Nella sostanza, il tema della sentenza riguarda da un lato il dibattuto problema della contestazione immediata, dall’altro quello della competenza del giudice a valutare le modalità di organizzazione dei servizi di polizia stradale. C’è da osservare, però, che da lunghi anni il Collegio non prendeva in esame l’utilizzo del fischietto, ovvero dell’arma inoffensiva data agli agenti per l’arresto del conducente indisciplinato. Andiamo con ordine: innanzitutto, sotto accusa - paradossalmente per la sua eccezionale efficienza - è lo strumento di rilevazione, il “velomatic 512”, che consente all’agente di prendere cognizione delle misura della velocità subito, in tempo utile – secondo l giudice di Arci - per richiamare immediatamente l’attenzione del trasgressore. E’ vero che l’automobile del trasgressore, all’atto della lettura del display da parte dell’agente è già passata – si legge tra le righe della sentenza - ma egli ha comunque il tempo di richiamare l’attenzione dell’automobilista, magari raggiungendolo con un sonoro fischio. Ergo, se l’agente, nel caso concreto, non avrebbe contestato immediatamente, ed il verbale va annullato dato che la notificazione tardiva viola i principi di difesa sottesi alla disposizione dell’art. 200 Cds. Del resto – ricorda il giudice di pace - l’uso di questo penetrante segnale acustico è contemplato dallo stesso regolamento di esecuzione al codice, che all’art. 182, comma 2, recita: “un suono prolungato di fischietto, …, può essere utilizzato per intimare l’alt al trasgressore di norme della circolazione”. Certo, la contestazione immediata, è stata oggetto di numerosi interventi in giurisprudenza. Secondo un orientamento non rigoroso, si è sostenuto che tale adempimento dovesse essere considerato obbligatorio ma non tassativo e, al massimo foriero di responsabilità disciplinare in capo agli agenti che non vi ottemperavano correttamente (Cass., Sez. I, 29.5.1992, n. 6527, in Giust. civ. 92, I, 2015; conf. Cass., Sez. I, 26.6.1992, n. 8024, in Giur. it. 93, 4, I, 816, con nota di P. Passerone; Cass., Sez. I, 13.10.1992, n. 11176, in Riv. giur. circ. trasp. 93, 344 e in Arch. giur. circ. sin. strad. 93, 164; Cass., Sez. I, 23.1.1987, n. 637, in Foro it. 87, 10, I, 2794; Cass., Sez. I, 11.1.1988, n. 56; Cass., Sez. I, 24.10.1988, n. 5763, in Giust. civ. 89, 2, I, 341; Cass., Sez. I, 24.10.1988, n. 5764, in Foro it. 89, 1, I, 96; Cass., Sez. I, 22.2.1989, n. 995, Arch. giur. circ. sin. strad. 90, 2, 108; Cass., Sez. I, 26.1.1990, n. 473; Cass., Sez. I, 14.2.1990, n. 1091, in Arch. Civ. 91, 5, 571; Cass., Sez. I, 18.7.1990, n. 7336; Cass., Sez. U., 25.11.1992, n. 12545, Cass., Sez. I, 26.10.1994, n. 8768; Cass., Sez. I, 6.5.1995, n. 4973; Cass., Sez. I, 13.6.1995, n. 6674). La pensava allo stesso modo anche il Ministero dell’Interno nella circolare n. 300/A/34222/144/5/20/3 del 20.6. 1992. Più di recente, la stessa Cassazione civile aveva però elaborato una differente interpretazione del combinato disposto degli artt. 200 e 201 c.d.s., riconducendo alla mancata contestazione immediata – ove questa in concreto si rendesse possibile – l’effetto estintivo sull’obbligazione di pagare la sanzione (Cass., Sez. III, 18.6.1999, n.6123, in Foro it. 99, 11, 3242. Cass., Sez. III, 18.6.1999, n. 6123, in Foro it. 99, 11, 3242). Detta fuori da ogni tecnicismo, è legittimo non fermare quando non se ne ha modo e tempo. Ed è proprio questo il punto: a parere del giudice di merito il tempo non è poi così interdittivo, se è vero che lo strumento visualizza in pochi attimi la velocità ed il trasgressore è