REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI VIGNOLA Avv. EVIO CASADEI ha pronunciato la seguente SENTENZA VOLONTE’ Patrizia Giuseppina, residente in Vignola, Via Vescovada
n. 104, rappresentata e difesa dal dott. Tommaso Paone del Foro di Bologna e
dall’avv. Bruno Guaraldi del Foro di Modena, con domicilio eletto presso lo
studio del secondo in Finale Emilia (MO), Via Oberdan . 1, come da delega in
calce al ricorso e, per le comunicazioni, domiciliata presso la Cancelleria
dell’Ufficio - RICORRENTE COMUNE DI VIGNOLA - RESISTENTE
NON COSTITUITO
La
signora V. P. G. G. impugnava il p.v. indicato in oggetto, col quale agenti
della p. m. del comune di Vignola le contestavano la violazione dell’art. 126
bis.2 c.d.s., con rinvio per la sanzione pecuniaria all’art. 180.8
c.d.s., in quantocchè, a seguito di altro p.v. n. 24768 del 16.12.2004 col
quale le era contestata, in via differita, la violazione dell’art. 142.8
del c.d.s. commessa dal conducente della sua atv Nisan Micra tg PR 65…67, aveva
omesso “di fornire, entro 30 giorni dalla
notifica del verbale n. 24768/2005, i dati personali e della patente del
conducente”, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria di euro
357 oltre alle spese di accertamento e notifica, per un totale di euro 367,50. Le
argomentazioni giuridiche, esposte con una certa polemicità in quantocchè la
ricorrente, non appena ricevuto il primo verbale, aveva pagato la sanzione
pecuniaria connessa alla violazione dell’art. 142.8 (“ p.a. che
presa dalla foga di rimpinguare le proprie casse ha deciso di inventare una norma
sanzionatoria che non esiste in rerum natura”, e così via), censuravano il
p. v. presupposto n. 24768 del 16.12.2004 (e quello derivatone del 19.4.2005,
n. 3-2005/23) laddove indicava al
verbalizzato che “A seguito della sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, per le
persone fisiche, nel caso di mancata comunicazione, in luogo della decurtazione
punti si applica la stessa sanzione prevista per le persone giuridiche (importo
aggiornato euro 357,00)”. I
motivi d’impugnazione erano così riassumibili: - illegittimità del verbale impugnato
per inesistenza, nell’ordinamento giuridico del c.d.s. della disposizione sanzionatoria applicata alla ricorrente; - violazione del principio di legalità
non avendo la Corte Costituzionale alcuna potestà di introdurre
nell’ordinamento una sanzione pecuniaria; - violazione del divieto di
applicazione analogica in materia sanzionatoria nonchè del principio di irretroattività,
risultando applicata alla ricorrente una sanzione pecuniaria non esistente al momento
della violazione. Concludeva
la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del p.v. e
il rimborso delle spese legali. Fissata
con decreto l’udienza di discussione senza accoglimento dell’istanza cautelare, il comando della p. m. di Vignola
mandava la documentazione richiesta con allegata la famosa sentenza n. 27/05
della Corte Costituzionale, accompagnate da una nota 25.11.2005 ove prendeva
posizione sul ricorso e ne chiedeva il rigetto. All’udienza
del 12.1.2006 i procuratori della ricorrente dottamente illustravano i motivi
del ricorso, depositavano una recente dottrina, la Circolare Min. Interni
