MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Modifiche e integrazioni alla circolare 6 settembre 2005, n. 189, avente per oggetto «Interpretazione dell’articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)». (GU n. 64 del 17-3-2006) A seguito di richieste di delucidazioni e chiarimenti pervenute a questo Dipartimento, concernenti la corretta applicazione della circolare in oggetto, si e’ reso opportuno predisporre la presente nota, al fine di garantire un uniforme indirizzo degli enti proprietari delle strade e degli operatori nel settore dei trasporti eccezionali. Premesso che i contenuti della circolare n. 189 del 6 settembre 2005 si intendono qui integralmente richiamati e confermati, in virtu’ delle richieste di chiarimento avanzate, questo Ufficio ritiene opportuno formulare le considerazioni che seguono. 1) Punto 2), lettera a) e punto 3, lettera b) della circolare. Si chiedono chiarimenti sulla necessita’ che nel carico sia presente almeno un elemento avente le caratteristiche di cui all’art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992. Il «carico» del trasporto in condizioni di eccezionalita’ di cui si sta discutendo deve essere caratterizzato dalla presenza di almeno un elemento che per essere trasportato richieda l’utilizzo di un veicolo o complesso di veicoli eccezionale, in quanto, se tale condizione non dovesse sussistere, sarebbe inutile il richiamo alla disciplina dell’art. 10 del codice della strada. La considerazione che precede discende dalla attenta lettura della lettera b), del comma 2, dell’art. 10 richiamato, che prevede esplicitamente la possibilita’ che il carico «puo» essere «integrato» nel caso si ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 -- ovvero «puo» essere «completato»" - nel caso si ecceda solamente i limiti fissati dall’art. 62. L’uso dei termini «integrare»" e «completare»" non puo’ essere inteso come casuale, ma e’ chiara evidenza del presupposto della esistenza di un carico che gia’ di per se richieda l’impiego del veicolo o del complesso eccezionale, e il termine «puo’"» conferma la possibilita’ di una integrazione o completamento e non certo di una pratica dovuta. 2) Punto 5, lettera b) della circolare. Si chiedono chiarimenti su cosa debba intendersi per piano di carico. Nel caso in cui con il carico vengano superati i limiti di cui all’art. 62 del codice della strada, ma nel rispetto dell’art. 61, e’ possibile completare il carico con «generi della stessa natura merceologica» al fine di occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli. Si chiarisce che tale piano di carico non deve essere necessariamente inteso come il tipico «pianale», ma puo’ assumere anche una diversa configurazione propria del tipo di trasporto da eseguire. 3) Punti 4) e 5) lettera b) della circolare. Si chiedono chiarimenti sulla possibile sovrapposizione di elementi trasportati. La questione sollevata merita una riflessione. Limitatamente al trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, in effetti, l’occupazione della superficie utile del piano di carico puo’ avvenire anche con la sovrapposizione degli elementi unitari trasportati, ferme restando le condizioni che nel carico sia presente almeno un elemento che per essere trasportato richieda l’impiego di un veicolo o complesso di veicoli eccezionale, che con il completamento non si superino le sei unita’ complessive, e non venga superata la massa eccezionale a disposizione. Quanto sopra si evince dalla specifica eccezione prevista nella parte conclusiva del primo periodo della lettera b), comma 2, dell’art. 10 del Codice della strada, ed anche da una interpretazione logico-deduttiva dello stesso intero periodo. Infatti, nel caso di trasporto dei generi merceologici citati, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del Codice, come previsto nella parte iniziale del primo periodo della lettera b), appare attuabile - in quanto non espressamente vietata - la possibilita’ di sovrapporre gli elementi trasportati, sempre nel limite complessivo delle sei unita’. Risulterebbe dunque alquanto illogico non riconoscere tale possibilita’ quando vengono superati i soli limiti fissati dall’art. 62. Infine, con la presente si coglie l’occasione per rettificare gli estremi di pubblicazione della circolare n. 2811 dell’allora Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, citata nella Circolare in oggetto, in quanto e’ stata erroneamente indicata la data del 17 novembre 1997, in luogo di quella del 23 maggio 1997. Roma, 22 febbraio 2006 Il capo dipartimento per i trasporti terrestri Fumero | |
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