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Articoli 13/01/2003

Le auto destinate a usi speciali

Le auto destinate a usi speciali


a cura di Romeo Gabellini

Acquisto veicolo per disabili

Il limite di 35 milioni (18.075,99 euro), valido ai fini del riconoscimento della detrazione Irpef del 19% della spesa per l’ acquisto dei mezzi di locomozione spettante ad alcune categorie di disabili senza necessità di adattamento del veicolo, deve essere riferito al solo costo di acquisto dell’autovettura, con esclusione di successive spese necessarie per consentire l’utilizzo del veicolo da parte del disabile, come ad esempio quelle concernenti l’installazione sul veicolo della pedana sollevatrice. La risoluzione spiega che l’ agevolazione è riferita ad un disabile appartenente ad una di quelle categorie per le quali l’applicazione del beneficio può interessare anche un veicolo non adattato. Ciò comporta che il limite dei 35 milioni debba essere riferito alla sola spesa relativa all’acquisto dell’autovettura. La successiva spesa, concernente l’installazione della pedana sollevatrice sul veicolo, di cui non deve tenersi conto ai fini del computo della soglia dei 35 milioni, può a sua volta legittimare la detrazione, nella misura del 19%, in quanto l’ apparecchiatura montata è riconducibile alla categoria dei mezzi necessari al sollevamento dei disabili, contemplata dall’ articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir. (Agenzia delle entrate. Risoluzione 9 aprile 2002 n.113/E)

La Tremonti bis agevola il cambio dell’auto da parte di imprese e professionisti. L’ acquisto delle autovetture è un investimento che spesso viene valutato in questi periodi per diminuire il reddito d’esercizio, in modo particolare quest’anno per effetto della detassazione. Il costo sostenuto, in genere, è deducibile solo parzialmente in base ai limiti posti dall’articolo 121 bis del Tuir, tranne che per alcune speciali situazioni in cui la deducibilità -e quindi anche la detassazione - è ammessa integralmente. In questa pagina si intendono segnalare questi casi, partendo dalla risoluzione dell’agenzia delle Entrate 179/E del 12 novembre 2001. Se si acquistano autovetture non immatricolate per trasporto persone (quindi diverse da quelle previste all’articolo 54, lettera a) del Codice della strada) non si incorre nelle limitazioni poste dall’articolo 121 bis del Tuir. Una di queste possibi1ità è l’immatricolazione a uso ufficio che si ottiene, ad esempio, con la dotazione permanente di ripiani e/o cassettiere senza rilevanti cambiamenti strutturali all’interno dell’abitacolo, come previsto dalla circolare del ministero dei Trasporti B83 del 30 novembre 1999. In questa pronuncia viene chiarite che è possibile trasportare passeggeri, in quanto connessi all’uso speciale cui è destinato il veicolo, e ciò comporta la riduzione del numero di posti rispetto al modello base. Ma il punto fondamentale sotto il profilo fiscale, è che la circolare riconosce esplicitamente che i veicoli rientranti in questa fattispecie sono immatricolati nella lettera G) del citato articolo 54 del Codice della Strada. La risoluzione 179 assume questa premesse traducendole nella disciplina fiscale Iva e imposte dirette.

Il Comparto Iva.
L’articolo 19 bis 1, lettera c) del Dpr 633/72 pone l’indetraibilità dell’Iva assolta sull’acquisto di autovetture immatricolate nelle lettere a) e c) dell’articolo 54 del Codice della Strada. Nessuna limitazione è posta per autoveicoli immatricolati secondo disposizioni diverse da quelle citate.
Quindi si ritorna alla disposizione generale che assegna la detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti in relazione alla correlazione del bene ad attività imponibili. Se questa correlazione esiste o comunque all’atto dell’acquisto è supposta, l’Iva assolta sull’acquisto e sull’utilizzo dell’autovettura potrà essere detratta. Resta fermo che l’eventuale utilizzo dell’autovettura non conforme all’immatricolazione e uso i ufficio comporta conseguenze sia sul piano del Codice della strada (il rischio è la sospensione della carta di circolazione) sia sul piano fiscale, cioè il recupero dell’Iva detratta.

Le imposte dirette.
Le conseguenze derivanti dall’immatricolazione dell’autovettura in base all’articolo 54, lettera g) del Codice della strada presentano ricadute anche sul comparto delle imposte dirette poiché non possono essere applicate le limitazioni alla deducibilità dei costi (ammortamenti e spese di utilizzo) fissate dall’ articolo 121 bis del Tuir. Anche questo passaggio è confermato dalla risoluzione 179 che quindi ammette la deducibilità integrale ai fini delle determinazione del reddito imponibile.
Anche in questo caso l’utilizzo improprio del bene non legittima la deduzione integrale dei costi. La risoluzione su questo punto cita a titolo esemplificativo l’utilizzo necessario dell’auto per fiere o rassegne.
La Tremonti bis
La circolare 90/E/2001, a proposito della detassazione degli investimenti, ha chiarito che l’acquisto di autovetture permette di detassare il costo sostenuto nella stessa misura in cui sono deducibili le quote d’ammortamento. Combinando i disposti della circolare 90 con le tesi sostenute nella risoluzione 179 appare chiaro che anche ai fini della Tremonti bis le autovetture immatricolate a uso ufficio legittimano la detassazione del bene assumendo l’intero costo d’acquisto senza le limitazioni fissate dall’articolo 121 bis del Tuir. Le limitazioni previste dall’articolo 121-bis del Tuir e dall’articolo 19-bis 1 della legge Iva non operano nel caso in cui l’auto venga immatricolata per uso pubblico. In questa ipotesi, 1’Iva risulterà infatti integralmente detraibile, mentre il costo concorrerà per intero alla formazione del reddito d’impresa quale componente negativa, con conseguente ricaduta positiva ai fini della cosiddetta Tremonti-bis.

