Nota: I soci Asaps, interessati
a ottenere il testo delle massime qui riportate, possono richiederle
all’indirizzo sede@asaps.it, indicando il
proprio nome e cognome.
La
notifica è nulla se manca l’indicazione dell’avvenuto deposito nella casa
comunale
L’omesso
avviso del deposito del verbale in Comune invalida la multa (Cassazione
20104/2005)
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un automobilista, ha
annullato una sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva ritenuto valida la
notifica di un verbale di contravvenzione non notificato all’obbligato in
solido per assenza del destinatario e depositato nella casa comunale sulla base
della compiuta giacenza risultante dalla raccomandata postale. Il principio
sancito dal G.d.p. non è stato però condiviso dalla Suprema Corte perché il
codice di procedura civile prevede espressamente che l’avvenuto deposito in
Comune deve essere comunicato al destinatario tramite avviso, a pena di nullità
della notifica. (17 novembre
2005)
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Suprema Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, sentenza n.
20104 del 17 ottobre 2005
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
I CIVILE
SENTENZA
LA
CORTE CONSIDERATO:
che M. R. C., con atto depositato
il 16 gennaio 2001, ha proposto dinanzi al Giudice di pace di Roma opposizione
avverso una cartella esattoriale inerente al pagamento in favore del Comune di
Roma della somma di £ 930.000, per sanzioni amministrative inflitte in
dipendenza di infrazioni stradali accertate nel 1995; che la C. ha dedotto di
non aver avuto notizia dei verbali di accertamento redatti dalla polizia
municipale, la cui notificazione era stata invalidamente eseguita, con deposito
presso la casa comunale, ai sensi dell’art. 140 cod.proc. civ., senza gli
adempimenti attinenti all’avviso del deposito stesso (affissione alla porta
d’abitazione e comunicazione mediante raccomandata); che il Giudice di pace,
con sentenza del 19-21 aprile 2001, pronunciando in contumacia del Comune di
Roma, ha respinto l’opposizione, osservando che la mancata menzione della
relata di notifica di detti adempimenti non implicava che gli stessi non
fossero stati effettuati, ed aggiungendo che la comunicazione di ufficio
postale, circa la compiuta giacenza della raccomandata spedita per dare
l’indicato avviso, provava la regolarità di tale giacenza (altrimenti si
sarebbe configurato un reato di omissione di atti di ufficio, non denunciato
dall’opponente); che la C., con ricorso notificato il 28 maggio 2002, ha
chiesto la cassazione della sentenza del Giudice di pace, addebitandogli di non
aver rilevato che l’omessa menzione nella relata ex art. 140 cod. proc. civ.
dell’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione di per se
comporta la nullità della notificazione; che il Comune non ha presentato
controdeduzioni; che la notificazione disciplinata dall’art. 140 cod. proc.
civ., per il caso di irripetibilità, incapacità o rifiuto di ricevere la copia
dell’atto da parte delle persone all’uopo abilitate (norma applicabile alle
violazioni in questione ai sensi dell’art. 201 terzo comma del codice della
strada), si perfeziona con il concorso di tutti gli adempimenti previsti,
incluso quello dell’affissione dell’avviso del deposito, e, pertanto, è affetta
da nullità, ove manchi tale affissione (v., da ultimo, Cass. S.U. 13 gennaio
2005 n. 458);
che il Giudice di pace, senza
mettere in discussione detto principio, e dando atto che la relazione della
notificazione non recava notizia dell’affissione, ha supposto la sua
effettuazione, implicitamente ritenendo presumibile il conformarsi
dell’ufficiale giudiziario alle disposizioni di legge; che tale supposizione
incorre nell’inosservanza dell’art. 148 cod. proc. civ., in quanto le
operazioni compiute dall’ufficiale giudiziario sono quelle evidenziate dal
testo della relazione di notificazione non possono essere desunte da altri
elementi, ne ipotizzate sotto il mero profilo del verosimile rispetto delle
prescritte formalità; che, pertanto, il ricorso è fondato; che l’accoglimento
del ricorso comporta, con la cassazione della sentenza impugnata, una conforme
pronuncia nel merito, ai sensi dell’art. 384 primo comma cod. proc. civ.; che
le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico del soccombente Comune.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la
sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, annulla la cartella impugnata da
M. R.C. delle spese processuali, liquidandole, per il giudizio davanti al
Giudice di pace, nella complessiva misura di Euro 800,00, di cui Euro 200 per
diritti di procuratore ed Euro 500,00 per onorari, e, per il giudizio di
cassazione, nella complessiva misura di Euro 900,00 di cui Euro 800,00 per
onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.
