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da Altalex - Banca deve restituire il certificato di proprietà del veicolo pur se esiste un pegno

Tribunale Pistoia, sentenza 20.12.2005 n° 3746 (Barbara Calicci)

Estremamente interessante nel panorama giuridico il provvedimento ex art.700 c.p.c. emesso dal giudice di Pistoia.Per comprenderlo meglio vediamo quali i fatti che hanno dato origine alla sua emissione.E’ di prassi presso gli istituti di credito trattenere il certificato di proprietà dei veicoli sui quali si concede finanziamento.Nel caso di specie il finanziamento era stato erogato dall’istituto non direttamente all’acquirente ma alla concessionaria dei veicoli.La concessionaria in questione facente parte di una più grossa holding ha a Sua volta venduto i veicoli senza però provvedere all’estinzione dei finanziamenti che Le erano stati erogati; causa: una forte crisi finanziaria.Gli acquirenti dei veicoli, però, si sono trovati a pagare interamente degli automezzi di cui sono entrati in possesso ma di cui non sono riusciti ad ottenere la volturazione in quanto sprovvisti del certificato di proprietà.

Questa la vicenda che ha coinvolto diverse persone, una delle quali ha provveduto a presentare ricorso ex art.700 c.p.c. al Tribunale di Pistoia per riottenere il certificato di proprietà.

Il ricorrente ha messo in evidenza nel ricorso sia il fumus boni iuris sia il periculum, in particolar modo per quest’ultimo sottolineando il rischio di sanzioni amministrative a cui si sottoponeva circolando con veicolo cui non è stato richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione nei termini, sia per l’intempestiva annotazione del traferimento; oltre al rischio, stante la crisi finanziaria che ha investito la holding, di vedere rientrare il veicolo nel fallimento della società.

La banca costituitasi nel ricorso ha addotto di vantare diritti sul bene in virtù di stipula di contratto di “anticipazione garantita con pegno su merci”.

Il giudice di Pistoia ha accolto il ricorso ex 700 c.p.c. statuendo che nessun diritto di pegno può essere identificato in capo alla Banca in quanto la consegna del certificato di proprietà non comporta un passaggio del possesso del veicolo, mancando così una dei requisiti del pegno.

L’ordinanza in questione mette veramente in dubbio quella che fino ad oggi è una prassi bancaria diffusa.

(Altalex, 15 marzo 2006. Nota di Barbara Calicci. Si ringrazia per la segnalazione il sito PistoiaIuris)


 

TRIBUNALE DI PISTOIA

IL GIUDICE

sciogliendo la riserva che precede,

rilevato che il ricorrente ha chiesto che in via di urgenza sia ordinata a Banca........... spa, la consegna del certificato di proprietà dell’autocarro Fiat tg......., alla Società S. srl e per essa al ricorrente che se ne è reso acquirente (del veicolo);

ritenuto che ai fini della validità del ricorso ex art.700 c.p.c. è sufficiente che dallo stesso possa desumersi anche implicitamente l’oggetto della futura causa di merito;

considerato che al punto 8) pag.3 del ricorso viene indicata la causa di merito che il ricorrente intende intraprendere nei confronti di Banca......., come avente per oggetto esattamente il petitum cautelare, qui interamente anticipativo e satisfattivo;

nel merito, rilevato che la Banca si è rifiutata di restituire il documento in questione pur richiesto recentemente con diffida dal legale della Società del 3/11/05, eccependo l’esistenza di un pegno in tale documento, ritenendolo rappresentativo del veicolo; ritenuto al contrario che il certificato di proprietà , esattamente come il certificato di origine di un veicolo non ancora intestato ad alcuno, quando viene consegnato non comporta un passaggio del possesso del veicolo, nonchè l’attuale proprietario deve ritenersi unico legittimato possessore dell’autocarro, di cui potrebbe disporre sia nel senso di usarlo, sia nel senso di alienarlo a terzi (Cass. Civ., sez. I, 25/1/93, 851), ritenuto pertanto sussistente il fumus boni iuris del ricorrente e ampiamente il periculum in mora, atteso che allo stato la titolarità del bene non risulta registrata, sicchè la Società S. ne risulta ancora proprietaria, e i suoi creditori potrebbero in ogni momento intraprendere iniziative legali con effetto anche sul bene stesso (per esempio in caso di procedure concorsuali, anticipate in qualche modo della stessa missiva del legale della Societa S.);

P.Q.M.

visti gli artt. 700 c.p.c ., 669 octies e 669 duodecies cpc, ordina a Banca ... s.p.a., filiale di Prato, di consegnare alla Società S. s.r.l. e per essa al ricorrente il certificato di proprietà dell’autocarro Fiat, Tg.., entro il termine di giorni 5 dalla notifica del presente provvedimento, per il caso di mancata attuazione spontanea manda all’Ufficiale Giudiziario sede il quale provvederà a ricercare il documento presso la sede della società sopra indicata (Banca...., filiale di...), autorizzandolo sin da ora all’uso della forza pubblica ove necessario;

assegna alle parti termine di gg.30 per l’istaurazione del giudizio di merito.

Pistoia, 17 dicembre 2005.

Il giudice
Daniela Garufi

Depositato il 20 dicembre 2005.

 


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Giovedì, 16 Marzo 2006
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