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Circolari 18/03/2006

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - CIRCOLARE 22 febbraio 2006, n. 299 Modifiche e integrazioni alla circolare 6 settembre 2005, n. 189, avente per oggetto «Interpretazione dell’articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)».

(GU n. 64 del 17 marzo 2006)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 22 febbraio 2006, n. 299

Modifiche  e  integrazioni  alla  circolare 6 settembre 2005, n. 189,
avente   per  oggetto  «Interpretazione  dell’articolo 10,  comma  2,
lettera  b),  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada)». (GU n. 64 del 17-3-2006)
 
  A  seguito  di richieste di delucidazioni e chiarimenti pervenute a
questo  Dipartimento,  concernenti  la  corretta  applicazione  della
circolare  in  oggetto,  si e’ reso opportuno predisporre la presente
nota,   al  fine  di  garantire  un  uniforme  indirizzo  degli  enti
proprietari  delle strade e degli operatori nel settore dei trasporti
eccezionali.
  Premesso  che  i  contenuti  della circolare n. 189 del 6 settembre
2005  si  intendono  qui  integralmente  richiamati  e confermati, in
virtu’  delle  richieste  di  chiarimento  avanzate,  questo  Ufficio
ritiene opportuno formulare le considerazioni che seguono.
  1)  Punto  2), lettera a) e punto 3, lettera b) della circolare. Si
chiedono  chiarimenti  sulla  necessita’  che nel carico sia presente
almeno  un  elemento  avente  le  caratteristiche di cui all’art. 10,
comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992.
  Il «carico» del trasporto in condizioni di eccezionalita’ di cui si
sta discutendo deve essere caratterizzato dalla presenza di almeno un
elemento che per essere trasportato richieda l’utilizzo di un veicolo
o complesso di veicoli eccezionale, in quanto, se tale condizione non
dovesse  sussistere,  sarebbe  inutile  il  richiamo  alla disciplina
dell’art. 10 del codice della strada.
  La  considerazione che precede discende dalla attenta lettura della
lettera  b),  del  comma  2,  dell’art.  10  richiamato,  che prevede
esplicitamente la possibilita’ che il carico «puo» essere «integrato»
nel  caso si ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61
e  62  --  ovvero  «puo»  essere  «completato»"  - nel caso si ecceda
solamente i limiti fissati dall’art. 62.
  L’uso  dei  termini  «integrare»"  e  «completare»" non puo’ essere
inteso  come  casuale,  ma  e’  chiara evidenza del presupposto della
esistenza  di  un  carico  che  gia’ di per se richieda l’impiego del
veicolo o del complesso eccezionale, e il termine «puo’"» conferma la
possibilita’  di  una integrazione o completamento e non certo di una
pratica dovuta.
  2)  Punto 5, lettera b) della circolare. Si chiedono chiarimenti su
cosa debba intendersi per piano di carico.
  Nel  caso  in  cui  con  il carico vengano superati i limiti di cui
all’art. 62 del codice della strada, ma nel rispetto dell’art. 61, e’
possibile  completare  il  carico  con  «generi  della  stessa natura
merceologica» al fine di occupare l’intera superficie utile del piano
di  carico  del  veicolo o del complesso di veicoli. Si chiarisce che
tale  piano  di carico non deve essere necessariamente inteso come il
tipico  «pianale»,  ma puo’ assumere anche una diversa configurazione
propria del tipo di trasporto da eseguire.
  3)   Punti  4)  e  5)  lettera  b)  della  circolare.  Si  chiedono
chiarimenti sulla possibile sovrapposizione di elementi trasportati.
  La  questione  sollevata  merita  una riflessione. Limitatamente al
trasporto  di  elementi  prefabbricati  compositi  ed apparecchiature
industriali complesse per l’edilizia, in effetti, l’occupazione della
superficie  utile  del  piano  di  carico  puo’ avvenire anche con la
sovrapposizione degli elementi unitari trasportati, ferme restando le
condizioni  che  nel  carico  sia presente almeno un elemento che per
essere  trasportato  richieda  l’impiego di un veicolo o complesso di
veicoli  eccezionale, che con il completamento non si superino le sei
unita’  complessive,  e  non  venga  superata  la massa eccezionale a
disposizione.  Quanto  sopra  si  evince  dalla  specifica  eccezione
prevista  nella  parte conclusiva del primo periodo della lettera b),
comma  2,  dell’art.  10  del  Codice  della  strada, ed anche da una
interpretazione   logico-deduttiva   dello   stesso  intero  periodo.
Infatti,  nel  caso  di trasporto dei generi merceologici citati, che
ecceda  congiuntamente  i  limiti  fissati dagli articoli 61 e 62 del
Codice,  come  previsto  nella parte iniziale del primo periodo della
lettera  b), appare attuabile - in quanto non espressamente vietata -
la  possibilita’  di sovrapporre gli elementi trasportati, sempre nel
limite  complessivo  delle  sei  unita’. Risulterebbe dunque alquanto
illogico  non riconoscere tale possibilita’ quando vengono superati i
soli limiti fissati dall’art. 62.
  Infine,  con  la presente si coglie l’occasione per rettificare gli
estremi   di   pubblicazione  della  circolare  n.  2811  dell’allora
Ispettorato  generale per la circolazione e la sicurezza stradale del
Ministero  dei lavori pubblici, citata nella Circolare in oggetto, in
quanto  e’  stata erroneamente indicata la data del 17 novembre 1997,
in luogo di quella del 23 maggio 1997.
 
    Roma, 22 febbraio 2006
 
 
                       Il capo dipartimento per i trasporti terrestri
                                           Fumero
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Sabato, 18 Marzo 2006
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