IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
VISTA la concessione di gestione dell’infrastruttura ferroviaria onale
rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione a “Ferrovie dello
Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” di cui al D.M. in data 31
ottobre 2000, n° 138T e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI SpA) – Gestore
dell’infrastruttura ferroviaria - ha successivamente acquisito la titolarità della
suddetta concessione;
VISTI in particolare gli articoli 2, 3 e 7 del sopraccitato D.M. 31 ottobre
2000, n° 138T che riguardano, rispettivamente, l’oggetto della concessione, gli
obblighi del Concessionario e la sicurezza del trasporto ferroviario;
VISTI gli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n°188 riguardante
l’attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia
ferroviaria;
VISTA la direttiva 2004/49/CE del 30 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle
ferrovie comunitarie;
VISTO il provvedimento ministeriale 22 maggio 2000, n° 247/VIG3 con il quale
sono stati individuati gli standard e le norme di sicurezza applicabili al
trasporto ferroviario;
VISTO il Regolamento di Circolazione dei Treni edizione 1962 e successive modifiche,
in ultimo modificato con D.D. 6 giugno 2001, n° 360/VIG3/2001, attualmente
vigente;
VISTO il Regolamento sui Segnali edizione 1947 e successive modifiche, in
ultimo modificato con D.D. 6 giugno 2001, n° 360/VIG3/2001, attualmente
vigente;
VISTA la Delibera CIPE 2 dicembre 2005, n° 159 che ha prorogato per l’anno 2006
il Contratto di Programma 2001-2005 al fine di consentire, in particolare, il
completamento degli interventi prioritari sulla sicurezza;
VISTI:
• la nota ministeriale 19 luglio 2002, n°410/VIG3 concernente l’adozione del
dispositivo vigilante;
• la Disposizione di RFI SpA 22 novembre 2002, n° 35/02 e successive modifiche
riguardante la presenza del personale sui mezzi di trazione e sui treni;
• la Disposizione di RFI SpA 27 novembre 2002, n° 36/02 riguardante la
specifica dei requisiti funzionali del dispositivo di controllo della presenza
e vigilanza dell’agente di condotta;
• la nota ministeriale 7 agosto 2003, n°512/VIG3 concernente alcuni chiarimenti
sulla sopra richiamata Disposizione di RFI SpA 22 novembre 2002, n° 35/02;
• la nota ministeriale 4 maggio 2004, n°328/2004/DIV6 concernente l’evoluzione
del quadro normativo;
• la nota 13 gennaio 2005, n° 8732/2205/SP a firma del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in cui in particolare viene richiesto al Gestore
dell’infrastruttura di verificare la necessità di ricorrere a ridondanze ed
ausili su quelle linee per le quali è programmato o in corso il processo di
transizione verso le nuove tecnologie;
• la nota di RFI SpA del 17 febbraio 2005, n°RFI-DTC/A0011/P/2005/0000183
concernente l’introduzione di alcune modifiche tecnico normative;
• la nota ministeriale 18 marzo 2005, n°179/2005/DIV6 concernente le medesime
modifiche tecnico normative;
• la nota della Direzione Tecnica di RFI del 10 giugno 2005,
n°RFI-DTC/A0011/P/2005/0000835 concernente l’attrezzaggio delle linee con i
sistemi tecnologici innovativi ERTMS, SCMT ed SSC ed il conseguente
equipaggiamento dei rotabili;
• la nota ministeriale 19 ottobre 2005, n°194/2005/DIV5 concernente la gestione
della fase di transizione verso le nuove tecnologie;
• la Prescrizione della Direzione Tecnica di RFI del 18 gennaio 2006 n°
RFI-DTC/A0011/P/2006/0000073 che introduce alcune modifiche al modulo di
condotta.