12.8.2003 n. 300/A/44248/109/16/1 a firma del Capo della Polizia, rilevavano
come l’obbligo di comunicazione dei dati
del conducente fosse stato indicato come necessario solo nel caso di conducente
diverso dal proprietario del veicolo, concludevano per l’accoglimento del
ricorso e, nel caso, per il giusto rimborso delle spese legali. Il
giudicante decideva dando lettura del dispositivo MOTIVI DELLA
DECISIONE Il
ricorso merita accoglimento. E’
fuori dubbio che una volta ricevuto il verbale 16.12.2004 n. 24788 in data 31.1.2005, emesso a seguito di contestazione
in via differita della violazione dell’art. 142.8 cds, per avere
viaggiato alla velocità di 62 km/h su strada soggetta al limite di 50 km/h, la
ricorrente aveva pagato la sanzione pecuniaria complessiva di euro 153,50
utilizzando il bollettino predisposto dallo stesso comando (v. ricevuta versamento
8.2.2005). Lo
stesso verbale recava sul retro la seguente avvertenza :“Qualora il conducente al momento della commessa violazione sia soggetto diverso da quello indicato
nel presente verbale, si invita
la S.V. a comunicare presso questo ufficio di polizia, entro 30 giorni ... i dati personali e della patente
dell’effettivo trasgressore.” Quindi,
correttamente interpretando l’avvertenza e alla stessa attenendosi, la
ricorrente aveva pagato la sanzione senza comunicare alcunchè, essendo lei
medesima il soggetto che si trovava alla guida della sua atv ed essendo escluso
per tale ipotesi l’obbligo di comunicare i dati di sè stessa. Quindi
l’ulteriore pretesa sanzionatoria avanzata col secondo verbale, siccome
correlata a un adempimento che l’ente medesimo aveva rappresentato al
destinatario come doveroso solo se il conducente era persona da lui diversa, si
appalesa destituita di fondamento, sì che tale considerazione è bastevole per
l’accoglimento del ricorso. Tuttavia,
per motivi di completezza e avuto riguardo alla posizione espressa da parte
resistente con la nota di accompagnamento che, seppure non vincolante a cagione
della mancata costituzione in giudizio, solleva una tematica cui va data
risposta, viene esaminata l’ulteriore questione della applicabilità o meno a
una persona fisica della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 180.8
cds, che il ricorrente tratta secondo diversi profili per il rinvio che ad esso fa l’art. 126 bis.2
del cds e per avere il verbale n. 24768/2004 indicato tale sanzione come
diretta conseguenza della pronuncia Corte Costituzionale n. 27/2005. Converrà
quindi partire dall’istituzione della patente a punti, ex art. 126 bis, e agli
iniziali venti punti attribuiti alla stessa, in quanto il novello sistema
sanzionatorio, approntato affinchè a determinate violazioni seguano oltre a una sanzione pecuniaria anche
una sanzione accessoria sotto forma di riduzione di punti sulla patente fino a
che, a punteggio esaurito (c. 6), il titolare della patente è tenuto ad assoggettarsi
all’esame di idoneità tecnica ex art 128 cds pena la sospensione della patente
a tempo indeterminato, aveva, prima della pronuncia, una sua coerenza di
massima. Stabiliva il comma 2: “ 2.
L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la
perdita di punteggio, ne dà notizia, entro 30 giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. ...omissis....
