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Corte di Cassazione 17/03/2006

CASSAZIONE, IMPORTANTE SENTENZA CHE RESPONSABILIZZA GLI ENTI PROPRIETARI DELLA STRADA: “LA SEGNALETICA STRADALE NON E’ VISIBILE? MULTE ANNULLABILI”.

(ASAPS) ROMA – La sentenza è di quelle che farà discutere, e anche parecchio. La Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha infatti dichiarato, con la sentenza n° 5434, che se la segnaletica stradale non è visibile, le multe non sono valide. Vanno stracciate, insomma, con buona pace per chi le aveva fatte e soprattutto con quella di chi le aveva prese. La decisione è arrivata al termine di un lungo tira e molla tra il ricorrente, che aveva beccato un autovelox della Polizia Stradale, e la Prefettura di Trapani, che aveva già perso un ricorso innanzi al Giudice di Pace di Alcamo. Lui, aveva giudicato veritiera la versione fornita dal multato, il quale aveva dimostrato – a suo modo – che il cartello non era assolutamente visibile, perché ruotato sul suo asse – in questo caso il palo di sostegno – di circa 90 gradi. La Prefettura, ovviamente, non ci era stata ed aveva deciso di ricorrere in Cassazione, che però non ha cambiato di molto la versione sentenziata dal giudice di pace. “Il fatto che la segnaletica che induce a rispettare il Codice della strada non sia visibile o comunque sia ruotata – questo il senso della decisione – rende legittimo l’annullamento della multa”. L’utente multato, fatto avvenuto nel 2003, aveva dimostrato con una ricca documentazione fotografica l’effettiva ruotatura del cartello recante il limite di velocità. Le fonti di prova prodotte avevano convinto il GDP a prenderle per buone e quindi ad archiviare il verbale di contestazione, incontrando però la ferma decisione della Prefettura a non arrendersi e proseguire nel procedimento fino alle alte sfere, quelle della Cassazione. Per i funzionari prefettizi, quelle prove fotografiche non potevano bastare: gli agenti, prima di posizionare l’autovelox, verificano sempre la segnaletica stradale, se non altro per avere la certezza che tutto sia in ordine e che la taratura di scatto corrisponda alla velocità prescritta in quel tratto di arteria.

Come dire: vi fidate del multato, così, alla cieca? Chi dice con certezza che quelle foto non siano state scattate dopo una, diciamo furbesca e fin troppo facile opera di ruotatura? Non sono forse le strade soggette alla pubblica fede? O anche alla continua vigilanza degli enti proprietari della strada, che debbono verificare il corretto mantenimento della sede stradale, di tutte le sue pertinenze ed adiacenze e che quindi avrebbero dovuto notare quei cartelli stravolti quand’anche il particolare fosse sfuggito ai verbalizzanti? Evidentemente, però, qualcosa non deve essere andato per il verso giusto, almeno per gli interessi della Prefettura. “Il giudice di pace  - recita la sentenza della Cassazione – legittimamente ha dedotto che dalla documentazione fotografica e dalla testimonianza era emerso che sui luoghi esisteva effettivamente un segnale di limitazione della velocità a 100 km/h, ma che lo stesso risultava, in entrambi i lati della carreggiata ruotato di 90 gradi in modo da non essere visibile”. Prendiamo dunque la decisione come una lezione: verifichiamo lo stato delle strade e facciamo rispettare chi deve vigilare. I furbi, se lo sono stati, torneranno a cascarci.

Le regole sono regole, e l’automobilista deve osservarle, ma devono essere chiare. (ASAPS)


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Venerdì, 17 Marzo 2006
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