VISTA la nota di RFI SpA dell’ 8 febbraio 2006, n° RFI-AD/A0011/P/2006/0000090;
CONSIDERATO che le tematiche ivi sollevate sono state già rappresentate in
passato e che hanno formato oggetto di analisi e di puntuali indicazioni da
parte del Ministero nonché di conseguenti azioni in parte già poste in essere
da RFI SpA, come risulta dai contenuti delle note e degli atti sopra
richiamati;
CONSIDERATA, comunque, la rilevanza delle problematiche evidenziate anche in
relazione all’attuale contesto istituzionale, che vedrà nel corso del corrente
anno il recepimento della direttiva comunitaria 49/2004;
CONSIDERATA la necessità di garantire il rispetto dei sopra citati Regolamento
di Circolazione dei Treni e Regolamento sui Segnali;
CONSIDERATA la necessità di proseguire nella introduzione di misure
tecnico-normative atte a favorire la transizione verso le nuove tecnologie al
fine di ridurre il fattore di rischio connesso con la circostanza che ci si
troverà ad operare in parte su linee con sistemi tecnologici attivi (terra +
bordo) e in parte su linee con sistemi non attivi;
CONSIDERATO che tutte le competenze che attualmente fanno capo ad RFI SpA, sono
strettamente attinenti al campo della sicurezza della circolazione dei treni e
dell’esercizio ferroviario, essendo invece gli aspetti di igiene e sicurezza
sul lavoro, ivi inclusi quelli riguardanti l’ergonomicità dei dispositivi di
sicurezza della circolazione dei treni installati nelle cabine di guida, di
esclusiva competenza del Datore di Lavoro e, quindi, degli operatori e delle
Imprese ferroviarie interessati.
RITENUTO opportuno effettuare una ricognizione delle indicazioni impartite dal
Ministero sulle tematiche sopra richiamate e ribadire le linee di condotta già
tracciate anche al fine di definire un quadro di indirizzo chiaro nella
complessa fase di cambiamento istituzionale ormai imminente.
EMANA
la seguente
DIRETTIVA
ARTICOLO 1
Investimenti prioritari sulla sicurezza
1. Nelle more della sottoscrizione dell’Addendum al Contratto di Programma,
anche in osservanza a quanto disposto dal CIPE con Delibera 2 dicembre 2005, n°
159, il Gestore dell’infrastruttura RFI SpA assicura la continuità
nell’attuazione delle attività di manutenzione dell’infrastruttura e dei
programmi di installazione delle nuove tecnologie finalizzate alla sicurezza
della circolazione (ERTMS, SCMT, SSC e GSM-R).
2. L’installazione sull’intera rete dei sistemi SCMT e SSC dovrà completarsi
entro il 31 dicembre 2007 secondo le modalità ed i tempi indicati da RFI SpA
nella nota del 10 giugno 2005, n°RFI-DTC/A0011/P/2005/0000835, citata in
premessa.
3. In particolare RFI SpA dovrà definire e comunicare al Ministero i tempi di
realizzazione delle tratte interessate all’installazione del sistema SSC,
curando la costante e tempestiva informativa alle Imprese ferroviarie circa le
fasi di realizzazione degli interventi con le medesime modalità con cui sono
divulgati i dati relativi al sistema SCMT, entro il 31 marzo 2006.
ARTICOLO 2
Installazione dei sottosistemi di bordo sul materiale rotabile
1. Sulla base dei programmi di realizzazione degli interventi tecnologici a
terra le Imprese ferroviarie inviano ad RFI SpA, entro il 30 giugno 2006, un
dettagliato programma che indichi la tempistica dell’installazione dei
sottosistemi di bordo SCMT ed SSC.
2. Il programma di installazione dei sottosistemi di bordo dovrà di regola
prevedere, per ciascuna linea o gruppo di linee, il completamento di detta
installazione in concomitanza con l’installazione delle apparecchiature di
terra.
3. Nel caso in cui l’Impresa ferroviaria, nella fase di definizione del
programma, non possa rispettare la condizione di cui al precedente comma 2,
detti programmi dovranno indicare, per ciascuna linea o gruppo di linee, lo
scostamento temporale programmato unitamente alle motivazioni del ritardo,
nonché l’andamento programmato dell’incremento dell’incidenza dei treni per
chilometro effettuati con mezzi attrezzati sul totale dei treni per chilometro
programmati su tali linee o gruppi di linee.
4. RFI SpA, dopo approfondita istruttoria, entro il 31 luglio 2006, invia al
Ministero con proprio motivato parere i programmi pervenuti dalle Imprese
ferroviarie, disponendo, se del caso, opportune modifiche e/o prescrizioni.
5. I programmi sono vincolanti per le Imprese ferroviarie e, nel caso in cui le
Imprese medesime nella fase di attuazione del programma non possano garantire
il rispetto del programma comunicato, dovranno darne immediata comunicazione ad
RFI SpA che provvederà ad una nuova istruttoria secondo le modalità di cui al
precedente comma 4. Nella comunicazione dovranno essere indicate le ragioni
degli eventuali ritardi unitamente alle proposte di modifica al programma con i
relativi scostamenti temporali programmati, nonché l’andamento programmato
dell’incremento dell’incidenza dei treni per chilometro effettuati con mezzi
attrezzati sul totale dei treni per chilometro programmati su tali linee o
gruppi di linee.
