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Articoli 30/01/2003

Il controllo della velocità alla luce delle disposizioni del D.L. 121/2002

Il controllo della velocità alla luce delle disposizioni del D.L. 121/2002


di Giovanni Fontana *

1. PREMESSA

Anche la trascorsa estate, è stata caratterizzata da una innumerevole presenza di morti sulle strade italiane: vere e proprie stragi annunciate, che gli organi della informazione di massa, con una sorta di cinica sistematicità, non hanno tardato a riproporre all’attenzione dell’opinione pubblica. Con analisi più attenta e critica, nei vari convegni dove si parla di sicurezza stradale, il dato statistico è assai allarmante: la curva caratteristica dei sinistri, infatti, nonostante i vari interventi sulle infrastrutture, tende a crescere, e le strade italiane sono sempre più insicure. E’ quindi evidente che l’elemento comportamentale, è uno dei fattori più importanti su cui dover intervenire; con campagne informative e formative, che iniziano nella scuola dell’obbligo, ma proseguono, per tutte le fasi della vita sociale. In realtà, in Italia si parla poco di sicurezza in genere e di sicurezza stradale in particolare; ben poche sono le iniziative tese ad introdurre l’educazione stradale nelle scuole e, quando ciò accade, avviene spesso "ad iniziativa" e senza una vera e propria programmazione didattica. Gli organi di informazione, divulgano fin troppo spesso notizie tendenziose, che fanno leva su massime giurisprudenziali pseudo-garantiste (piuttosto che sull’insieme delle stesse sentenze), tanto da far ritenere all’opinione pubblica, che lo strumento del ricorso, sia un mezzo (se non il mezzo!) di impunità, piuttosto che di tutela giuridica. E’ assai grave constatare l’assenza di ogni atteggiamento costruttivo, anche in coloro i quali trasgrediscono in modo grave e lampante, le comuni regole di condotta e, ciò che più conta, di comune prudenza. L’abitudine all’illegalità in ambito stradale è un male che coinvolge molti e toglie quel comune senso di riprovevolezza, verso i comportamenti illeciti; anzi, l’applicazione delle sanzioni, è ormai percepita come uno strumento vessatorio e di arricchimento della P.A., piuttosto che la necessaria risposta del sistema statuale ad un atteggiamento che minaccia gravemente l’organizzazione socio-economica dello Stato. Il Governo, sembra aver percepito questo stato di cose ed aver approntato tutta una serie di iniziative legislative tendenti a frenare tale fenomeno, che iniziano con il provvedimento di urgenza D.l. n. 121 dello scorso 20 giugno 2002 e si consolidano con la sua conversione in legge, n. 168 del 1 agosto 2002 ( G.U. 6 agosto 2002, n. 36.).

2. BREVE ANALISI DEL DECRETO

I primi articoli del decreto n. 121, determinano l’anticipazione della entrata in vigore del coevo decreto legislativo n. 9, in materia di uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizioni dei ciclomotori e dei motocicli; delle competizioni sportive su strada e del gareggiare in velocità; la guida in stato di ebbrezza; l’uso del telefonino (sarebbe interessante capire quale il senso di questa scelta d’urgenza che, nella logica della rubrica del decreto, andrebbe a migliorare la sicurezza della circolazione stradale) e, per quanto qui discusso, introducono nuove disposizioni, in materia di uso di dispositivi di mezzi tecnici di controllo del traffico. Non è nostra attuale intenzione, soffermarci sul discorso legislativo, quanto piuttosto riflettere su talune implementazioni di tipo "operativo", conseguenti alla concreta applicazione della norma contenuta nell’art. 4 del d.L. 121/2002, come modificato dalla legge di conversione n. 168. Infatti, tale dispositivo, non interviene affatto nell’ambito del nuovo codice della strada, ma dà luogo ad una autonoma regolamentazione, (per così dire) extracodificata, che peraltro riverbera nell’ambito del richiamato codice e nel suo regolamento di esecuzione e di attuazione, così come adesso vediamo.

