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Giurisprudenza 15/03/2006

Giurisprudenza di legittimità gennaio 2006

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La notifica è nulla se manca l’indicazione dell’avvenuto deposito nella casa comunale

L’omesso avviso del deposito del verbale in Comune invalida la multa
(Cassazione 20104/2005)

 La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un automobilista, ha annullato una sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva ritenuto valida la notifica di un verbale di contravvenzione non notificato all’obbligato in solido per assenza del destinatario e depositato nella casa comunale sulla base della compiuta giacenza risultante dalla raccomandata postale. Il principio sancito dal G.d.p. non è stato però condiviso dalla Suprema Corte perché il codice di procedura civile prevede espressamente che l’avvenuto deposito in Comune deve essere comunicato al destinatario tramite avviso, a pena di nullità della notifica. (17 novembre 2005)

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 Suprema Corte di Cassazione
Sezione Prima Civile, sentenza n. 20104 del 17 ottobre 2005

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

SENTENZA

 

LA CORTE CONSIDERATO:

 

che M. R. C., con atto depositato il 16 gennaio 2001, ha proposto dinanzi al Giudice di pace di Roma opposizione avverso una cartella esattoriale inerente al pagamento in favore del Comune di Roma della somma di £ 930.000, per sanzioni amministrative inflitte in dipendenza di infrazioni stradali accertate nel 1995; che la C. ha dedotto di non aver avuto notizia dei verbali di accertamento redatti dalla polizia municipale, la cui notificazione era stata invalidamente eseguita, con deposito presso la casa comunale, ai sensi dell’art. 140 cod.proc. civ., senza gli adempimenti attinenti all’avviso del deposito stesso (affissione alla porta d’abitazione e comunicazione mediante raccomandata); che il Giudice di pace, con sentenza del 19-21 aprile 2001, pronunciando in contumacia del Comune di Roma, ha respinto l’opposizione, osservando che la mancata menzione della relata di notifica di detti adempimenti non implicava che gli stessi non fossero stati effettuati, ed aggiungendo che la comunicazione di ufficio postale, circa la compiuta giacenza della raccomandata spedita per dare l’indicato avviso, provava la regolarità di tale giacenza (altrimenti si sarebbe configurato un reato di omissione di atti di ufficio, non denunciato dall’opponente); che la C., con ricorso notificato il 28 maggio 2002, ha chiesto la cassazione della sentenza del Giudice di pace, addebitandogli di non aver rilevato che l’omessa menzione nella relata ex art. 140 cod. proc. civ. dell’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione di per se comporta la nullità della notificazione; che il Comune non ha presentato controdeduzioni; che la notificazione disciplinata dall’art. 140 cod. proc. civ., per il caso di irripetibilità, incapacità o rifiuto di ricevere la copia dell’atto da parte delle persone all’uopo abilitate (norma applicabile alle violazioni in questione ai sensi dell’art. 201 terzo comma del codice della strada), si perfeziona con il concorso di tutti gli adempimenti previsti, incluso quello dell’affissione dell’avviso del deposito, e, pertanto, è affetta da nullità, ove manchi tale affissione (v., da ultimo, Cass. S.U. 13 gennaio 2005 n. 458);

che il Giudice di pace, senza mettere in discussione detto principio, e dando atto che la relazione della notificazione non recava notizia dell’affissione, ha supposto la sua effettuazione, implicitamente ritenendo presumibile il conformarsi dell’ufficiale giudiziario alle disposizioni di legge; che tale supposizione incorre nell’inosservanza dell’art. 148 cod. proc. civ., in quanto le operazioni compiute dall’ufficiale giudiziario sono quelle evidenziate dal testo della relazione di notificazione non possono essere desunte da altri elementi, ne ipotizzate sotto il mero profilo del verosimile rispetto delle prescritte formalità; che, pertanto, il ricorso è fondato; che l’accoglimento del ricorso comporta, con la cassazione della sentenza impugnata, una conforme pronuncia nel merito, ai sensi dell’art. 384 primo comma cod. proc. civ.; che le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico del soccombente Comune.

