 2006
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