Presentazione
Cinture
di sicurezza obbligatorie anche per i camion e gli autobus.
Lo
stabilisce il decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria
2003/20/CE approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 febbraio 2006, che
estende l’obbligo della cintura di sicurezza a tutte le categorie di
autoveicoli adibiti al trasporto di persone e merci di massa superiore a 3,5
tonnellate.
Misure di sicurezza per il trasporto di bambini
Tra
le innovazioni inserite dal decreto legislativo c’è l’obbligo di assicurare
al sedile i bambini di statura inferiore a m 1,50 facendo uso di un cuscino
sollevatore ed adattatore che permetta al bambino di essere trattenuto dalle
stesse cinture di sicurezza previste per gli adulti. I bambini sino a 3 anni
non possono viaggiare su veicoli vecchi sprovvisti di cinture di sicurezza,
mentre quelli di età superiore e di altezza fino a m 1,50 non possono
occupare un sedile anteriore. Il decreto proibisce anche l’installazione di
seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a
meno che non sia possibile disinserire l’airbag.
Esenzione dall’uso delle cinture di sicurezza
Il
provvedimento di attuazione della normativa comunitaria prevede alcune novità
in tema di esenzione dall’uso delle cinture di sicurezza. In particolare,
fino all’8 maggio 2009, sono esenti dall’obbligo di cinture i bambini
inferiori a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori, purché
accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni, solo sugli
autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose.
Sono
altresì esentati dall’obbligo delle cinture alcune categorie di persone, tra
cui:
-
gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e
provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
- i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario
in caso di intervento di emergenza;
- gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività
istituzionali in situazioni di emergenza;
- le persone che risultino - sulla base di certificazione rilasciata dalla
unità sanitaria locale o dalle componenti autorità di altro stato membro
delle Comunità europee - affette da patologie particolari o presentino
condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei
dispositivi di ritenuta;
- le donne in stato di gravidanza - sulla base della certificazione
rilasciata dal ginecologo curante.
Sanzioni amministrative
Sono
previste sanzioni amministrative a carico di:
- chiunque non faccia uso dei dispositivi di ritenuta;
- chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne alteri o ne
ostacoli il normale funzionamento;
- chiunque importi o produca per la commercializzazione o commercializzi
dispositivi di ritenuta non omologati.
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