 

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, annulla la cartella impugnata da M. R.C. delle spese processuali, liquidandole, per il giudizio davanti al Giudice di pace, nella complessiva misura di Euro 800,00, di cui Euro 200 per diritti di procuratore ed Euro 500,00 per onorari, e, per il giudizio di cassazione, nella complessiva misura di Euro 900,00 di cui Euro 800,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

 

Roma, 26 settembre 2005.

 

Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2005.


 

 
Corte di Cassazione Civile
Sez. I, 20 gennaio 2005, n. 1233

 Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Rilevabilità d’ufficio, di violazione diversa da quella contestata – Esclusione – Fattispecie in tema di violazione dell’art. 148, comma 11, c.d.s.

 Poiché il giudizio d’opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto ha ad oggetto la fondatezza della pretesa punitiva della P.A., quale contestata all’autore della violazione, nei limiti dei motivi dedotti dall’opponente nel ricorso, è precluso al giudice dell’opposizione, ove accerti in fatto l’insussistenza della fattispecie contestata, ritenere comunque correttamente o «per equipollente» sanzionata la diversa fattispecie fattispecie emersa nel giudizio d’opposizione. (Nella specie, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza del Giudice di pace che, a fronte della violazione dell’art. 148, comma 11 c.s., contestata nell’ordinanza-ingiunzione con riferimento all’ipotesi di sorpasso di veicoli fermi effettuato con invasione dell’opposta corsia di marcia, ha ritenuto sanzionabile la diversa e mai contestata violazione dell’art. 148, comma primo, c.s., per avere l’opponente effettuato un sorpasso in prossimità di un incrocio).

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con verbale n. 14306/C notificato il 6 dicembre 1999 a S. G. e S. (rispettivamente conducente e proprietario del ciclomotore) venne contestata la violazione dell’art. 148 comma 11 e 16 c.d.s. per avere il giorno 8 settembre 1999 effettuato sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento per condizioni di traffico intenso, in strada del Comune di Firenze, rimanendo coinvolti in incidente con autoveicolo. Proposto ricorso dagli interessati – che dedussero di non aver invaso, nel sorpasso, l’opposta corsia di marcia – il Prefetto con ordinanza 20 marzo 2000 notificata il 15 maggio 2000 respinse il ricorso ed ingiunse il pagamento di lire 289.000. Si opposero gli ingiunti e l’adito Giudice di pace di Firenze condivise le ragioni in diritto dell’o.i. sol riducendo l’ammontare ingiunto ed affermando che gli opponenti contestavano di aver effettuato il sorpasso impegnando la semicarreggiata riservata all’opposto senso di marcia, come indicato nella contestazione della violazione al comma 11 dell’art. 148 c.d.s.; che l’assunto non poteva essere condiviso posto che, come emergeva dal rapporto e dai relativi allegati, il ciclomotore degli opponenti aveva sorpassato i veicoli fermi ed all’altezza di un incrocio quindi collidendo con un veicolo che attraversava quell’incrocio, a ciò autorizzato dall’essersi gli altri conducenti fermati; che pertanto,il sorpasso, ove pure il ciclomotore non avesse invaso la corsia riservata al contrario senso di marcia, era vietato in ragione della sua effettuazione in un incrocio e nonostante l’inesatto richiamo al comma 11 dell’art. 128 c.d.s. contenuto nel verbale di contestazione. Per la cassazione di tale sentenza i S. hanno proposto ricorso il 10 aprile 2001 articolando quattro motivi. Nessuna difesa è stata espletata dall’intimato Prefetto.

 MOTIVI DELLA DECISIONE – Con il primo motivo del ricorso si denunzia violazione degli artt. 112 c.p.c. e 24 Cost., per avere il G.d.p., d’ufficio, sostituito alla violazione contestata nel verbale, ed indebitamente dichiarata frutto di «inesatto» richiamo (violazione afferente sorpasso di veicoli fermi od in lento movimento, sposandosi nella corsia riservata all’opposto senso di marcia e quindi violando il disposto del comma 11 dell’art. 148 c.d.s.) la diversa violazione emersa ex actis (quella afferente il sorpasso effettuato in corrispondenza di un incrocio e quindi violando il disposto del comma 12 della stessa disposizione). Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 184 e 209 c.p.c. per aver richiamato atti non rilevanti né vincolanti.

Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione sul diniego della chiesta prova orale. Con il quarto motivo si censura l’omessa argomentazione sul denunziato vizio di motivazione dell’ordinanza del Prefetto.
Ritiene il Collegio che, indiscutibilmente fondato il primo motivo, nel suo accoglimento resti assorbita la cognizione degli altri tre mezzi.
E’ invero principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte quello per il quale il giudizio di opposizione alla ordinanza-ingiunzione del Prefetto deve svolgersi con riguardo alla fondatezza della pretesa punitiva della P.A. quale contestata all’autore della violazione ed esaminando i soli profili di legittimità che l’opponente abbia dedotto nel ricorso (da ultimo Cass., 4781/04 – 4924/03). Ed è altrettanto indiscutibile che se non rilevano, ai fini della immutabilità della contestazione, eventuali erronei richiami normativi contenuti nel provvedimento del Prefetto, di contro immutabile deve restare – a garanzia della difesa dell’autore della violazione – la fattispecie che all’autore stesso venne dagli accertatori immediatamente contestata o dedotta nel verbale successivamente notificato. Non spetta pertanto al Giudice della opposizione – ove accertata in fatto la insussistenza della fattispecie dedotta nella violazione contestata – ritenere comunque, correttamente o «per equipollente», sanzionata la diversa fattispecie emersa. Ed è tale violazione che è stata commessa dal G.d.p. fiorentino – come esattamente denunziato dai S.: a fronte della violazione del comma 11 dell’art. 148 c.d.s., contestata con riguardo alla ipotesi di sorpasso di veicoli fermi effettuato con invasione della opposta corsia di marcia, venne negata dal conducente del ciclomotore l’invasione stessa ed il G.d.p. invece di accertare ex actis la fondatezza della prospettazione, in caso affermativo semplicemente accogliendo il ricorso, ha preferito evidenziare che comunque venne effettuato un sorpasso in prossimità di incrocio, condotta certamente vietata dall’art. 148, comma 12 del c.d.s. ma in tali termini mai contestata agli autori. Su tali premesse di fatto, quindi, il G.d.p. non avrebbe dovuto accingersi alla «sostituzione» officiosa dell’accertamento alla contestazione, ma limitare la cognizione al thema decidendi segnato dalla contestazione a verbale. A tanto provvederà, cassata la sentenza impugnata, il Giudice del rinvio, al quale spetterà anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. [RIV-05111074]


Corte di Cassazione Civile
Sez. I, 20 gennaio 2005, n. 1229.

 Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Opposizione – Rilevabilità d’ufficio della tardività della risposta del Prefetto al ricorso proposto in sede amministrativa – Esclusione.

 In tema di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada, deve escludersi che il giudice dell’opposizione possa rilevare, d’ufficio, la tardività della risposta del Prefetto al ricorso in via amministrativa.

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con sentenza del 24 novembre 2001, il Giudice di pace di Roma ha rigettato l’opposizione di M.A.M. al verbale di contestazione notificatole il 22 agosto 2001 dalla Polizia municipale di Roma per violazione dell’art. 157 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (da ora c.d.s.), per avere lasciato in sosta, in data 21 aprile 2000 il proprio autoveicolo in zona a traffico limitato.
L’opponente aveva dedotto da un canto che non si trattava di zona a traffico limitato e d’altro canto di avere esposto la relativa autorizzazione al parcheggio; richiesto e ottenuto termine per esibire l’autorizzazione a parcheggiare, l’opponente non vi provvedeva nei termini e il Giudice di pace adito rigettava l’opposizione, nulla disponendo per le spese, data la contumacia del Comune di Roma.
Per la cassazione di detta sentenza ricorre la M. con unico motivo e il Comune di Roma non svolge attività difensiva.

 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. – L’unico motivo di ricorso censura la sentenza impugnata, per omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e o rilevabile di ufficio.

La sentenza non giustifica la decisione, in rapporto alla totale mancanza di prova da parte dal Comune in ordine alla reale esistenza della zona a traffico limitato nella quale si sarebbe contestata la violazione del c.d.s. e rispetto all’omessa decisione dal Prefetto sul ricorso della Mameli per oltre sei mesi, trattandosi di un ritardo rilevabile di ufficio.

2. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Il Giudice di pace ha rilevato, dal verbale di contestazione, l’accertamento operato dall’organo preposto che il veicolo della M. era parcheggiato in zona a traffico limitato senza autorizzazione; l’opponente, pur avendo dedotto che l’auto non era in sosta in zona a traffico limitato, ha dichiarato in udienza di essere autorizzata a parcheggiare in detta zona, riservandosi di esibire il permesso, che non aveva depositato in atti entro l’udienza successiva a cui la causa era stata rinviata al solo fine di consentire detto adempimento da parte dell’interessata.
Il giudice di pace di Roma ha quindi correttamente ritenuto e motivato che l’opponente non ha provato l’illegittimità della contestazione per insussistenza della violazione e il motivo di ricorso è per detto profilo inammissibile, deducendo in effetti una valutazione diversa della ricorrente delle circostanze di fatto a base della contestazione rispetto a quella del Giudice del merito.
E’ invece infondato che il Giudice adito potesse rilevare di ufficio la tardiva risposta del Prefetto al ricorso proposto in via amministrativa dalla M., e per tale profilo il ricorso deve rigettarsi.
In conclusione il ricorso va rigettato e nulla deve disporsi per le spese di questa fase che restano a carico della ricorrente non avendo il Comune di Roma svolto attività difensiva. [RIV-05111075]


Guida in stato di ebbrezza – Estinzione del reato – Oblazione – reato punito con l’ammenda ovvero con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità – Oblazione facoltativa – Applicabilità

 Nelle contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace sanzionate con l’ammenda ovvero, in via alternativa, con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità è applicabile l’oblazione speciale prevista dall’art. 162 bis c.p. e non l’oblazione di cui all’art. 162 stesso codice, in quanto, trattandosi di sanzioni che l’art. 58 comma primo del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, parifica ad ogni effetto giuridico alle pene detentive, il reato stesso deve ritenersi punito con pena alternativa, detentiva o pecuniaria (nella specie, si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 comma secondo c.s.). (Cass. Pen., Sez. IV, 16 aprile 2004, n. 17610) [RIV-1204]



Patente – Revisione – Provvedimento – erroneo richiamo normativo contenuto nell’atto – Invalidità – Esclusione. Patente – Revisione – Provvedimento – Presupposto – Infrazione alle norme comportamentali – Sufficienza

 Il provvedimento che disponendo la revisione della patente di guida a seguito di incidente stradale, contenga un erroneo richiamo normativo non è invalido, posto che la natura di un atto amministrativo va desunta, sul piano sostanziale, in base all’effettivo contenuto precettivo ed al contesto delle risultanze procedimentali, senza fermarsi all’apparenza della qualificazione formale, eventualmente erronea, risultante dal mero tenore letterale del provvedimento.
Il potere di ordinare la revisione della patente di guida ha natura ampiamente discrezionale e non presuppone necessariamente l’accertamento di responsabilità in capo al conducente del veicolo. Ne deriva che un’infrazione alle norme di comportamento del codice stradale può costituire ex se, nei limiti della ragionevolezza, il presupposto della richiesta di revisione della patente, avuto riguardo alla natura prettamente cautelare, e non sanzionatoria, del provvedimento, funzionale alla necessità di disporre di uno strumento di tutela preventiva dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale. (TAR Lombardia, Sez. di Brescia, 21 giugno 2004, n. 680) [RIV-1204]


 Velocità – Accertamento – Apparecchi rilevatori – Utilizzo dei dati del cronotachigrafo in caso di sinistro – Ammissibilità – Necessità di ulteriori verifiche – Esclusione.

 Quanto indicato dal disco del cronotachigrafo, laddove sia istallato a bordo del veicolo, può essere legittimamente utilizzato in caso di sinistro ai fini dell’accertamento della velocità del conducente fornendo, alle autorità intervenute per i rilievi, elementi informativi oggettivi su quanto accaduto, senza che siano necessarie ulteriori verifiche dell’attendibilità dei dati in tal modo direttamente acquisiti. (TAR Umbria, 17 maggio 2004, n. 251) [RIV-1204]


 Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Principio di legalità – Circolare esplicativa di una legge

