Acquisto
veicolo per disabili
Il
limite di 35 milioni (18.075,99 euro), valido ai fini del riconoscimento
della detrazione Irpef del 19% della spesa per l’ acquisto dei mezzi
di locomozione spettante ad alcune categorie di disabili senza necessità
di adattamento del veicolo, deve essere riferito al solo costo di acquisto
dell’autovettura, con esclusione di successive spese necessarie per
consentire l’utilizzo del veicolo da parte del disabile, come ad esempio
quelle concernenti l’installazione sul veicolo della pedana sollevatrice.
La risoluzione spiega che l’ agevolazione è riferita ad un disabile
appartenente ad una di quelle categorie per le quali l’applicazione
del beneficio può interessare anche un veicolo non adattato.
Ciò comporta che il limite dei 35 milioni debba essere riferito
alla sola spesa relativa all’acquisto dell’autovettura. La successiva
spesa, concernente l’installazione della pedana sollevatrice sul veicolo,
di cui non deve tenersi conto ai fini del computo della soglia dei 35
milioni, può a sua volta legittimare la detrazione, nella misura
del 19%, in quanto l’ apparecchiatura montata è riconducibile
alla categoria dei mezzi necessari al sollevamento dei disabili, contemplata
dall’ articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir. (Agenzia delle
entrate. Risoluzione 9 aprile 2002 n.113/E)
La
Tremonti bis agevola il cambio dell’auto da parte di imprese e professionisti.
L’ acquisto delle autovetture è un investimento che spesso viene
valutato in questi periodi per diminuire il reddito d’esercizio, in
modo particolare quest’anno per effetto della detassazione. Il costo
sostenuto, in genere, è deducibile solo parzialmente in base
ai limiti posti dall’articolo 121 bis del Tuir, tranne che per alcune
speciali situazioni in cui la deducibilità -e quindi anche la
detassazione - è ammessa integralmente. In questa pagina si intendono
segnalare questi casi, partendo dalla risoluzione dell’agenzia delle
Entrate 179/E del 12 novembre 2001. Se si acquistano autovetture non
immatricolate per trasporto persone (quindi diverse da quelle previste
all’articolo 54, lettera a) del Codice della strada) non si incorre
nelle limitazioni poste dall’articolo 121 bis del Tuir. Una di queste
possibi1ità è l’immatricolazione a uso ufficio che si
ottiene, ad esempio, con la dotazione permanente di ripiani e/o cassettiere
senza rilevanti cambiamenti strutturali all’interno dell’abitacolo,
come previsto dalla circolare del ministero dei Trasporti B83 del 30
novembre 1999. In questa pronuncia viene chiarite che è possibile
trasportare passeggeri, in quanto connessi all’uso speciale cui è
destinato il veicolo, e ciò comporta la riduzione del numero
di posti rispetto al modello base. Ma il punto fondamentale sotto il
profilo fiscale, è che la circolare riconosce esplicitamente
che i veicoli rientranti in questa fattispecie sono immatricolati nella
lettera G) del citato articolo 54 del Codice della Strada. La risoluzione
179 assume questa premesse traducendole nella disciplina fiscale Iva
e imposte dirette.
Il
Comparto Iva.
L’articolo
19 bis 1, lettera c) del Dpr 633/72 pone l’indetraibilità
dell’Iva assolta sull’acquisto di autovetture immatricolate
nelle lettere a) e c) dell’articolo 54 del Codice della Strada.
Nessuna limitazione è posta per autoveicoli immatricolati secondo
disposizioni diverse da quelle citate.
Quindi
si ritorna alla disposizione generale che assegna la detraibilità
dell’Iva assolta sugli acquisti in relazione alla correlazione
del bene ad attività imponibili. Se questa correlazione esiste
o comunque all’atto dell’acquisto è supposta, l’Iva
assolta sull’acquisto e sull’utilizzo dell’autovettura
potrà essere detratta. Resta fermo che l’eventuale utilizzo
dell’autovettura non conforme all’immatricolazione e uso i
ufficio comporta conseguenze sia sul piano del Codice della strada (il
rischio è la sospensione della carta di circolazione) sia sul
piano fiscale, cioè il recupero dell’Iva detratta.
Le
imposte dirette.
Le
conseguenze derivanti dall’immatricolazione dell’autovettura
in base all’articolo 54, lettera g) del Codice della strada presentano
ricadute anche sul comparto delle imposte dirette poiché non
possono essere applicate le limitazioni alla deducibilità dei
costi (ammortamenti e spese di utilizzo) fissate dall’ articolo 121
bis del Tuir. Anche questo passaggio è confermato dalla risoluzione
179 che quindi ammette la deducibilità integrale ai fini delle
determinazione del reddito imponibile.
Anche
in questo caso l’utilizzo improprio del bene non legittima la deduzione
integrale dei costi. La risoluzione su questo punto cita a titolo esemplificativo
l’utilizzo necessario dell’auto per fiere o rassegne.
La Tremonti bis
La
circolare 90/E/2001, a proposito della detassazione degli investimenti,
ha chiarito che l’acquisto di autovetture permette di detassare il costo
sostenuto nella stessa misura in cui sono deducibili le quote d’ammortamento.