Roma, 26 settembre 2005.
Depositata in Cancelleria il 17
ottobre 2005.
Corte di Cassazione Civile Sez. I, 20 gennaio 2005, n. 1233
Depenalizzazione –
Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Rilevabilità d’ufficio, di violazione
diversa da quella contestata – Esclusione – Fattispecie in tema di violazione
dell’art. 148, comma 11, c.d.s.
Poiché il giudizio
d’opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto ha ad oggetto la
fondatezza della pretesa punitiva della P.A., quale contestata all’autore della
violazione, nei limiti dei motivi dedotti dall’opponente nel ricorso, è
precluso al giudice dell’opposizione, ove accerti in fatto l’insussistenza
della fattispecie contestata, ritenere comunque correttamente o «per
equipollente» sanzionata la diversa fattispecie fattispecie emersa nel giudizio
d’opposizione. (Nella specie, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza del
Giudice di pace che, a fronte della violazione dell’art. 148, comma 11 c.s.,
contestata nell’ordinanza-ingiunzione con riferimento all’ipotesi di sorpasso
di veicoli fermi effettuato con invasione dell’opposta corsia di marcia, ha
ritenuto sanzionabile la diversa e mai contestata violazione dell’art. 148,
comma primo, c.s., per avere l’opponente effettuato un sorpasso in prossimità
di un incrocio).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con verbale n. 14306/C
notificato il 6 dicembre 1999 a S. G. e S. (rispettivamente conducente e
proprietario del ciclomotore) venne contestata la violazione dell’art. 148
comma 11 e 16 c.d.s. per avere il giorno 8 settembre 1999 effettuato sorpasso
di veicoli fermi o in lento movimento per condizioni di traffico intenso, in
strada del Comune di Firenze, rimanendo coinvolti in incidente con autoveicolo.
Proposto ricorso dagli interessati – che dedussero di non aver invaso, nel
sorpasso, l’opposta corsia di marcia – il Prefetto con ordinanza 20 marzo 2000
notificata il 15 maggio 2000 respinse il ricorso ed ingiunse il pagamento di
lire 289.000. Si opposero gli ingiunti e l’adito Giudice di pace di Firenze
condivise le ragioni in diritto dell’o.i. sol riducendo l’ammontare ingiunto ed
affermando che gli opponenti contestavano di aver effettuato il sorpasso
impegnando la semicarreggiata riservata all’opposto senso di marcia, come
indicato nella contestazione della violazione al comma 11 dell’art. 148 c.d.s.;
che l’assunto non poteva essere condiviso posto che, come emergeva dal rapporto
e dai relativi allegati, il ciclomotore degli opponenti aveva sorpassato i
veicoli fermi ed all’altezza di un incrocio quindi collidendo con un veicolo
che attraversava quell’incrocio, a ciò autorizzato dall’essersi gli altri
conducenti fermati; che pertanto,il sorpasso, ove pure il ciclomotore non
avesse invaso la corsia riservata al contrario senso di marcia, era vietato in
ragione della sua effettuazione in un incrocio e nonostante l’inesatto richiamo
al comma 11 dell’art. 128 c.d.s. contenuto nel verbale di contestazione. Per la
cassazione di tale sentenza i S. hanno proposto ricorso il 10 aprile 2001 articolando quattro motivi. Nessuna difesa è
stata espletata dall’intimato Prefetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE – Con il primo motivo del ricorso
si denunzia violazione degli artt. 112 c.p.c. e 24 Cost., per avere il G.d.p.,
d’ufficio, sostituito alla violazione contestata nel verbale, ed indebitamente
dichiarata frutto di «inesatto» richiamo (violazione afferente sorpasso di veicoli
fermi od in lento movimento, sposandosi nella corsia riservata all’opposto
senso di marcia e quindi violando il disposto del comma 11 dell’art. 148
c.d.s.) la diversa violazione emersa ex
actis (quella afferente il sorpasso effettuato in corrispondenza di un
incrocio e quindi violando il disposto del comma 12 della stessa disposizione).
Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 184 e 209 c.p.c. per
aver richiamato atti non rilevanti né vincolanti.
Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione sul
diniego della chiesta prova orale. Con il quarto motivo si censura l’omessa
argomentazione sul denunziato vizio di motivazione dell’ordinanza del Prefetto. Ritiene il Collegio che, indiscutibilmente fondato il
primo motivo, nel suo accoglimento resti assorbita la cognizione degli altri
tre mezzi. E’ invero principio fermo nella giurisprudenza di questa
Corte quello per il quale il giudizio di opposizione alla ordinanza-ingiunzione
del Prefetto deve svolgersi con riguardo alla fondatezza della pretesa punitiva
della P.A. quale contestata all’autore della violazione ed esaminando i soli
profili di legittimità che l’opponente abbia dedotto nel ricorso (da ultimo
Cass., 4781/04 – 4924/03). Ed è altrettanto indiscutibile che se non rilevano,
ai fini della immutabilità della contestazione, eventuali erronei richiami
normativi contenuti nel provvedimento del Prefetto, di contro immutabile deve
restare – a garanzia della difesa dell’autore della violazione – la fattispecie
che all’autore stesso venne dagli accertatori immediatamente contestata o
dedotta nel verbale successivamente notificato. Non spetta pertanto al Giudice
della opposizione – ove accertata in fatto la insussistenza della fattispecie
dedotta nella violazione contestata – ritenere comunque, correttamente o «per
equipollente», sanzionata la diversa fattispecie emersa. Ed è tale violazione
che è stata commessa dal G.d.p. fiorentino – come esattamente denunziato dai
S.: a fronte della violazione del comma 11 dell’art. 148 c.d.s., contestata con
riguardo alla ipotesi di sorpasso di veicoli fermi effettuato con invasione
della opposta corsia di marcia, venne negata dal conducente del ciclomotore
l’invasione stessa ed il G.d.p. invece di accertare ex actis la fondatezza della prospettazione, in caso affermativo
semplicemente accogliendo il ricorso, ha preferito evidenziare che comunque
venne effettuato un sorpasso in prossimità di incrocio, condotta certamente
vietata dall’art. 148, comma 12 del c.d.s. ma in tali termini mai contestata
agli autori. Su tali premesse di fatto, quindi, il G.d.p. non avrebbe dovuto
accingersi alla «sostituzione» officiosa dell’accertamento alla contestazione,
ma limitare la cognizione al thema
decidendi segnato dalla contestazione a verbale. A tanto provvederà, cassata
la sentenza impugnata, il Giudice del rinvio, al quale spetterà anche la
regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. [RIV-05111074]
Corte di Cassazione Civile Sez. I, 20 gennaio 2005, n. 1229.
Depenalizzazione –
Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale –
Opposizione – Rilevabilità d’ufficio della tardività della risposta del
Prefetto al ricorso proposto in sede amministrativa – Esclusione.
In tema di giudizio
di opposizione a sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada,
deve escludersi che il giudice dell’opposizione possa rilevare, d’ufficio, la
tardività della risposta del Prefetto al ricorso in via amministrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con sentenza del 24 novembre 2001,
il Giudice di pace di Roma ha rigettato l’opposizione di M.A.M. al verbale di
contestazione notificatole il 22 agosto 2001 dalla Polizia municipale di Roma
per violazione dell’art. 157 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (da ora c.d.s.),
per avere lasciato in sosta, in data 21 aprile 2000 il proprio autoveicolo in
zona a traffico limitato. L’opponente aveva dedotto da un canto che non si trattava
di zona a traffico limitato e d’altro canto di avere esposto la relativa
autorizzazione al parcheggio; richiesto e ottenuto termine per esibire
l’autorizzazione a parcheggiare, l’opponente non vi provvedeva nei termini e il
Giudice di pace adito rigettava l’opposizione, nulla disponendo per le spese,
data la contumacia del Comune di Roma. Per la cassazione di detta sentenza ricorre la M. con
unico motivo e il Comune di Roma non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. – L’unico motivo di ricorso
censura la sentenza impugnata, per omessa e insufficiente motivazione su punto
decisivo della controversia prospettato
dalle parti e o rilevabile di ufficio.
La sentenza non giustifica la decisione, in rapporto alla
totale mancanza di prova da parte dal Comune in ordine alla reale esistenza
della zona a traffico limitato nella quale si sarebbe contestata la violazione
del c.d.s. e rispetto all’omessa decisione dal Prefetto sul ricorso della
Mameli per oltre sei mesi, trattandosi di un ritardo rilevabile di ufficio.
2. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte
infondato.