Poiché in tema di sanzioni amministrative vige il principio di legalità (art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689), deve escludersi che una circolare esplicativa di una legge possa estendere l’applicazione della sanzione a una condotta non prevista dalla legge della quale pretende costituire attuazione. (Cass. Civ., Sez. I, 22 gennaio 2004, n. 1081) [RIV-1204]


 Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Successione di leggi – Questione di legittimità costituzionale

 In tema di sanzioni amministrative, è manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede che, se la legge in vigore nel momento in cui è stata commessa la violazione e quella posteriore sono diverse, si applichi quella più favorevole all’incolpato, atteso che non è dato rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo imposto al legislatore nel senso dell’applicazione della legge posteriore più favorevole, rientrando nella discrezionalità del medesimo, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minor rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina. (Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2004, n. 1481) [RIV-1204]


 Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Contravvenzione al codice della strada

 In tema di violazioni del codice della strada, è onere del trasgressore, che proponga avverso l’atto di accertamento della contravvenzione, opposizione fondata sulla asserita illegittimità del segnale stradale indicante la norma di comportamento violata (nella specie, limite di velocità), dedurre le ragioni di tale illegittimità – e, quindi, della sussistenza delle condizioni per l’esercizio del potere di disapplicazione del giudice ordinario – e non già onere dell’amministrazione dimostrare la legittimità del relativo provvedimento, che, adottato dall’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 4, primo comma, lett. c), c.s., si presume conforme a legge. (Cass. Civ., Sez. I, 27 gennaio 2004, n. 1406) [RIV-1204]


 Depenalizzazione – Concorso di persone – Violazione delle norme del codice della strada – Contestazione al conducente del veicolo ed al proprietario – A titolo di concorso di persone ex art. 5 legge n. 689 del 1981 – Cessazione della materia del contendere nei confronti del proprietario – estensione al conducente del veicolo – Esclusione – Solidarietà ex art. 6 L. n. 689/81 – Insussistenza.

 In tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale, ai fini della definizione della posizione del conducente del veicolo cui sia stata contestata l’infrazione prevista dall’art. 179 c.s. (alterazione del cronotachigrafo di un autocarro) non assume rilievo la dichiarata cessazione della materia del contendere nei confronti del proprietario del veicolo, trattandosi di posizioni distinte contestate a titolo di concorso di persone ai sensi dell’art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non già di responsabilità solidale ai sensi del successivo art. 6 con la conseguenza che non può estendersi al concorrente l’avvenuta definizione della contestazione da parte dell’altro. (Cass. Civ., Sez. I, 29 ottobre 2004, n. 2100) [RIV-0505]


 Depenalizzazione – Accertamento delle sanzioni amministrative – Contestazione – Verbale – redatto dalla Polizia stradale – Opposizione – Legittimazione passiva del prefetto – Esclusione – Del Ministro dell’Interno – Sussistenza – Erronea identificazione del soggetto passivamente legittimato ascrivibile all’ufficio del giudice – Conseguenze.

 In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione centrale dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, quindi, qualora il verbale sia stato elevato dalla Polizia stradale, legittimato a resistere all’opposizione è il Ministero dell’interno; tuttavia se il ricorrente si sia limitato a proporre l’opposizione, indicando l’autorità che ha elevato il verbale, l’errore nell’identificazione del soggetto passivamente legittimato è ascrivibile all’Ufficio del giudice, al quale spetta disporre la notifica dell’opposizione ex art. 23, legge n. 689 del 1981, individuando l’amministrazione alla quale deve essere effettuata. (Cass. Civ., Sez. I, 29 settembre 2004, n. 19541) [RIV-0505]


 Depenalizzazione – Accertamento delle sanzioni amministrative – Contestazione – Verbale – redatto dai Carabinieri – Opposizione – Legittimazione passiva del prefetto – Esclusione – Del Ministro dell’interno – Sussistenza.

 In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta alle singole amministrazioni centrali cui appartengono i vari corpi di polizia abilitati alla contestazione, con la conseguenza che, ove il processo verbale sia stato elevato dai Carabinieri, legittimato passivo a resistere all’opposizione (e legittimato a ricorrere o a resistere nell’eventuale successivo giudizio di cassazione) è il Ministro dell’interno (da cui dipende, ai fini considerati, il personale dell’Arma dei Carabinieri) e non il prefetto. (Cass. Civ., Sez. I, 17 settembre 2004, n. 18725) [RIV-0505]


 Patente – Revoca e sospensione – Patteggiamento – reati ex artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione del c.d.s. – Applicabilità della revoca o sospensione della patente.

