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CINTURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE PER CAMION E AUTOBUS

Esteso l’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza a tutte le categorie internazionali di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di merci, in particolare a quelli di massa superiore a 3,5 tonnellate (veicoli commerciali per il trasporto di carichi pesanti, autobus). Lo stabilisce il decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 2003/20/CE approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 febbraio 2006. Tra le innovazioni contenute nel provvedimento c’è l’obbligo di assicurare al sedile i bambini di statura inferiore a 1,50 metri facendo uso di un cuscino sollevatore ed adattatore che permetta al bambino di essere trattenuto dalle stesse cinture di sicurezza previste per gli adulti. I bambini sino a 3 anni non possono viaggiare su veicoli vecchi sprovvisti di cinture di sicurezza, mentre quelli di età superiore e di altezza fino a m 1,50 non possono occupare un sedile anteriore. Il decreto proibisce anche l’installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che non sia possibile disinserire l’airbag. Il decreto prevede alcune novità in tema di esenzione dall’uso delle cinture di sicurezza. In particolare, fino all’8 maggio 2009, sono esenti dall’obbligo di cinture i bambini inferiori a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori, purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni, solo sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose.

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/cinture_sicurezza/cinture1.pdf

Cinture di sicurezza anche su veicoli oltre 3,5 tonnellate

Presentazione

Cinture di sicurezza obbligatorie anche per i camion e gli autobus.

Lo stabilisce il decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 2003/20/CE approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 febbraio 2006, che estende l’obbligo della cintura di sicurezza a tutte le categorie di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e merci di massa superiore a 3,5 tonnellate.

 Misure di sicurezza per il trasporto di bambini

Tra le innovazioni inserite dal decreto legislativo c’è l’obbligo di assicurare al sedile i bambini di statura inferiore a m 1,50 facendo uso di un cuscino sollevatore ed adattatore che permetta al bambino di essere trattenuto dalle stesse cinture di sicurezza previste per gli adulti. I bambini sino a 3 anni non possono viaggiare su veicoli vecchi sprovvisti di cinture di sicurezza, mentre quelli di età superiore e di altezza fino a m 1,50 non possono occupare un sedile anteriore. Il decreto proibisce anche l’installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che non sia possibile disinserire l’airbag.

Esenzione dall’uso delle cinture di sicurezza

Il provvedimento di attuazione della normativa comunitaria prevede alcune novità in tema di esenzione dall’uso delle cinture di sicurezza. In particolare, fino all’8 maggio 2009, sono esenti dall’obbligo di cinture i bambini inferiori a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori, purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni, solo sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose.

Sono altresì esentati dall’obbligo delle cinture alcune categorie di persone, tra cui:

- gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
- i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
- gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali in situazioni di emergenza;
- le persone che risultino - sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle componenti autorità di altro stato membro delle Comunità europee - affette da patologie particolari o presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta;
- le donne in stato di gravidanza - sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni amministrative a carico di:
- chiunque non faccia uso dei dispositivi di ritenuta;
- chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne alteri o ne ostacoli il normale funzionamento;
- chiunque importi o produca per la commercializzazione o commercializzi dispositivi di ritenuta non omologati.

 

 



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Martedì, 07 Marzo 2006
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