Il Giudice di pace ha rilevato, dal verbale di
contestazione, l’accertamento operato dall’organo preposto che il veicolo della
M. era parcheggiato in zona a traffico limitato senza autorizzazione;
l’opponente, pur avendo dedotto che l’auto non era in sosta in zona a traffico
limitato, ha dichiarato in udienza di essere autorizzata a parcheggiare in
detta zona, riservandosi di esibire il permesso, che non aveva depositato in
atti entro l’udienza successiva a cui la causa era stata rinviata al solo fine
di consentire detto adempimento da parte dell’interessata. Il giudice di pace di Roma ha quindi correttamente
ritenuto e motivato che l’opponente non ha provato l’illegittimità della
contestazione per insussistenza della violazione e il motivo di ricorso è per
detto profilo inammissibile, deducendo in effetti una valutazione diversa della
ricorrente delle circostanze di fatto a base della contestazione rispetto a
quella del Giudice del merito. E’ invece infondato che il Giudice adito potesse rilevare
di ufficio la tardiva risposta del Prefetto al ricorso proposto in via
amministrativa dalla M., e per tale profilo il ricorso deve rigettarsi. In conclusione il ricorso va rigettato e nulla deve
disporsi per le spese di questa fase che restano a carico della ricorrente non
avendo il Comune di Roma svolto attività difensiva. [RIV-05111075]
Guida in stato di
ebbrezza – Estinzione del reato – Oblazione – reato punito con l’ammenda ovvero
con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità – Oblazione
facoltativa – Applicabilità
Nelle contravvenzioni attribuite alla competenza del
giudice di pace sanzionate con l’ammenda ovvero, in via alternativa, con la
permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità è applicabile
l’oblazione speciale prevista dall’art. 162 bis c.p. e non l’oblazione di cui
all’art. 162 stesso codice, in quanto, trattandosi di sanzioni che l’art. 58
comma primo del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, parifica ad ogni effetto
giuridico alle pene detentive, il reato stesso deve ritenersi punito con pena
alternativa, detentiva o pecuniaria (nella specie, si trattava della
contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 comma secondo
c.s.). (Cass. Pen., Sez. IV, 16 aprile 2004, n. 17610) [RIV-1204]
Patente – Revisione
– Provvedimento – erroneo richiamo normativo contenuto nell’atto – Invalidità –
Esclusione. Patente – Revisione – Provvedimento – Presupposto – Infrazione alle
norme comportamentali – Sufficienza
Il provvedimento che disponendo la revisione della patente
di guida a seguito di incidente stradale, contenga un erroneo richiamo
normativo non è invalido, posto che la natura di un atto amministrativo va
desunta, sul piano sostanziale, in base all’effettivo contenuto precettivo ed
al contesto delle risultanze procedimentali, senza fermarsi all’apparenza della
qualificazione formale, eventualmente erronea, risultante dal mero tenore
letterale del provvedimento. Il potere di ordinare la revisione della patente di guida
ha natura ampiamente discrezionale e non presuppone necessariamente
l’accertamento di responsabilità in capo al conducente del veicolo. Ne deriva
che un’infrazione alle norme di comportamento del codice stradale può
costituire ex se, nei limiti della ragionevolezza, il presupposto della
richiesta di revisione della patente, avuto riguardo alla natura prettamente
cautelare, e non sanzionatoria, del provvedimento, funzionale alla necessità di
disporre di uno strumento di tutela preventiva dell’interesse pubblico alla
sicurezza della circolazione stradale. (TAR Lombardia, Sez. di Brescia, 21
giugno 2004, n. 680) [RIV-1204]
Velocità –
Accertamento – Apparecchi rilevatori – Utilizzo dei dati del cronotachigrafo in
caso di sinistro – Ammissibilità – Necessità di ulteriori verifiche –
Esclusione.
Quanto indicato dal disco del cronotachigrafo, laddove sia
istallato a bordo del veicolo, può essere legittimamente utilizzato in caso di
sinistro ai fini dell’accertamento della velocità del conducente fornendo, alle
autorità intervenute per i rilievi, elementi informativi oggettivi su quanto
accaduto, senza che siano necessarie ulteriori verifiche dell’attendibilità dei
dati in tal modo direttamente acquisiti. (TAR Umbria, 17 maggio 2004, n. 251)
[RIV-1204]
Depenalizzazione –
Applicazione delle sanzioni – Principio di legalità – Circolare esplicativa di
una legge
Poiché in tema di sanzioni amministrative vige il
principio di legalità (art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689), deve
escludersi che una circolare esplicativa di una legge possa estendere
l’applicazione della sanzione a una condotta non prevista dalla legge della
quale pretende costituire attuazione. (Cass. Civ., Sez. I, 22 gennaio 2004, n.
