Giurisprudenza di Legittimità In tema di sanzioni
amministrative pecuniarie irrogative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui
l’interessato impugni direttamente il verbale di accertamento dell’infrazione,
deve convenire in giudizio l’autorità amministrativa di vertice da cui dipende
l’organo accertatore della violazione: l’opposizione avverso un verbale di
accertamento redatto dalla polizia municipale non va quindi proposta nei
confronti del prefetto, appartenendo la legittimazione passiva al sindacato.
Con sentenza del 3-9 luglio 2001 il giudice di pace
rigettava l’opposizione in base alla considerazione che la trasgressione era
stata accertata con apparecchiatura che consentiva la rilevazione della
velocità del vicolo solo dopo il suo transito e che tale affermazione contenuta
nel verbale di accertamento faceva prova sino a querela di falso. Contro la sentenza ricorre per cassazione con due motivi
G.C.. Ha depositato atto di costituzione il Ministero
dell’interno. Da ciò consegue che l’opposizione del C. contro il verbale
di accertamento redatto dalla polizia municipale di Eboli erroneamente è stata
proposta nei confronti del Prefetto di Salerno, appartenendo la legittimazione
passiva al Sindaco di Eboli. E, poiché il difetto di legittimazione passiva, attenendo
alla regolare costituzione del contraddittorio, può essere rilevato d’ufficio
in ogni stato e grado del processo col solo limite del giudicato interno che
nella specie non sussiste, la sentenza impugnata dev’essere cassata senza
rinvio a causa dell’inammissibilità dell’opposizione a ordinanza-ingiunzione
proposta dal C. nei confronti del Prefetto di Salerno. La carenza di legittimazione passiva del Prefetto di
Salerno esime dall’esposizione dei motivi di ricorso, il cui esame appare
superfluo. |
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