Combinando i disposti della circolare 90 con le tesi sostenute nella
risoluzione 179 appare chiaro che anche ai fini della Tremonti bis le
autovetture immatricolate a uso ufficio legittimano la detassazione
del bene assumendo l’intero costo d’acquisto senza le limitazioni fissate
dall’articolo 121 bis del Tuir. Le limitazioni previste dall’articolo
121-bis del Tuir e dall’articolo 19-bis 1 della legge Iva non operano
nel caso in cui l’auto venga immatricolata per uso pubblico. In questa
ipotesi, 1’Iva risulterà infatti integralmente detraibile, mentre
il costo concorrerà per intero alla formazione del reddito d’impresa
quale componente negativa, con conseguente ricaduta positiva ai fini
della cosiddetta Tremonti-bis.
Le
norme del Codice della strada
Prima
di esaminare la disciplina fiscale, è utile spendere qualche
parola su quanto prevede il Codice della strada. L’ articolo 82, in
primo luogo, non fa menzione di "uso pubblico", bensì distingue
tra veicoli a "uso proprio" e veicoli a "uso di terzi". In particolare
si ha "uso di terzi" se l’autovettura è utilizzata, dietro corrispettivo,
nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione.
Le
imposte sui redditi e le conseguenze per la Tremonti-bis
L’articolo
l2l-bis del Tuir, riguardante la disciplina comune delle spese e degli
altri componenti negativi relativi agli autoveicoli, prevede la piena
deducibilità del costo relativo ai veicoli a "uso pubblico".
Di conseguenza, l’ autovettura immatricolata a uso pubblico non soffre
dei limiti di deducibilità previsti in generale per le autovetture.
Il relativo costo (di acquisto, di impiego e di manutenzione) concorrerà
quindi per intero, quale componente negativa, alla formazione del reddito
d’impresa.
L’auto
immatricolata per "uso pubblico", inoltre, incide integralmente alla
formazione della media quinquennale degli investimenti, base di calcolo
per la detassazione degli utili prevista dalla Tremonti-bis. Ai fini
dell’agevolazione in oggetto, infatti, l’ammontare degli investimenti
viene determinato in misura corrispondente al costo di acquisto fiscalmente
rilevante ai fini del calcolo degli ammortamenti.
La disciplina Iva
L
’immatricolazione a "uso pubblico" comporta il venir meno dei limiti
oggettivi alla detrazione dell’Iva previsti dall’articolo 19-bis 1.
L’Iva assolta sull’acquisto dell’auto da parte del tassista, pertanto,
è integralmente detraibile, almeno sotto il profilo oggettivo.
La puntualizzazione non è di poco conto, se si l’articolo 10,
n. 14, Dpr 633/72. La norma citata prevede infatti l’ esenzione da Iva
delle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato con veicoli
da piazza. Il tassista, se effettua esclusivamente prestazioni di trasporto
urbano, non può operare la detrazione dell’Iva per effetto del
meccanismo del pro-rata (articolo 19-bis, Dpr 633/72). Diversamente,
se il tassista non effettua esclusivamente prestazioni di trasporto
urbano, cioè nell’ ambito del territorio del Comune o tra Comuni
che non distano più di cinquanta chilometri tra loro, il vincolo
soggettivo alla detrazione si riduce, essendo il corrispettivo delle
prestazioni di trasporto extraurbano non esente, bensì soggetto
all’a1iquola Iva del 10 per cento. Una
modalità per ottenere la totale deduzione del costo dell’auto
acquistata è rappresentata dall’ipotesi di concedere il bene
in uso ai dipendenti delle imprese o dei professionisti.
Le
imposte sui redditi. L’ articolo 121-bis del Tuir prevede che, se
il veicolo per il quale ordinariamente opererebbe la deducibilità
limitata è concesso in uso promiscuo al dipendente per la maggior
parte del periodo d’imposta, il costo fiscale è riconosciuto
per intero: ammortamenti, spese e altri componenti negativi inerenti
al mezzo sono quindi interamente deducibili. Visto
il riferimento al "periodo d’imposta" è sufficiente che il veicolo
sia utilizzato dai dipendenti, anche in via non continuativa, per la
metà più uno dei giorni che compongono il periodo anche
se inferiori a 365. E’
ininfluente il fatto che lo stesso mezzo sia concesso in uso a soggetti
diversi.
L
’Iva. L’ acquisto di autovetture, salvo casi particolari, è
caratterizzato da un regime di generalizzata indetraibilità dell’Iva
che, dal 1° gennaio scorso, è passata dal 100 al 90%. Questa
regola è applicabile anche per i veicoli concessi in uso promiscuo
ai dipendenti. Resta totalmente indetraibile l’Iva assolta su beni e
servizi relativi ai predetti beni.
Amministratori.
Il trattamento delle auto date in uso per la maggior parte del periodo
d’imposta agli amministratori non è assimilabile a quello previsto
per i dipendenti. Per
l’agenzia (Cm 5/E/2001) a questi mezzi continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui alla lettera b) della norma citata con la conseguente deducibilità
limitata dei costi.
La
detassazione Tremonti. Anche le auto rientrano tra i beni agevolabili
con la Tremonti bis purché non acquistate "usate".
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