Nella prassi
seguita da molti comandi di polizia, qualora si accerti che un soggetto
minore degli anni diciotto compia una violazione di una norma del codice
della strada, usualmente si procede a redigere verbale di contestazione
nei confronti dello stesso, qualificato come trasgressore, e a notificarne
una copia ai genitori.
Occorre, però, considerare che ai sensi dell’art. 2 della legge
24 novembre 1981, n. 689, "non può essere assoggettato a
sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto,
non aveva compiuto i diciotto anni"; inoltre, "della violazione
risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi
di non aver potuto impedire il fatto". Pertanto, nel caso che sia
accertata l’infrazione di una norma del Codice della Strada commessa
da un minorenne, deve essere considerato trasgressore non il minorenne
stesso, ma colui o coloro che sono tenuti alla sua sorveglianza, i quali
rispondono della violazione non per responsabilità solidale,
ma a titolo personale e diretto in qualità di trasgressori, per
culpa in vigilando e/o in educando. Questa impostazione è supportata
da varie sentenze della Corte di Cassazione (fra le molte: sez. I civ.,
22 gennaio 1999, n. 572 - sez. III civ., 25 gennaio 2000, n. 7268).
Di particolare importanza è una recente sentenza (Cass., sez.
I civ., 26 marzo 2002, n. 4286) con la quale la Corte di Cassazione,
fra l’altro, ha affermato che "ancorché riguardo alla violazione
commessa dal minore debba essere redatto immediato verbale sui fatti
accertati, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti
dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di
apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve
essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva
la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad
essi della responsabilità per l’illecito amministrativo".
Dunque,
nel caso di violazione del Codice della Strada commessa da minore, deve
essere redatto immediatamente il verbale di accertamento e, successivamente,
il verbale di contestazione. La contestazione deve essere effettuata
nei confronti delle persone tenute alla sorveglianza del minore, le
quali, quindi, devono essere considerate e chiaramente qualificate,
nel verbale, come effettivi trasgressori, in quanto, ai sensi dell’art.
2 della citata legge n. 689/81, hanno consentito o non hanno impedito
al minore, soggetto alla loro sorveglianza, di violare una norma del
Codice della Strada.
La stessa Cassazione, con la sentenza citata, ha sottolineato che non
può essere ritenuta "idoneo atto di contestazione nei confronti
dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, ove non accompagnata
da elementi specifici di contestazione nei loro confronti, la semplice
notificazione anche ad essi della copia di un verbale di contestazione
del fatto al minore".
Ovviamente, resta salva la possibilità, per colui che deve sorvegliare
sul minore, di dare la prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando
di avere esercitato una vigilanza adeguata.
Trattandosi,
come perlopiù avviene, di violazione commessa con ciclomotore,
il verbale deve essere notificato, ai sensi dell’art. 201 del Codice
della Strada, anche al titolare del contrassegno di identificazione
in qualità di obbligato in solido. Non è applicabile l’art.
196, c. 2, in base al quale se la violazione è commessa da persona
capace di intendere e di volere, ma soggetta all’altrui autorità,
direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata
della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con
l’autore della violazione, al pagamento della somma dovuta; infatti,
l’infradiciottenne non è persona capace di intendere e di volere,
soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, ma è
persona incapace ex lege.
Per esemplificare,
nel caso di una violazione commessa da un minore con un ciclomotore,
dopo aver accertato il fatto si deve procedere alla redazione di un
verbale di contestazione, nel quale devono essere indicati alcuni elementi
come di seguito descritti.
TRASGRESSORE
Deve essere indicato come trasgressore colui che è tenuto alla
sorveglianza del minore.
SOLIDALE
Responsabile solidale è il titolare del contrassegno di identificazione.
VIOLAZIONE
Può essere usata un’espressione del tipo seguente:
"Ha violato l’art. … del Codice della Strada e l’art. 2 della
legge n. 689/81, poiché in qualità di genitore (o tutore)
del minore XY, nato a …, residente a …, permetteva (o non
impediva) allo stesso di … (deve essere descritta l’infrazione
commessa dal minore)".
Si sottolinea l’importanza di citare espressamente l’art. 2 della legge
n. 689/81 e di definire esattamente il rapporto intercorrente con il
minore ("genitore di …", tutore di …"), al
fine di evidenziare la culpa in vigilando e/o in educando del genitore
o di colui che è tenuto alla sorveglianza.
DICHIARAZIONI
Qualora la violazione sia contestata immediatamente al soggetto che
deve sorvegliare sul minore, l’operatore di polizia deve mettere a verbale
le sue dichiarazioni e non quelle del minore. Le eventuali dichiarazioni
del minore possono comunque essere raccolte in sede di accertamento,
ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/81.
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