Le norme del Codice della strada
Prima di esaminare la disciplina fiscale, è utile spendere qualche parola su quanto prevede il Codice della strada. L’ articolo 82, in primo luogo, non fa menzione di "uso pubblico", bensì distingue tra veicoli a "uso proprio" e veicoli a "uso di terzi". In particolare si ha "uso di terzi" se l’autovettura è utilizzata, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione.

Le imposte sui redditi e le conseguenze per la Tremonti-bis
L’articolo l2l-bis del Tuir, riguardante la disciplina comune delle spese e degli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli, prevede la piena deducibilità del costo relativo ai veicoli a "uso pubblico". Di conseguenza, l’ autovettura immatricolata a uso pubblico non soffre dei limiti di deducibilità previsti in generale per le autovetture. Il relativo costo (di acquisto, di impiego e di manutenzione) concorrerà quindi per intero, quale componente negativa, alla formazione del reddito d’impresa.
L’auto immatricolata per "uso pubblico", inoltre, incide integralmente alla formazione della media quinquennale degli investimenti, base di calcolo per la detassazione degli utili prevista dalla Tremonti-bis. Ai fini dell’agevolazione in oggetto, infatti, l’ammontare degli investimenti viene determinato in misura corrispondente al costo di acquisto fiscalmente rilevante ai fini del calcolo degli ammortamenti.
La disciplina Iva
L ’immatricolazione a "uso pubblico" comporta il venir meno dei limiti oggettivi alla detrazione dell’Iva previsti dall’articolo 19-bis 1. L’Iva assolta sull’acquisto dell’auto da parte del tassista, pertanto, è integralmente detraibile, almeno sotto il profilo oggettivo. La puntualizzazione non è di poco conto, se si l’articolo 10, n. 14, Dpr 633/72. La norma citata prevede infatti l’ esenzione da Iva delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato con veicoli da piazza. Il tassista, se effettua esclusivamente prestazioni di trasporto urbano, non può operare la detrazione dell’Iva per effetto del meccanismo del pro-rata (articolo 19-bis, Dpr 633/72). Diversamente, se il tassista non effettua esclusivamente prestazioni di trasporto urbano, cioè nell’ ambito del territorio del Comune o tra Comuni che non distano più di cinquanta chilometri tra loro, il vincolo soggettivo alla detrazione si riduce, essendo il corrispettivo delle prestazioni di trasporto extraurbano non esente, bensì soggetto all’a1iquola Iva del 10 per cento. Una modalità per ottenere la totale deduzione del costo dell’auto acquistata è rappresentata dall’ipotesi di concedere il bene in uso ai dipendenti delle imprese o dei professionisti.

Le imposte sui redditi. L’ articolo 121-bis del Tuir prevede che, se il veicolo per il quale ordinariamente opererebbe la deducibilità limitata è concesso in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta, il costo fiscale è riconosciuto per intero: ammortamenti, spese e altri componenti negativi inerenti al mezzo sono quindi interamente deducibili. Visto il riferimento al "periodo d’imposta" è sufficiente che il veicolo sia utilizzato dai dipendenti, anche in via non continuativa, per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo anche se inferiori a 365. E’ ininfluente il fatto che lo stesso mezzo sia concesso in uso a soggetti diversi.

L ’Iva. L’ acquisto di autovetture, salvo casi particolari, è caratterizzato da un regime di generalizzata indetraibilità dell’Iva che, dal 1° gennaio scorso, è passata dal 100 al 90%. Questa regola è applicabile anche per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Resta totalmente indetraibile l’Iva assolta su beni e servizi relativi ai predetti beni.

Amministratori. Il trattamento delle auto date in uso per la maggior parte del periodo d’imposta agli amministratori non è assimilabile a quello previsto per i dipendenti. Per l’agenzia (Cm 5/E/2001) a questi mezzi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla lettera b) della norma citata con la conseguente deducibilità limitata dei costi.

La detassazione Tremonti. Anche le auto rientrano tra i beni agevolabili con la Tremonti bis purché non acquistate "usate".



di Romeo Gabellini

da "Il Centauro" n. 73
Lunedì, 13 Gennaio 2003
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