REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà nella pubblica udienza del 28 febbraio 2006 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente SENTENZA (art. 23, 8° comma, L. 689/1981) nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 003/2005, prot. n. 3145/2005, notificato il 20.09.2005 dalla Polizia Municipale di Montenars (UD), avente ad oggetto: violazione dell’art. 23, commi 4 e 11 del Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.). promossa con domanda in data 16.11.2005 da L. srl, in persona del legale rappresentante p.t. sig. F. F., con sede in Gemona del Friuli (UD), Via T. n. 132, con proc. e dom. l’avv. Fulvia Francavilla, con studio in Udine, Via Piave n. 23 OPPONENTE contro POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONTENARS (UD) AMMINISTRAZIONE OPPOSTA CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: previa sospensione della sanzione pecuniaria, annullarsi il verbale opposto. CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: rigettarsi l’opposizione. FATTO E DIRITTO In data 29 agosto 2005, in Comune di Montenars, di fronte al civico n. 3 della Via Curminie, l’Agente A. R., della Polizia Municipale di Montenars, ha accertato che la Società opponente “Collocava manifesti pubblicitari lungo la strada reclamizzando la vendita di mobili – senza autorizzazione dell’ente proprietario” e pertanto notificava il verbale in oggetto sia al trasgressore che all’obbligato in solido, con il quale irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria ridotta di €. 357,00 e la sanzione accessoria della rimozione dei manifesti pubblicitari. MOTIVI DEL RICORSO La società L., responsabile in solido, ricorre avverso il suddetto verbale per i seguenti motivi: 1) Ha richiesto ed ottenuto il permesso di affiggere i manifesti per 15 giorni a far data dal 05.07.2005, pagando i relativi diritti di affissione, come risulta dalla distinta di versamento allegata (doc. 2). 2) Trascorso tale termine, l’odierna ricorrente ha perduto il diritto di affissione, pur non gravando sulla stessa alcun onere di attivarsi per rimuovere i manifesti precedentemente affissi. 3) Grava sul comune l’onere di rimuovere i manifesti o di coprirli con altro messaggio pubblicitario. Conclude pertanto come in epigrafe. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudicante, con decreto del 22.11.2005, ha fissato l’udienza di comparizione del 28.02.2006, negando la richiesta sospensione per mancanza dei gravi motivi previsti dall’ultimo comma dell’art. 22 L. 689/1981. L’amministrazione comunale si è costituita in data 15.02.2006, mediante il deposito degli atti e delle controdeduzioni dell’accertatore. All’udienza di comparizione, presente il procuratore attoreo, l’Agente Cap. Raffaele Armiento, sentito come teste, dichiara che i manifesti sono stati apposti su un muro comunale visibile dalla provinciale SP 34, in spazio non determinato dal Comune di Montenars. Controparte osserva che, a causa della mancata determinazione degli spazi, i manifesti sono stati affissi in spazi utilizzati per consuetudine. Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE (ex art. 23, 8° comma, L. 689/91) L’opposizione è infondata in fatto ed in diritto e pertanto va rigettata. In fatto, osserva il Giudicante che l’accertatore ha rilevato l’esistenza del manifesto pubblicitario, visibile dalla strada provinciale n. 34. Tali circostanze non sono state confutate nel ricorso, anzi sono implicitamente ammesse. In diritto osserva che, ai sensi del 1° comma dell’art. 23 C.d.S. ”Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”. Inoltre, ai sensi del 4° comma dell’art. 23 C.d.S. “La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale”. Il comma 13 bis stesso articolo stabilisce che “In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’ autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo”. Il Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada ha disciplinato compiutamente la materia negli articoli dal 47 al 59. Nella fattispecie non vi è dubbio che sia applicabile l’art. 23 citato, perché il comma 8° dell’art. 47 del Reg. Att. Asecuz. C.d.S. ha precisato che qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità si definisce “impianto di pubblicità e propaganda” (“Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta”). Infine il 1° comma dell’art. 51 del Reg. C.d.S. stabilisce che: “Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l’affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.” Nella fattispecie il manifesto non è stato apposto sugli appositi supporti, pertanto rimane applicabile l’obbligo di fornirsi dell’autorizzazione richiesta dal 4° comma dell’art. 23 C.d.S. Dalle suddette norme si desume che il manifesto in questione non poteva essere applicato perché privo dell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada, che nella fattispecie non è il Comune di Montenars, ma l’ente concessionario della strada e cioè la provincia di Udine. Per quanto riguarda l’entità della sanzione, considerata la difficoltà interpretativa della materia in esame, il Giudicante ritiene di doverla confermare nel minimo edittale. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:
· Respinge l’opposizione e per l’effetto convalida il verbale di contestazione n. 003/2005, prot. n. 3145/2005, notificato il 20.09.2005 dalla Polizia Municipale di Montenars (UD). · Determina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di €. 357,00. · Spese compensate. · Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. Gemona del Friuli, li 28 febbraio 2006.
IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE Avv. Vincenzo ZappalàDepositata in Cancelleria il 28 febbraio 2006 |