Con la legge 1 marzo 2006, n. 67, pubblicata in Gazzetta ufficiale, n. 54, del 6
marzo 2006, entra in vigore una nuova normativa riguardante "Misure per la
tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni".
Si tratta di una legge che, mentre risponde a precise direttive dell’Unione
Europea sulla parità di trattamento fra le persone, intende promuovere la
piena attuazione del principio di parità e delle pari opportunità nei
confronti delle persone disabili, al fine di garantire alle stesse il pieno
godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali. Di
particolare importanza è la distinzione e definizione dei comportamenti che
attuano una forma di discriminazione. "Tutti quei comportamenti per cui una
persona, per motivi connessi alla sua disabilità, è trattata meno
favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una non disabile in
una situazione analoga", discriminazione diretta. "Tutti quei comportamenti
apparentemente neutri, che attraverso una disposizione, un criterio, una
prassi, un atto, un patto o un comportamento, mettono una persona disabile
in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone", discriminazione
indiretta. "Tutti quei comportamenti indesiderati che, posti in essere per
motivi connessi alla disabilità, violano la dignità e la libertà di una
persona disabile, o creano un clima di intimidazione ostile e degradante nei
suoi confronti", il cosiddetto mobbing. www.governo.it//GovernoInforma/Dossier/tutela_disabilita/index.html |
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