1081) [RIV-1204]
Depenalizzazione –
Applicazione delle sanzioni – Successione di leggi – Questione di legittimità
costituzionale
In tema di sanzioni amministrative, è manifestamente
infondata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, nella parte in cui non prevede che, se la legge in vigore nel
momento in cui è stata commessa la violazione e quella posteriore sono diverse,
si applichi quella più favorevole all’incolpato, atteso che non è dato
rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo imposto al
legislatore nel senso dell’applicazione della legge posteriore più favorevole,
rientrando nella discrezionalità del medesimo, nel rispetto del limite della
ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore
o minor rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina. (Cass. Civ., Sez.
I, 28 gennaio 2004, n. 1481) [RIV-1204]
Depenalizzazione –
Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Contravvenzione al codice della strada
In tema di violazioni del codice della strada, è onere del
trasgressore, che proponga avverso l’atto di accertamento della
contravvenzione, opposizione fondata sulla asserita illegittimità del segnale
stradale indicante la norma di comportamento violata (nella specie, limite di
velocità), dedurre le ragioni di tale illegittimità – e, quindi, della
sussistenza delle condizioni per l’esercizio del potere di disapplicazione del
giudice ordinario – e non già onere dell’amministrazione dimostrare la
legittimità del relativo provvedimento, che, adottato dall’ente proprietario
della strada ai sensi dell’art. 4, primo comma, lett. c), c.s., si presume
conforme a legge. (Cass. Civ., Sez. I, 27 gennaio 2004, n. 1406) [RIV-1204]
Depenalizzazione –
Concorso di persone – Violazione delle norme del codice della strada – Contestazione
al conducente del veicolo ed al proprietario – A titolo di concorso di persone
ex art. 5 legge n. 689 del 1981 – Cessazione della materia del contendere nei
confronti del proprietario – estensione al conducente del veicolo – Esclusione
– Solidarietà ex art. 6 L.
n. 689/81 – Insussistenza.
In tema di violazione delle norme sulla circolazione
stradale, ai fini della definizione della posizione del conducente del veicolo
cui sia stata contestata l’infrazione prevista dall’art. 179 c.s. (alterazione
del cronotachigrafo di un autocarro) non assume rilievo la dichiarata
cessazione della materia del contendere nei confronti del proprietario del
veicolo, trattandosi di posizioni distinte contestate a titolo di concorso di
persone ai sensi dell’art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non già di
responsabilità solidale ai sensi del successivo art. 6 con la conseguenza che
non può estendersi al concorrente l’avvenuta definizione della contestazione da
parte dell’altro. (Cass. Civ., Sez. I, 29 ottobre 2004, n. 2100) [RIV-0505]
Depenalizzazione –
Accertamento delle sanzioni amministrative – Contestazione – Verbale – redatto
dalla Polizia stradale – Opposizione – Legittimazione passiva del prefetto –
Esclusione – Del Ministro dell’Interno – Sussistenza – Erronea identificazione
del soggetto passivamente legittimato ascrivibile all’ufficio del giudice –
Conseguenze.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il
verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta
all’amministrazione centrale dalla quale dipendono gli agenti che hanno
accertato la violazione, quindi, qualora il verbale sia stato elevato dalla
Polizia stradale, legittimato a resistere all’opposizione è il Ministero
dell’interno; tuttavia se il ricorrente si sia limitato a proporre
l’opposizione, indicando l’autorità che ha elevato il verbale, l’errore
nell’identificazione del soggetto passivamente legittimato è ascrivibile
all’Ufficio del giudice, al quale spetta disporre la notifica dell’opposizione
ex art. 23, legge n. 689 del 1981, individuando l’amministrazione alla quale
deve essere effettuata. (Cass. Civ., Sez. I, 29 settembre 2004, n. 19541)
[RIV-0505]
Depenalizzazione –
Accertamento delle sanzioni amministrative – Contestazione – Verbale – redatto
dai Carabinieri – Opposizione – Legittimazione passiva del prefetto –
Esclusione – Del Ministro dell’interno – Sussistenza.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il
verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta
alle singole amministrazioni centrali cui appartengono i vari corpi di polizia
abilitati alla contestazione, con la conseguenza che, ove il processo verbale
sia stato elevato dai Carabinieri, legittimato passivo a resistere
all’opposizione (e legittimato a ricorrere o a resistere nell’eventuale
successivo giudizio di cassazione) è il Ministro dell’interno (da cui dipende,
ai fini considerati, il personale dell’Arma dei Carabinieri) e non il prefetto.
