SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA Sentenza 6454/06 depositata il 21 febbraio 2006
Presidente Postiglione - Relatore Teresi PM Salzano - Ricorrente Pg in proc. Lancellotti Si Osserva Con ordinanza in data 26 settembre 2005 il Tribunale del riesame di Salerno Annullava il decreto di convalida di sequestro emesso dal Pm il 6 settembre 2005 ed ha ordinato la restituzione in favore di Lancellotti Giovanni, indagato del reato di cui agli articoli 2, comma 1 lettera c) e 30 comma 1 lettera b) legge 157/92, del fucile da caccia calibro 12, e di una cartucciera con 20 cartucce allo stesso sequestrati. Riteneva il Tribunale che il sequestro fosse stato illegittimamente operato da guardie volontarie del WWF alle quali la legge 157/92 non riconosce il relativo potere. Proponeva ricorso per cassazione il PM denunciando violazione di legge; mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere il Tribunale escluso che gli agenti del WWF possano procedere a sequestro nella materia venatoria e chiedendo l’annullamento dell’ordinanza. Il ricorso è fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le guardie volontarie delle associazioni di protezioni dell’ambiente riconosciute dal ministero dell’Ambiente (come il WWF) hanno la qualifica di agenti polizia giudiziaria - perché la legge 157/92 espressamente attribuisce ad esse un compito di vigilanza venatoria sulla "applicazione della presente legge" compreso l’articolo 30 relativo alle sanzioni penali (vedi articolo 27 lettera d); - perché l’articolo 20 stessa legge nel definire poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria ricomprende sia il potere ispettivo (la richiesta di esibizione della licenza di porto del fucile per uso di caccia; la richiesta di esibizione del tesserino rilasciato dalla Regione; la richiesta del contrassegno di assicurazione), sia il potere di controllo della fauna abbattuta o catturata (vedi articolo 28 comma 1) e il potere di accertamento (redazione del verbale) (articolo 28 comma 5); - perché la qualifica di polizia giudiziaria a favore delle guardie volontarie non richiedeva una specifica menzione, essendo tali soggetti competenti solo per la materia venatoria, mentre appariva necessaria per altri soggetti pure menzionati nella legge aventi competenza generale; - perché nel contenuto degli articoli 55 e 57 CPP "il prendere notizia dei reati" è collegato logicamente in via funzionale al dovere di "impedire che vengano portati a ulteriori conseguenze" e ciò sembra debba valere anche per le guardie venatorie, naturalmente solo nei limiti del servizio cui sono destinate, anche per una esigenza operativa essenziale nella specifica materia, onde assicurare gli elementi probatori, evitarne la dispersione ed impedire che l’azione antigiuridica possa proseguire (in tal senso si esprime anche la nota 28 marzo 1994, prot. 1467/44/6 Ul del ministero di Giustizia) (Cassazione, Sezione terza 1151/98 rv 211205). Ne consegue che il sequestro del fucile e delle cartucce è stato legittimamente operato nell’esercizio dei poteri assegnati alle guardie volontarie delle associazioni di protezione dell’ambiente riconosciute dal ministero dell’Ambiente nella materia venatoria. L’ordinanza va annullata senza rinvio, sicché rivive il provvedimento annullato. PQM La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
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