Estremamente
interessante nel panorama giuridico il provvedimento ex art.700 c.p.c. emesso
dal giudice di Pistoia.Per comprenderlo meglio vediamo quali i fatti che hanno
dato origine alla sua emissione.E’ di prassi presso gli istituti di credito
trattenere il certificato di proprietà dei veicoli sui quali si concede
finanziamento.Nel caso di specie il finanziamento era stato erogato
dall’istituto non direttamente all’acquirente ma alla concessionaria dei
veicoli.La concessionaria in questione facente parte di una più grossa holding
ha a Sua volta venduto i veicoli senza però provvedere all’estinzione dei
finanziamenti che Le erano stati erogati; causa: una forte crisi finanziaria.Gli
acquirenti dei veicoli, però, si sono trovati a pagare interamente degli
automezzi di cui sono entrati in possesso ma di cui non sono riusciti ad
ottenere la volturazione in quanto sprovvisti del certificato di proprietà. Questa
la vicenda che ha coinvolto diverse persone, una delle quali ha provveduto a
presentare ricorso ex art.700 c.p.c. al Tribunale di Pistoia per riottenere il
certificato di proprietà. Il
ricorrente ha messo in evidenza nel ricorso sia il fumus boni iuris sia
il periculum, in particolar modo per quest’ultimo sottolineando il
rischio di sanzioni amministrative a cui si sottoponeva circolando con veicolo
cui non è stato richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione nei
termini, sia per l’intempestiva annotazione del traferimento; oltre al rischio,
stante la crisi finanziaria che ha investito la holding, di vedere rientrare il
veicolo nel fallimento della società. La
banca costituitasi nel ricorso ha addotto di vantare diritti sul bene in virtù
di stipula di contratto di “anticipazione garantita con pegno su merci”. Il
giudice di Pistoia ha accolto il ricorso ex 700 c.p.c. statuendo che nessun
diritto di pegno può essere identificato in capo alla Banca in quanto la
consegna del certificato di proprietà non comporta un passaggio del possesso
del veicolo, mancando così una dei requisiti del pegno. L’ordinanza
in questione mette veramente in dubbio quella che fino ad oggi è una prassi
bancaria diffusa. (Altalex, 15 marzo 2006. Nota di Barbara Calicci. Si ringrazia per la segnalazione il sito PistoiaIuris) TRIBUNALE DI PISTOIA
IL
GIUDICE sciogliendo
la riserva che precede, rilevato
che il ricorrente ha chiesto che in via di urgenza sia ordinata a
Banca........... spa, la consegna del certificato di proprietà dell’autocarro
Fiat tg......., alla Società S. srl e per essa al ricorrente che se ne è reso
acquirente (del veicolo); ritenuto
che ai fini della validità del ricorso ex art.700 c.p.c. è sufficiente che
dallo stesso possa desumersi anche implicitamente l’oggetto della futura causa
di merito; considerato
che al punto 8) pag.3 del ricorso viene indicata la causa di merito che il
ricorrente intende intraprendere nei confronti di Banca......., come avente per
oggetto esattamente il petitum cautelare, qui interamente anticipativo e
satisfattivo; nel
merito, rilevato che la Banca si è rifiutata di restituire il documento in
questione pur richiesto recentemente con diffida dal legale della Società del
3/11/05, eccependo l’esistenza di un pegno in tale documento, ritenendolo
rappresentativo del veicolo; ritenuto al contrario che il certificato di
proprietà , esattamente come il certificato di origine di un veicolo non ancora
intestato ad alcuno, quando viene consegnato non comporta un passaggio del
possesso del veicolo, nonchè l’attuale proprietario deve ritenersi unico
legittimato possessore dell’autocarro, di cui potrebbe disporre sia nel senso
di usarlo, sia nel senso di alienarlo a terzi (Cass. Civ., sez. I, 25/1/93,
851), ritenuto pertanto sussistente il fumus boni iuris del ricorrente e
ampiamente il periculum in mora, atteso che allo stato la titolarità del bene
non risulta registrata, sicchè la Società S. ne risulta ancora proprietaria, e
i suoi creditori potrebbero in ogni momento intraprendere iniziative legali con
effetto anche sul bene stesso (per esempio in caso di procedure concorsuali,
anticipate in qualche modo della stessa missiva del legale della Societa S.); P.Q.M. visti gli artt. 700 c.p.c ., 669 octies e 669 duodecies cpc, ordina a
Banca ... s.p.a., filiale di Prato, di consegnare alla Società S. s.r.l. e per
essa al ricorrente il certificato di proprietà dell’autocarro Fiat, Tg.., entro
il termine di giorni 5 dalla notifica del presente provvedimento, per il caso
di mancata attuazione spontanea manda all’Ufficiale Giudiziario sede il quale
provvederà a ricercare il documento presso la sede della società sopra indicata
(Banca...., filiale di...), autorizzandolo sin da ora all’uso della forza
pubblica ove necessario; assegna alle parti termine di gg.30 per l’istaurazione del giudizio di
merito. Pistoia,
17 dicembre 2005. Il
giudice Depositato
il 20 dicembre 2005. |
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