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Notizie brevi 16/03/2006

L’autovelox non è tarato e il giudice annulla la multa


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Non è un gioco di parole, ma una questione di sostanza. Se il modello di autovelox è approvato dal ministero competente, dunque sulla carta è regolare, ma non è stato sottoposto a taratura negli appositi centri di misura, le infrazioni rilevate al codice della strada non sono legittime e pertanto sono soggette ad annullamento. È quanto ha stabilito il giudice di pace di Vicenza Marco Bresciani, accogliendo il ricorso delle avvocate Rosetta Licciardello ed Elena Zambon, che avevano presentato ricorso contro la multa del 17 maggio 2004 riscontrato con l’autovelox “104/C2 video system”. Quel giorno la Volvo intestata allo studio del commercialista Maurizio Casalini percorreva alle 16.04 viale Anconetta agli 80 all’ora superando il limite dei 50. Per la cronaca alla guida non c’era il professionista che si trovava a Milano, come dimostrano degli scontrini fiscali. Comunque sia, il 4 settembre gli venne notificato il verbale oggetto del ricorso delle due avvocate, le quali sostenevano tra i motivi di annullamento, il fatto che l’autovelox utilizzato dalla polizia municipale del capoluogo non fosse stato tarato in maniera corretta. Di conseguenza, non essendo in linea con le norme nazionali e internazionali, «la misurazione della velocità rilevata è inattendibile». A questo proposito, in una causa promossa davanti al giudice di Lodi il perito Paolo Soardo dell’istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris di Torino, che com’è noto è l’ente più prestigioso in Italia in materia di “metrologia”, ha sottolineato che «uno strumento di misura per essere attendibile dev’essere tarato con riferimento a campioni nazionali e nessuna tolleranza forfettaria può sostituire la taratura». Il giudice accogliendo il ricorso delle legali Ricciardello e Zambon ha scritto che «l’apparecchiatura utilizzata dalla polizia municipale di Vicenza - cioè l’autovelox 104/C2 -, manca della prova di corretta sottoposizione a taratura da parte degli istituti metrologici primari, ovvero da parte dei centri di taratura individuati dal prescritto provvedimento del ministero competente». L’autovelox individua la velocità di un veicolo con la classica formula della fisica “spazio/tempo”, dove lo spazio è la distanza tra le due fotocellule situate a una certa distanza dai vigili e il tempo è quello impiegato dal mezzo in movimento per oltrepassare i due sensori. «Questo modo di operare - afferma Bresciani - non può prescindere dalla misurazione lineare esistente tra le due fotocellule e dalla misurazione dell’intervallo di tempo trascorso: misurazioni che se non corrette possono evidentemente falsare la rilevazione». Il giudice aggiunge che l’eccezione sollevata dall’avvocatura del Comune, e cioè che l’autovelox in questione è stato omologato dal ministero, di per sè non è sufficiente «posta l’evidente differenza tra le due terminologie, ove per omologazione ministeriale ha da intendersi l’approvazione da parte dell’autorità competente dell’utilizzo di una specifica strumentazione, (.), mentre per taratura ha da intendersi la verifica della corrispondenza delle misurazioni effettuate dalla medesima apparecchiatura omologata ai campioni nazionali delle unità di misura, al fine di garantire il corretto utilizzo della stessa e il mantenimento nel tempo di questa corrispondenza». Perciò, se manca questa verifica preventiva, «il risultato ottenuto non è legalmente attendibile, sebbene frutto dell’utilizzo di uno strumento omologato». Ecco perché la multa di 159,55 euro e la decurtazione di due punti della patente sono state annullate. (Ivano Tolettini)

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Giovedì, 16 Marzo 2006
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