"Va, dunque, affermato il principio che è tutelabile
in sede risarcitoria la posizione di chi eserciti nei confronti
dell’autovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente
qualificabile come tale ai sensi dell’articolo 1140 Cc."
Questo il principio stabilito
dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4003 del 23 febbraio 2006,
ricordando che il linea generale il diritto al risarcimento del danno può
spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad
esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di
questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal
diritto – reale o personale – che egli abbia all’esercizio di quel potere.
Secondo la Cassazione "L’applicazione
di tale principio ai singoli casi concreti impone al giudice del merito di
accertare che l’attore abbia rigorosamente dimostrato, sulla scorta di prove
idonee, la esistenza a suo favore di una situazione di possesso corrispondente
a quella sopra descritta, nonché l’incidenza sul suo patrimonio del danno di
cui chiede il ristoro."
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
SENTENZA 23 febbraio 2006 N. 4003
(Pre. Vittoria – Rel. Massera)
Svolgimento del processo
Consentenza
in data 20 agosto 2002 il GdP di Marano di Napoli rigettava la domanda proposta
da Luigi C., che aveva chiesto la condanna di Maria D. e delle Spa Sarp
Assicurazioni in Lca e Generali Assicurazioni, nella qualità di impresa
designata dal Fgvs, al risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente
stradale.
Il Giudice rilevava che l’attore non era risultato proprietario dell’auto
danneggiata.
Avverso la suddetta sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato
ad un unico motivo.Le resistenti non hanno svolto alcuna difesa in questo
giudizio.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
Si
premette che all’odierna udienza in camera di consiglio il difensore del
ricorrente ha partecipato ed ha esposto le proprie argomentazioni a sostegno
del ricorso, di cui ha chiesto l’accoglimento.
Con unico motivo il C. eccepisce violazione degli articoli 1140, 1168, 2043 e 2054
del Cc assumendo che erroneamente il GdP non lo ha ritenuto legittimato ad
agire per ottenere il risarcimento del danno relativo all’auto danneggiata.
Il ricorso è manifestamente fondato e, quindi, meritevole di accoglimento.
La sentenza impugnata ha respinto la domanda sul presupposto che spetti
soltanto al proprietario dell’auto danneggiata in un sinistro stradale la
legittimazione ad agire per ottenere il risarcimento del relativo danno.
Questa affermazione si pone in contrasto con i principi informativi della
materia risarcitoria e, quindi, è censurabile in sede di legittimità anche
nell’ipotesi di pronuncia secondo equità.
Questa stessa sezione già in passato (Cassazione, Sezione terza, 10843/97) ha
stabilito che il diritto al risarcimento del danno può spettare anche a colui
il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere
soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire
un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto – reale o personale
– che egli abbia all’esercizio di quel potere (nello stesso senso Cassazione,
Sezione terza, 14232/99).
Va, dunque, affermato il principio che è tutelabile in sede risarcitoria la
posizione di chi eserciti nei confronti dell’autovettura danneggiata una
situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi
dell’articolo 1140 Cc.
L’applicazione di tale principio ai singoli casi concreti impone al giudice del
merito di accertare che l’attore abbia rigorosamente dimostrato, sulla scorta
di prove idonee, la esistenza a suo favore di una situazione di possesso
corrispondente a quella sopra descritta, nonché l’incidenza sul suo patrimonio
del danno di cui chiede il ristoro.
Pertanto la sentenza va cassata con rinvio ad altro GdP di Napoli che dovrà
stabilire, con pienezza di indagine e di valutazione, se il C. abbia dimostrato
un possesso come sopra specificato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
le spese del giudizio di cassazione, ad altro GdP di Napoli.
Cosi
deciso in Roma il 21 dicembre 2005.
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA IL 23 FEB 2006.
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