Nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio
2006 è stato pubblicato il testo coordinato del decreto legge 30 dicembre 2005,
n. 272, coordinato con la legge 21 febbraio 2006, n. 49 di conversione recante
"Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le
prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione
dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti
recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".
La succitata legge, entrata in vigore il 28 febbraio 2006, porta sostanziali
modificazioni al testo unico in materia di stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309
del 1990 ed in particolare, con questa nota, si vogli ono sottolineare alcuni
aspetti che rivestono carattere di urgenza.
L’art. 4-vicies ter (Ulteriori modificazioni al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) prevede:
1) I commi 2 e 3 apportano modifiche al sistema di tabellazione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope: il nuovo sistema è suddiviso in due sole tabelle.
Nella tabella I sono ricomprese tutte le sostanze individuate come stupefacenti
o psicotrope suscettibili di abuso. Nella tabella II sono riportati i principi
attivi dei medicinali (quindi anche alcune sostanze presenti nella tabella I)
suddivisi in cinque sezioni (A, B, C, D ed E) a seconda del maggiore o minore
potere di indurre dipendenza. Si allega la nuova tabellazione con l’indicazione
della corrispondenza, per ogni sostanza, alle vecchie tabelle. La sostanza
denominata MESCALINA, sulla G.U. è stata pubblicata, per un refuso tipografico,
come "messalina". È in corso l’iter di pubblicazione della
correzione;
2) Il comma 13 prevede la sostituzione dell’art. 43 del già citato D.P.R. n.
309 del 1990 con il seguente:" I medici chirurghi e i medici veterinari
prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui
all’articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero
della salute". Nelle more della pubblicazione del decreto del Ministero
della salute che individua il nuovo ricettario, la prescrizione dei medicinali
indicati nella tabella II, sezione A deve essere effettuata utilizzando il
ricettario a madre-figlia di tipo unico già predisposto dal Ministero della
sanità e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari,
dai rispettivi ordini professionali. La prescrizione dei succitati medicinali
deve avvenire secondo le vigenti previsioni dell’articolo 43, commi 2, 3, 4 e
5;
3) La prescrizione dei medicinali di cui all’allegato III-bis al testo unico
deve essere effettuata utilizzando il ricettario approvato con decreto
ministeriale 24 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
4) Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, una copia della ricetta che prescrive
medicinali di tabella II, sezione A e dell’allegato III-bis, deve essere
conservata dall’assistito o dal proprietario dell’animale ammalato, come
giustificativo del medicinale di cui è in possesso.
Inoltre, fatte salve le eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere
impartite dall’Agenzia Italiana del Farmaco, per quanto di competenza, si
precisa che:
1) Le confezioni già prodotte conformi alle previgenti disposizioni, possono
essere mantenute in commercio, fatti salvi i provvedimenti adottati a tutela
della salute pubblica. Nelle more dei tempi tecnici necessari all’adeguamento
delle confezioni, i confezionamenti primari e secondari prodotti
successivamente all’entrata in vigore della legge, su cui è riportata
l’appartenenza alle vecchie tabelle, dovranno essere corretti anche mediante
apposizione di etichetta adesiva o mediante sistemi di sovrastampa.
2) La vendita di medicinali stupefacenti da parte dei grossisti agli ospedali e
case di cura prive di farmacia interna è consentita tramite richiesta scritta,
a cura del direttore sanitario o del responsabile dell’ospedale o della casa di
cura, in triplice copia (non è previsto un modulo ufficiale), da inoltrare al
grossista di medicinali o alla farmacia aperta al pubblico. La prima delle
predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due sono
rimesse al grossista o alla farmacia aperta al pubblico. Queste ultime ne
trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l’altra all’azienda
sanitaria a cui fanno riferimento. Tale procedura è applicata esclusivamente
alle sostanze stupefacenti o psicotrope (comprese in tabella II, sezioni A, B e
C) a dose e forma di medicamento con regolare autorizzazione all’immissione in
commercio sul territorio nazionale, rilasciata dalla competente Autorità
(AIFA).
3) Il flunitrazepam è stato inserito in tabella II, sezione A. Pertanto la
prescrizione deve avvenire secondo quanto sopra indicato per tale categoria di
medicinali.
4) Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima
registrazione nel registro di cui all’articolo 60, le ricette che prescrivono
medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura
di medicinali a carico del servizio sanitario nazionale, il farmacista conserva
una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante
la data di spedizione.
5) È, inoltre, stabilito che il buono-acquisto può essere utilizzato dalle
farmacie per richiedere a titolo gratuito ad altre farmacie medicinali compresi
nella tabella II, sezioni A, B e C, qualora si configuri il carattere di urgenza
terapeutica.
(Allegati omessi)
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