Giurisprudenza di
legittimità
L’accoglimento dell’opposizione è fondato sul rilievo che
la contestazione immediata della violazione era possibile, posto che
«l’apparecchio rilevatore descritto, in dotazione dei verbalizzanti, può essere
dotato, su richiesta, di un sistema di monitoraggio a distanza, illustrato con
il manuale d’istruzione del modello di autovelox
in esame, e in offerta sin dal gennaio 1996» e che «le affermazioni apodittiche
contenute nei verbali…non convincono. Nessun accorgimento era stato dunque
affrontato dalla pattuglia operante per rendere possibile la contestazione…». Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la
Prefettura di Chieti. L’intimato A.G. non ha svolto difese. La censura è fondata. La sentenza impugnata, infatti, riportata innanzi, in
narrativa, nei tratti salienti, palesemente contrasta con i principi enunciati
in materia da questa Corte. Ed invero, nel sottolineare la diversità esistente in
materia di contestazione delle violazioni amministrative tra la disciplina
generale, di cui all’art. 14, legge n. 681 del 1981, e quella speciale del
codice della strada (art. 200 D.L.vo n. 285 del 1992), questa Corte ha
ripetutamente chiarito: a) che deve ritenersi legittima la contestazione non
immediata delle violazioni del codice della strada, le volte in cui siano
indicati i motivi che hanno impedito la contestazione immediata, tra cui quelli
enumerati a titolo esemplificativo dall’art. 384 del regolamento di esecuzione
(D.P.R. n. 495 del 1992) e, per l’appunto, costituiti anche dalla impossibilità
di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità e dall’accertamento
dell’eccesso di velocità a mezzo autovelox;
b) che costituisce una ipotesi normativamente predeterminata di esonero
dall’obbligo della contestazione immediata quella in cui l’accertamento
dell’eccesso di velocità avviene per mezzo di apparecchi di rilevamento, che
consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che
il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento; c)
che resta esclusa la possibilità di censurare le scelte dell’amministrazione in
ordine alle modalità di organizzazione del servizio di rilevazione ed
accertamento delle violazioni, configurandosi altrimenti una inammissibile
ingerenza nel modus operandi della
stessa amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice
ordinario. Il ricorso, dunque, deve essere accolto, non essendosi
uniformato il giudice di pace ai principi esposti, soprattutto a quello di
insindacabilità delle scelte dell’amministrazione circa l’organizzazione del
servizio di rilevazione e di accertamento delle violazioni, che pure
formalmente afferma di osservare, ma che sostanzialmente disconosce. Il ricorso, dunque, deve essere accolto e la sentenza
impugnata va annullata con rinvio della causa al Giudice di pace di Chieti. Il giudice di rinvio provvederà a nuovo esame del merito,
uniformandosi ai principi innanzi enunciati, e regolerà anche le spese del
giudizio di cassazione. [RIV-0601P33] Art. 200/2001 |
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