3. L’USO DI DISPOSITIVI O MEZZI TECNICI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’

L’art. 4 del d.L. 121/2002, prevede che l’uso di apparecchiature quali gli autovelox e, più in particolare, la mancata contestazione dell’illecito previsto e sanzionato dall’art. 142 cod. str., accertato mediante simili apparecchi, è ammessa lungo le autostrade e strade extraurbane principali, nonché sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, se così individuate dal prefetto, quali strade sulle quali si rende pericoloso il fermo del veicolo lanciato a velocità eccessiva. Il decreto del prefetto, come appena accennato, trova fondamento nelle motivazioni presentate dall’ente proprietario della strada, in ragione di quanto previsto dal comma 2, dell’art. 4 cit.: tasso di incidentalità, condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, fluidità del traffico, incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. Ma, al pari di quanto già previsto dal comma 1, del richiamato art. 4, ci sarà senz’altro da attendere che il Min. Interno ed il Min. Infrastrutture e Trasporti emani un’apposita direttiva. (Nel momento in cui andiamo in stampa, risulta che il Ministero dell’Interno — Dipartimento della P.S. — in data 3 ottobre 2002 ha già emanato 2 circolari sull’argomento, distinte rispettivamente dai nn. 300/A/1/54584/101/3/3/9 e 300/A/1/54585/101/3/3/9 — vedasi sito www.asaps.it — n.d.r.) Elementi questi assai vaghi, relativamente ai quali non sarà certamente facile giungere a delle conclusioni costruttive. Infatti, la prima domanda che ci dobbiamo porre, è se gli enti proprietari delle strade sono concretamente in grado di stabilire statistiche ad hoc, tendenti a dimostrare un tasso d’incidentalità elevato e comunque rilevante ai fini dell’applicazione della norma derogatoria, così come per quanto attiene ai flussi di traffico. Non da meno, quali e quante sono le condizioni plano-altimetriche che giustificano l’adozione della deroga. Come possiamo ben comprendere, elementi questi assai complessi, che in assenza di parametrazioni a livello nazionale, potranno dar luogo a nuove contestazioni, inerenti l’eccessiva ed irragionevole discrezionalità della P.A. Ecco che quindi, una sperata deflazione dei procedimenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, rischia di venire meno, se non essere aggravata, da questa nuova ipotesi difensiva. Infatti, la novità introdotta dal d.L. 121/2002, non risolve affatto tutto il notevole contraddittorio ad esso precedente e risolto – si fa per dire – in via giurisprudenziale. E che dire poi, di quanto previsto dall’art. 384 del D.P.R. 495/92, recante i casi di impossibilità della contestazione immediata? Una lettura più ampia dell’art. 4, u.c. del D.L. 121/2002, gerarchicamente sovraordinato al regolamento n. 495 e successivo alla legge delegata n. 285, non rischia di far ritenere la norma regolamentare ormai superata ed inapplicabile in concreto; se non per ogni altra situazione di accertamento diverso da quello previsto con apparecchiature tipo autovelox? Ci domandiamo infine: a quale rischio ci esponiamo noi, operatori di polizia stradale, quando procediamo al fermo di veicoli lungo quelle stesse strade per le quali è decretata la condizione di pericolo, riconducibile al fermo di un veicolo? In caso di un nostro investimento, da parte di un utente stradale costì fermato, non c’è il rischio che qualche giudice di pace ( Al fine di evitare ogni possibile strumentalizzazione dell’affermazione, preciso che il riferimento all’organo giudicante è da ricondurre alla sua competenza per il reato di lesioni personali colpose.) ravvisi nel nostro comportamento un atteggiamento colposo, proprio in ordine alla individuazione della strada, quale area inadeguata al fermo dei veicoli? E se le lesioni derivano da un sinistro stradale, proprio riconducibile ad una manovra "inadeguata" per ottemperare alla nostra intimazione di ALT?

4. CONCLUSIONE

Non è facile trarre una conclusione e forse resta solo una preoccupazione: che anche questo, si dimostri l’ennesimo buco nell’acqua. Noi non crediamo nella severità della sanzione, quanto piuttosto nella sua certezza. Noi non crediamo nella teorizzazione della sicurezza, quanto piuttosto nel senso civico, che conduce alla sicurezza. E’ assurdo che in un paese come l’Italia, alla polizia stradale, non le leggi dello Stato, ma, prima ancora, la fiducia della gente, non riconosca il primato di una fede privilegiata. Si dimostra così una sfiducia pubblica che, non superata con gli strumenti della certezza giuridica e del reale progresso socio-politico del Paese, non può trovare nelle leggi ordinarie e, tanto meno nei provvedimenti d’urgenza, la soluzione ai drammi di questo tempo.

 

* Ufficiale della Polizia Municipale del Comune di Forte dei Marmi



di Giovanni Fontana

da "Il Centauro" n. 73
Giovedì, 30 Gennaio 2003
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