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Leggi Ordinarie 18/03/2006

LEGGE 21 febbraio 2006, n. 102 Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali. (GU n. 64 del 17 marzo 2006)

testo in vigore dal: 1-4-2006

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1.  Il  comma  2  dell’articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ sostituito dai seguenti:

"2.  Quando  dal  fatto  derivi  una  lesione  personale  colposa  la sospensione  della  patente  e’ da quindici giorni a tre mesi. Quando dal  fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione  della  patente  e’ fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e’ fino a quattro anni.

2-bis.  La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente  fino a quattro anni e’ diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione  della  pena  ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale".

 

Art. 2.

(Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo

e di lesioni colpose gravi e gravissime)

1. Il secondo comma dell’articolo 589 del codice penale e’ sostituito dal seguente:

"Se  il fatto e’ commesso con violazione delle norme sulla disciplina della  circolazione  stradale  o  di  quelle per la prevenzione degli infortuni  sul  lavoro  la  pena  e’ della reclusione da due a cinque

anni".

2.  Il  terzo comma dell’articolo 590 del codice penale e’ sostituito dal seguente:

"Se  i  fatti  di  cui  al secondo comma sono commessi con violazione delle  norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per  la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e’ della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500  a  euro  2.000  e  la  pena  per  le lesioni gravissime e’ della reclusione da uno a tre anni".

 

Art. 3.

(Disposizioni processuali)

1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti  ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.


Art. 4.

(Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari

e per la fissazione della data del giudizio)

1.  Dopo  il  comma  2-bis  dell’articolo 406 del codice di procedura penale e’ inserito il seguente:

"2-ter.  Qualora  si  proceda  per  i reati di cui agli articoli 589, secondo  comma,  e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta".

2.  All’articolo  416  del codice di procedura penale e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis.  Qualora  si  proceda  per  il reato di cui all’articolo 589, secondo  comma,  del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del  pubblico  ministero  deve  essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari".

3.  Dopo  il comma 3 dell’articolo 429 del codice di procedura penale e’ inserito il seguente:

"3-bis.  Qualora  si  proceda  per  il reato di cui all’articolo 589, secondo  comma,  del  codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni".

4.  Dopo  il comma 1 dell’articolo 552 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"1-bis.   Qualora   si   proceda   per   taluni  dei  reati  previsti dall’articolo  590,  terzo  comma,  del  codice penale, il decreto di citazione  a  giudizio  deve  essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’articolo 590,  terzo  comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al  comma  1,  lettera  d), e’ fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto".

 

Art. 5.

(Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali)

1. All’articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Qualora  gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui  al  primo  comma,  il  giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato,  sentite  le  parti, qualora da un sommario accertamento risultino  gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con  ordinanza  immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione, a carico  di  una  o  più  delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento  della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza".

 

Art. 6.

(Obblighi del condannato)

1.  Dopo  l’articolo  224  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente:

"Art.  224-bis.  -  (Obblighi  del  condannato). - 1. Nel pronunciare sentenza  di  condanna  alla  pena  della  reclusione  per un delitto colposo  commesso  con violazione delle norme del presente codice, il giudice  può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del  lavoro  di  pubblica  utilità  consistente nella prestazione di attività  non  retribuita  in favore della collettività da svolgere presso  lo  Stato,  le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese ne’ superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell’articolo 99,  secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi.

3.  Le  modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d’intesa con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all’articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4.  L’attività  e’ svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il  condannato  e  comporta  la prestazione di non più di sei ore di lavoro  settimanale  da  svolgere  con  modalità  e  tempi  che  non pregiudichino  le  esigenze  di  lavoro,  di studio, di famiglia e di salute  del  condannato.  Tuttavia,  se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

5.   La  durata  giornaliera  della  prestazione  non  può  comunque oltrepassare le otto ore.

6.  In  caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all’articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".

 

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

      Data a Roma, addi’ 21 febbraio 2006

 

                               CIAMPI

 

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 



Fonte: gazzettaufficiale.it
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Sabato, 18 Marzo 2006
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