subito raggiungibile dal fischio lanciato a pieni polmoni dall’agente accertatore. Ma allora il giudice intende sindacare sulle modalità organizzative del servizio. E’ nel suo potere farlo? Dopo un lungo dibattito – sulla questione - si è arrivati ad una conclusione che possiamo così sintetizzare: certo l’agente deve verbalizzare i motivi della mancata contestazione, altrimenti limiterebbe il diritto di difesa del trasgressore; certo la congruità di questi motivi può essere oggetto di valutazione del giudice; ma tutto questo non significa che il giudice possa indicare cosa di diverso avrebbe dovuto fare la polizia rispetto a ciò che nel caso concreto ha fatto, perché è insindacabile da parte del giudice la modalità organizzativa del servizio (Cass. 944/2005, Cass. 24066/2004, Cass. 8528/2001, Cass. 7103/2001, Cass. 4571/2001). In altri termini, dal momento che l’art. 384, lettera e) reg. att. consente la notificazione successiva del verbale al trasgressore quando l’accertamento si stato effettuato con rilevatore elettronico ed il veicolo si sia già allontanato, il giudice dell’opposizione non può escludere l’impossibilità della contestazione immediata, sulla scorta di proprie astratte valutazioni circa la possibilità, in concreto, di predisporre meglio il servizio, o di utilizzare meglio le risorse, allo scopo di fermare il veicolo nell’immediatezza dell’accertamento (Cass. 5861/2005, Cass. 11971/2003; Cass. 14313/2001). Ma veniamo alle considerazioni sull’uso del fischietto, che rappresentano la parte davvero innovativa della sentenza 19868/2005. E’ vero che l’art. 182, comma 2, del regolamento conferisce a questo strumento un importante ruolo tra i mezzi utilizzabili dall’agente per imporre prescrizioni agli utenti e nella fattispecie l’alt al veicolo, ma qui la domanda è se il giudice possa sindacarne il buon utilizzo, ovvero censurarne nel caso concreto il mancato uso. La Cassazione ricorda come una antica giurisprudenza penale stabilisse che il conducente che non ottempera alle segnalazioni, comprese quelle acustiche, è sanzionabile anche quando non le abbia percepite per sua colpa. Ma quando sussiste invece l’inidoneità del segnale ad essere chiaramente percepito, il trasgressore viene esentato da responsabilità. Quindi, al giudice spetta di valutare se detto segnale, in relazione alle circostanze, potesse o meno essere percepito e non già se era opportuno darlo, nell’ambito dell’organizzazione del servizio. Peraltro, proprio per fugare i dubbi sulla esatta percezione del segnale, il fischio deve essere accompagnato da un gesto della mano, attraverso il quale l’utente possa percepire che l’ordine di fermarsi è rivolto proprio a lui. In linea generale, perciò, può ritenersi inidoneo il segnale dato alle spalle del conducente, il quale in tal modo percepisce sì il fischio, ma non vede il segnale manuale dell’agente. Del resto, non è detto che il conducente sia conscio di aver violato la norma del codice della strada e pertanto può legittimamente pensare che il fischio non lo riguardi. In conclusione, anche se il “velomatic512”, in ossequio alla sua stessa denominazione, fornisce immediatamente la lettura della velocità, resta il fatto che il veicolo è passato, che l’agente pur potendo fischiare non è in grado di dare l’alt con la segnalazione manuale. Quindi, non potendo opinare il giudice dell’opposizione sulla organizzazione del servizio, è legittima la notificazione del verbale al domicilio del trasgressore. Non basta un fischio per archiviare un verbale. | |
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