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Corte di Cassazione 15/03/2006

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Non immediata – Ammissibilità – Condizioni – Eccesso di velocità – Accertamento a mezzo di apparecchiatura elettronica tipo “autovelox” – Esonero dalla contestazione immediata – Fondamento – Modalità di organizzazione del servizio di rilevamento – Sindacabilità da parte del giudice – Esclusione.

(Cass. Civ., sez. II, 4 maggio 2005, n. 9222)

Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Civile
Sez. II, 4 maggio 2005, n. 9222

 Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Non immediata – Ammissibilità – Condizioni – Eccesso di velocità – Accertamento a mezzo di apparecchiatura elettronica tipo “autovelox” – Esonero dalla contestazione immediata – Fondamento – Modalità di organizzazione del servizio di rilevamento – Sindacabilità da parte del giudice – Esclusione.

 
In materia di infrazioni al codice della strada ed in tema di contestazione della violazione, la disciplina speciale di cui all’art. 200 c.s., derogando a quella generale dettata dall’art. 14 L. 689/1981, prevede che è legittima la contestazione successiva delle violazioni, semprechè siano indicati i motivi che hanno impedito la contestazione immediata, tra cui quelli enumerati a titolo esemplificativo dall’art. 384 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) e per l’appunto costituiti dall’impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a velocità eccessiva e dall’accertamento della relativa violazione a mezzo di autovelox. Infatti, il rilevamento dell’eccesso di velocità tramite apparecchiature elettroniche, consentendo la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero quando il veicolo sia già a distanza dal luogo di accertamento, configura un’ipotesi normativamente determinata di esonero dall’obbligo della contestazione immediata; peraltro, le scelte in ordine alle modalità di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni non sono sindacabili d parte del giudice ordinario, poiché altrimenti si verificherebbe una inammissibile ingerenza nel modus operandi dell’Amministrazione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con sentenza del 25 febbraio 2002, il Giudice di pace di Casalbordino ha accolto l’opposizione proposta da A.G. avverso il verbale n. AT000024580 di accertamento della violazione dell’art. 142 codice della strada, rilevata a mezzo autovelox dalla polizia stradale di Chieti in data 14 settembre 2000.

L’accoglimento dell’opposizione è fondato sul rilievo che la contestazione immediata della violazione era possibile, posto che «l’apparecchio rilevatore descritto, in dotazione dei verbalizzanti, può essere dotato, su richiesta, di un sistema di monitoraggio a distanza, illustrato con il manuale d’istruzione del modello di autovelox in esame, e in offerta sin dal gennaio 1996» e che «le affermazioni apodittiche contenute nei verbali…non convincono. Nessun accorgimento era stato dunque affrontato dalla pattuglia operante per rendere possibile la contestazione…».

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Prefettura di Chieti.

L’intimato A.G. non ha svolto difese.

 MOTIVI DELLA DECISIONE – Con unico mezzo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata perché resa in violazione e falsa applicazione degli art. 142, 200 e 201 codice della strada (D.L.vo n. 285 del 1992), nonché dell’art. 384, lett. e, regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992).

La censura è fondata.

La sentenza impugnata, infatti, riportata innanzi, in narrativa, nei tratti salienti, palesemente contrasta con i principi enunciati in materia da questa Corte.

Ed invero, nel sottolineare la diversità esistente in materia di contestazione delle violazioni amministrative tra la disciplina generale, di cui all’art. 14, legge n. 681 del 1981, e quella speciale del codice della strada (art. 200 D.L.vo n. 285 del 1992), questa Corte ha ripetutamente chiarito: a) che deve ritenersi legittima la contestazione non immediata delle violazioni del codice della strada, le volte in cui siano indicati i motivi che hanno impedito la contestazione immediata, tra cui quelli enumerati a titolo esemplificativo dall’art. 384 del regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992) e, per l’appunto, costituiti anche dalla impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità e dall’accertamento dell’eccesso di velocità a mezzo autovelox; b) che costituisce una ipotesi normativamente predeterminata di esonero dall’obbligo della contestazione immediata quella in cui l’accertamento dell’eccesso di velocità avviene per mezzo di apparecchi di rilevamento, che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento; c) che resta esclusa la possibilità di censurare le scelte dell’amministrazione in ordine alle modalità di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni, configurandosi altrimenti una inammissibile ingerenza nel modus operandi della stessa amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario.

Il ricorso, dunque, deve essere accolto, non essendosi uniformato il giudice di pace ai principi esposti, soprattutto a quello di insindacabilità delle scelte dell’amministrazione circa l’organizzazione del servizio di rilevazione e di accertamento delle violazioni, che pure formalmente afferma di osservare, ma che sostanzialmente disconosce.

Il ricorso, dunque, deve essere accolto e la sentenza impugnata va annullata con rinvio della causa al Giudice di pace di Chieti.

Il giudice di rinvio provvederà a nuovo esame del merito, uniformandosi ai principi innanzi enunciati, e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. [RIV-0601P33]

Art. 200/2001


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Mercoledì, 15 Marzo 2006
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