(Cass. Civ., Sez. I, 17 settembre 2004, n. 18725) [RIV-0505]
Patente – Revoca e
sospensione – Patteggiamento – reati ex artt. 589 e 590 c.p. commessi con
violazione del c.d.s. – Applicabilità della revoca o sospensione della patente.
In tema di procedimenti speciali con la sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt.
589, 590 c.p. commessi con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, va disposta la sospensione o la revoca della patente di
guida, come previsto dall’art. 222 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285. La sentenza
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., infatti è equiparata ex art. 445 c.p.p.,
ad una pronuncia di condanna. (Cass. Pen., Sez. IV, 21 giugno 2004, n. 27897)
[RIV-0505]
Precedenza –
Immissione nel flusso della circolazione – Condizioni di mancata o scarsa
visibilità del tratto della sede stradale – Manovra pericolosa – Obblighi del
conducente.
Il conducente che compia manovra di immissione nel flusso
della circolazione, in condizioni di mancata o scarsa visibilità del tratto
della sede stradale e dei veicoli sulla stessa sopraggiungenti, ha l’obbligo di
farsi assistere da un’altra persona che lo coadiuvi in tale manovra pericolosa
ovvero di astenersi dal porla in essere. (Nella specie, l’imputato, alla guida
di un autoarticolato, si era immesso con svolta a sinistra su una strada
provinciale venendo in collisione con un’autovettura sopraggiunta da un tratto
curvilineo a visuale non libera). (Cass. Pen., Sez. IV, 7 maggio 2004, n.
21774) [RIV-0505]
Pedoni –
Circolazione di pedoni – Attraversamento improvviso – Sulle strisce pedonali –
Concorso di colpa dell’investito – Configurabilità.
In caso di investimento del pedone che attraversi la
carreggiata sulle strisce pedonali, il concorso di colpa della vittima può
ammettersi nell’ipotesi in cui il pedone abbia intrapreso l’attraversamento a
così breve distanza dal veicolo sopraggiungente da rendere impossibile, al
conducente di quest’ultimo, di evitare l’investimento. (Nella fattispecie il
pedone, benché si fosse servito del passaggio pedonale ivi esistente, aveva
iniziato l’attraversamento “all’improvviso” e senza prestare attenzione all’autobus
che, a velocità moderata, stava sopraggiungendo, venendone investito con esito
mortale).(Trib. Pen. Di Ravenna, 13 gennaio 2005, n. 1723) [RIV-0505]
Precedenza – Incroci
stradali – Doveri del conducente favorito – Osservanza – Obblighi del
conducente che si immette su strada privilegiata – Inosservanza – Azione
improvvisa del conducente non favorito – Imprevedibilità – Concorso di colpa
del favorito nella causazione di sinistro – Esclusione.
In tema di responsabilità da sinistri stradali, il
conducente con diritto di precedenza che stia per immettersi in un crocevia
deve comunque moderare la velocità, continuamente ispezionare la strada che sta
per impegnare, mantenendo un costante controllo del mezzo e del traffico, e
prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo
da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.
Tuttavia, quando il sinistro si sia verificato a causa di un movimento
inopinato ed improvviso del soggetto antagonista, nella specie ciclomotore
sopraggiunto a velocità particolarmente elevata, il conducente favorito non è
responsabile penalmente della morte del conducente del ciclomotore perché la
repentina ed imprevedibile azione altrui deve ritenersi causa sopravvenuta
sufficiente da sola alla produzione dell’evento. (Trib. Pen. Di Cassino, 5
novembre 20049 [RIV-0505]
Guida in stato di
ebbrezza – Accertamento – test alcolemico – Rifiuto di sottoporvisi – rifiuto
giustificato – Fondamento – Fattispecie.
La misurazione del tasso alcolemico è finalizzato
esclusivamente all’accertamento del reato di guida i stato di ebbrezza, ponendo
il fatto di guidare come antecedente cronologico necessario rispetto alla
misurazione dell’alcolemia; ne consegue che non possa configurarsi il reato di
cui al D.L.vo 285/1992, art. 186, commi quinto e sesto, nel caso in cui il
proprietario del veicolo, salito sulla vettura per spostarla dietro ordine di
un agente, lo lasci nello stesso posto perché non in grado di guidare,
rifiutandosi al contempo di sottoporsi al test alcolemico. (Giudice di Pace
penale di Borgonovo Val Tidone) [RIV-0505]
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