6. Il programma di installazione dei sottosistemi di bordo dovrà, comunque
essere completato entro il 30 giugno 2008.
ARTICOLO 3
Piani di sicurezza, modulo di condotta e modifiche tecnico-normative atte a
favorire il processo di transizione verso le nuove tecnologie
1. RFI SpA e le Imprese ferroviarie dovranno curare, attraverso l’attuazione
dei Piani di sicurezza, il pieno rispetto dei regolamenti vigenti e delle
modifiche tecnico – normative già introdotte per favorire il processo di
transizione verso le nuove tecnologie, rafforzando le azioni di controllo e di
formazione ed aggiornamento del personale.
2. Sull’infrastruttura onale di RFI SpA dovrà essere garantito il rispetto dei
moduli di condotta così come definiti dalla Disposizione 22 novembre 2002, n°
35/02 e successive modifiche e dalla nota ministeriale 7 agosto 2003,
n°512/VIG3, con le integrazioni di cui alla Prescrizione della Direzione
Tecnica di RFI del 18 gennaio 2006 n° RFI-DTC/A0011/P/2006/0000073.
3. RFI SpA dovrà proseguire nella azione tesa a favorire la transizione verso
le nuove tecnologie formulando proposte ed intraprendendo azioni secondo i
seguenti indirizzi:
a. definire moduli di condotta nettamente diversi nei due casi di sistema
attivo (terra + bordo) e sistema non attivo, tali da non ingenerare nel
personale di macchina erronee convinzioni di essere protetto dal sistema nella
marcia del treno, in coerenza con il precedente comma 2;
b. in particolare sulle linee dove è in corso l’installazione dei sistemi SCMT
ed SSC, RFI SpA dovrà valutare l’opportunità, nei casi in cui il sistema non
sia ancora attivo, in quanto non completamente installato a terra o a bordo, di
rivedere i requisiti minimi che deve possedere il secondo agente di condotta
rispetto alle competenze formative riguardo alle operazioni da effettuare in
sicurezza durante la marcia per l’arresto dei treni;
c. analogamente RFI SpA dovrà valutare l’opportunità di introdurre a regime
(dopo il completamento dell’installazione del sistema di terra) ulteriori
limitazioni, vincoli e/o divieti nei casi in cui dovessero circolare treni non
ancora attrezzati;
d. riguardo al dispositivo “vigilante”, fermo restando quanto a suo tempo
indicato con la nota ministeriale 19 luglio 2002 n°410/VIG3 citata in premessa,
le Imprese ferroviarie formuleranno proposte tecniche ad RFI SpA finalizzate a
superare le criticità evidenziate dalle ASL in modo da garantire il corretto
utilizzo del dispositivo sui rotabili dove è già installato e installare detto
dispositivo in concomitanza con l’installazione dei sottosistemi di bordo sui
rotabili che attualmente ne sono sprovvisti. In particolare le proposte di cui
sopra dovranno garantire la funzionalità dei sistemi già installati nel
rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, individuando
soluzioni che consentano il controllo della vigilanza del macchinista con una
frequenza corrispondente al parametro più restrittivo previsto dalla Fiche UIC
641-O del febbraio 2001, fermo restando che a regime, cioè a partire dal 30
giugno 2008, dovranno essere adottate soluzioni conformi agli standard
internazionali.
4. Sulla base del potere di proposta ad essa conferito ai sensi dell’articolo
10 del D.Lgs. n° 188/2003, RFI SpA condurrà gli approfondimenti richiesti,
intraprendendo le necessarie azioni ovvero formulando le conseguenti proposte
di modifiche tecnico-normative.
ARTICOLO 4
Disposizioni finali
1. Fino alla completa attuazione della direttiva 2004/49/CE del 30 aprile 2004
resta fermo il vigente quadro normativo in materia di sicurezza ferroviaria con
particolare riferimento agli articoli 2, 3 e 7 dell’atto di Concessione di cui
D.M. 31 ottobre 2000, n° 138T ed agli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 8 luglio
2003, n°188.
2. La presente Direttiva viene trasmessa anche alle Imprese ferroviarie per il
tramite di RFI SpA, che ne cura l’attuazione riferendone al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
09 marzo 2006
IL MINISTRO
f.to LUNARDI
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