2.3 La comunicazione deve
essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel
caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere
effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non
comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che
procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione. 2.4 Se il proprietario del
veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo
delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo
di polizia che procede. 2.5 Se il proprietario del
veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista
dall’articolo 180, comma 8. 2.6 La comunicazione al
Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.” Col detto sistema, qualora la
violazione fosse stata contestata in via differita (senza accertamento
dell’identità del conducente) e per essa fosse prevista, oltre a una specifica
sanzione pecuniaria, anche una detrazioni di punti sulla patente, la persona
proprietaria del veicolo,individuata tramite la targa, aveva l’onere di
comunicare all’organo di polizia procedente, nel termine di 30 giorni dalla
richiesta, i dati personali e della patente del conducente. Nel caso di omessa comunicazione dei
dati richiesti le conseguenze sanzionatorie erano diversificate, a seconda che
la persona proprietaria fosse risultata essere una persona fisica o giuridica:
se era una persona fisica la sanzione accessoria della detrazione di punti era
applicata tout court sulla sua patente, senza ulteriori sanzioni pecuniarie
oltre a quella prevista, se era invece una persona giuridica, siccome
insensibile alla sanzione accessoria, era prevista l’ulteriore sanzione
pecuniaria fissata dall’art. 180.8 del cds. In ultima analisi, la diversa natura
giuridica delle persone proprietarie del veicolo, comportando l’applicabilità o
meno della sanzione accessoria, aveva indotto il legislatore a diversificare le
sanzioni amministrative applicabili nel caso di omessa indicazione dei dati del
conducente. Che l’interpretazione del doppio
sistema sanzionatorio fosse quello anzidetto trovava concorde lo stesso
Ministro degli Interni il quale, con Circ. 12.8.2003 n. 300/A/ 44248
/109/16/1 a firma del Capo della Polizia, così dava istruzioni agli uffici dipendenti
: “ 3. Soggetti a cui si applica la decurtazione La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento
della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, la decurtazione
di punteggio riguarda il proprietario del veicolo – se titolare di patente di
guida- al quale, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale
di contestazione, è concessa la
possibilità di indicare chi era effettivamente alla guida del veicolo. Trattandosi di una facoltà e non di un
obbligo ..., in caso di omissione delle informazioni ... o quando le
notizie fornite non consentano comunque di risalire al conducente, ferma
restando la decurtazione del punteggio a carico del proprietario, non si può procedere nei suoi confronti
all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180 comma 8 CdS. Quando il veicolo è intestato ... ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare ... spetta al legale
rappresentante .. al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di
punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati .... In questi casi l’art.
126-bis CdS impone all’organo di polizia stradale che non ottiene le
informazioni entro il termine fissato di procedere all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180 comma 8
CdS. La stessa sanzione si applica anche nel caso in cui le notizie fornite non
consentano di risalire all’identità del conducente.”. (doc. dep. udienza) Ora, la Corte Costituzionale, con la
pronuncia n. 27 del 24.1.2005, ha dichiarato l’illegittimità del comma 2 sopra
riportato “nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve
essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso
non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che
procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione» ; secondo la Corte, per le ragioni illustrate
nella parte motiva e nel rispetto dei principi
costituzionali il legislatore avrebbe dovuto scrivere: «nel caso di mancata identificazione di
questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve
fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente
del conducente al momento della commessa violazione». Ma il significato complessivo che il
comma 2 così modificato viene ad esprimere, trattandosi di sentenza
abrogativa-additiva, non è più quello originario e, per rendersene conto,
basterà leggere il terzo periodo del comma 2 con le modifiche recate dalla
sentenza : “ 2.3 La
comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile
della violazione;nel caso di mancata
identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni
dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati
personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. 2.4 Se il proprietario del
veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo
delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo
di polizia che procede. 2.5 Se il proprietario del
veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista
dall’articolo 180, comma 8.”. Con la sostituzione sopra operata da un
lato scompare la sanzione accessoria prevista a carico della persona fisica
inadempiente all’obbligo di comunicare i dati del conducente, ma al suo posto
compare (o quanto meno parrebbe doversi applicare) l’ulteriore sanzione pecuniaria ex art. 180.8 prima prevista a carico della sola persona
giuridica, in tal modo venendo eliminate la diversità di trattamento tra
persona fisica e persona giuridica nonchè la disparità tra persone fisiche in
possesso o meno della patente. In altri termini, la sopravvenuta
caducazione della sanzione accessoria della detrazione di punti in capo al
proprietario patentato che tace sulle generalità del conducente verrebbe ad
essere supplita da quella stessa sanzione pecuniaria prima prevista, a parità
di omissione, solo per le persone giuridiche. Tuttavia, le differenze sanzionatorie
preesistenti avevano una loro ratio e
equilibrio, dato che tenevano in considerazione la sensibilità alla sanzione
accessoria della persona fisica e la diversa capacità economica di cui, generalmente,
la persona giuridica è dotata, in modo tale che, a parità di omissione, l’una
era colpita con sanzione accessoria e l’altra con una pesante ulteriore sanzione
pecuniaria. Si osserva che una interpretazione
degli effetti derivanti dalla citata sentenza improntata a ritenere che quelle
originarie differenze di trattamento sanzionatorio siano scomparse, con la
conseguenza che, alla persona fisica inadempiente, sarebbe applicabile un’ulteriore
sanzione amministrativa pecuniaria prima non esistente, si appalesa inammissibile. Infatti, se dopo l’intervento della
Corte Costituzionale l’art. 126 bis, comma 2, del cds dovesse interpretarsi nel senso sopra
riportato, si dovrebbe anche concludere che per effetto di una sentenza
additiva (e non interpretativa) della Corte Costituzionale, avrebbe fatto
ingresso nell’ordinamento sanzionatorio amministrativo una sanzione pecuniaria
prima non applicabile alla persona fisica, conclusione questa aberrante e in
contrasto col principio di legalità stabilito positivamente dall’art. 1.1
della legge 689/81, secondo cui “Nessuno
può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima della commissione della violazione”, non competendo alla Corte Costituzionale di
sostituirsi al legislatore e di legiferare in senso sanzionatorio, sia pure per
conseguire una uniformità di trattamento afflittivo e colmare il vuoto
determinato dalla pronuncia che, intervenendo su una normativa non in linea con
le norme costituzionali, rimane di indubbia complessità, tenuto anche conto
dell’inapplicabilità dell’analogia in materia sanzionatoria. Peraltro, è la stessa Corte che, al
termine dell’approfondito esame della norma, scrive: “Resta, tuttavia, ferma - ovviamente - la possibilità per il legislatore,
nell’esercizio della sua discrezionalità, di conferire alla materia un nuovo e
diverso assetto”. In conclusione, dalla sentenza della
Corte n. 27/2005 non discende l’applicabilità della sanzione amministrativa
pecuniaria ex art. 180.8 cds in capo alla persona fisica
proprietaria del veicolo che omette di comunicare i dati inerenti al
conducente, ma solo l’inapplicabilità della sanzione accessoria della
decurtazione di punti sulla patente del proprietario nel caso in cui il conducente
trasgressore sia rimasto ignoto. La tesi sostenuta dal comune, peraltro
avvalorata dal Ministero dell’Interno con la successiva Circolare
4.2.2005 n. 300/A/1/41236/109/16/1 mandata a tutti gli organi di polizia
stradale che, fin dalla premessa, assume
a fondamento quanto la Corte Costituzionale ha portato in rilievo in rapporto alla
ulteriore sanzione pecuniaria, vale a dire dell’applicabilità della sanzione ex
art. 180.8 cds anche alla persona fisica inadempiente secondo una piena equiparazione con la
persona giuridica, non può quindi condividersi. Per quanto concerne il rimborso delle
spese lo stesso appare oltre che giusto, doveroso. L’infondatezza della pretesa
nei confronti di chi, in ossequiosa osservanza delle istruzioni indicate sullo
stesso verbale, aveva immediatamente pagato la sanzione pecuniaria per una
violazione commessa al tempo in cui
vigeva la sanzione accessoria, unita alla necessità di contrastare una pesante
e indebita sanzione pecuniaria ulteriore solo tramite incarico a professionisti
legali, induce ad applicare pienamente l’art. 91 del cpc, tenuto conto delle
questioni giuridiche sottese, della complessità della materia e delle ricerche
dottrinarie e documentali. P. Q. M. il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e
annulla il verbale impugnato. Condanna il comune di Vignola al rimborso delle
spese di lite, che si liquidano in euro 500,00 per competenze e onorari, oltre
accessori. Vignola, 12 gennaio 2006 ll Giudice di pace |
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