 In tema di procedimenti speciali con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589, 590 c.p. commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, va disposta la sospensione o la revoca della patente di guida, come previsto dall’art. 222 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285. La sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., infatti è equiparata ex art. 445 c.p.p., ad una pronuncia di condanna. (Cass. Pen., Sez. IV, 21 giugno 2004, n. 27897) [RIV-0505]


 Precedenza – Immissione nel flusso della circolazione – Condizioni di mancata o scarsa visibilità del tratto della sede stradale – Manovra pericolosa – Obblighi del conducente.

 Il conducente che compia manovra di immissione nel flusso della circolazione, in condizioni di mancata o scarsa visibilità del tratto della sede stradale e dei veicoli sulla stessa sopraggiungenti, ha l’obbligo di farsi assistere da un’altra persona che lo coadiuvi in tale manovra pericolosa ovvero di astenersi dal porla in essere. (Nella specie, l’imputato, alla guida di un autoarticolato, si era immesso con svolta a sinistra su una strada provinciale venendo in collisione con un’autovettura sopraggiunta da un tratto curvilineo a visuale non libera). (Cass. Pen., Sez. IV, 7 maggio 2004, n. 21774) [RIV-0505]


 Pedoni – Circolazione di pedoni – Attraversamento improvviso – Sulle strisce pedonali – Concorso di colpa dell’investito – Configurabilità.

 In caso di investimento del pedone che attraversi la carreggiata sulle strisce pedonali, il concorso di colpa della vittima può ammettersi nell’ipotesi in cui il pedone abbia intrapreso l’attraversamento a così breve distanza dal veicolo sopraggiungente da rendere impossibile, al conducente di quest’ultimo, di evitare l’investimento. (Nella fattispecie il pedone, benché si fosse servito del passaggio pedonale ivi esistente, aveva iniziato l’attraversamento “all’improvviso” e senza prestare attenzione all’autobus che, a velocità moderata, stava sopraggiungendo, venendone investito con esito mortale).(Trib. Pen. Di Ravenna, 13 gennaio 2005, n. 1723) [RIV-0505]


 Precedenza – Incroci stradali – Doveri del conducente favorito – Osservanza – Obblighi del conducente che si immette su strada privilegiata – Inosservanza – Azione improvvisa del conducente non favorito – Imprevedibilità – Concorso di colpa del favorito nella causazione di sinistro – Esclusione.

In tema di responsabilità da sinistri stradali, il conducente con diritto di precedenza che stia per immettersi in un crocevia deve comunque moderare la velocità, continuamente ispezionare la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del mezzo e del traffico, e prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada. Tuttavia, quando il sinistro si sia verificato a causa di un movimento inopinato ed improvviso del soggetto antagonista, nella specie ciclomotore sopraggiunto a velocità particolarmente elevata, il conducente favorito non è responsabile penalmente della morte del conducente del ciclomotore perché la repentina ed imprevedibile azione altrui deve ritenersi causa sopravvenuta sufficiente da sola alla produzione dell’evento. (Trib. Pen. Di Cassino, 5 novembre 20049 [RIV-0505]


 Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – test alcolemico – Rifiuto di sottoporvisi – rifiuto giustificato – Fondamento – Fattispecie.

 La misurazione del tasso alcolemico è finalizzato esclusivamente all’accertamento del reato di guida i stato di ebbrezza, ponendo il fatto di guidare come antecedente cronologico necessario rispetto alla misurazione dell’alcolemia; ne consegue che non possa configurarsi il reato di cui al D.L.vo 285/1992, art. 186, commi quinto e sesto, nel caso in cui il proprietario del veicolo, salito sulla vettura per spostarla dietro ordine di un agente, lo lasci nello stesso posto perché non in grado di guidare, rifiutandosi al contempo di sottoporsi al test alcolemico. (Giudice di Pace penale di Borgonovo Val Tidone) [RIV-0505]

 



© asaps.it

a cura di Franco Corvino

Mercoledì, 15 Marzo 2006
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