Art. 189
D.Lgs. 285/92 NCDS
“Comportamento in caso di
incidente”
di Matteo
Luisi* Fattispecie dei comportamenti · Art. 189
cc 1 e 5 Fuga in caso di incidente con soli danni alle
cose · Art. 189
cc 1 e 5 Fuga in caso di incidente con danni gravi ai veicoli (art 80 cc 7
CDS) · Art. 189
cc 1 e 6 Inottemperanza all’obbligo di fermarsi (fuga) in caso di incidente con danno
alle persone · Art. 189
cc 1 e 7 Inottemperanza all’obbligo di prestare soccorso (omissione di soccorso
“stradale”) · Art. 189
cc 2 e 9 Salvaguardia della sicurezza, stato dei luoghi e
tracce · Art. 189
cc 3 e 9 Intralcio alla circolazione · Art. 189
cc 4 e 9 Omessa fornitura delle informazioni Precetto
della norma L’art.
189 al comma 1 prevede che l’utente della strada, in caso d’incidente
comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e
di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito
dei danni. I commi
2, 3, 4 indicano invece una serie di comportamenti di carattere generale al fine
di fermarsi e fornire generalità ed ogni informazione utile ai fini risarcitori
e di collaborazione per le operazioni di soccorso, rilevazione, sicurezza
stradale e di prestare soccorso alle persone
coinvolte. Inquadramento della norma Il
soggetto attivo, al cui comportamento sia riconducibile l’incidente, può,
violando i singoli precetti della norma, incorrere in meri illeciti
amministrativi con sanzioni pecuniarie ovvero commettere reati punibili
penalmente. Ma non
solo il soggetto attivo è punito, ai sensi dell’art Le
diverse tipologie d’incidente Fuga con
incidente con danno alle sole cose art. 189 cc 1 e 5
in questo
caso si applica la sola sanzione pecuniaria amministrativa in misura ridotta di
euro 250.00 e la decurtazione di punti 4* sulla patente, non si applica nessuna
sanzione accessoria; viene punito il comportamento omissivo dell’obbligo di
fermarsi e fornire i dati necessari per il risarcimento del danno
provocato. Fuga con
incidente con danno grave ai veicoli art. 189 cc 1 e 5
in questo
caso, prendendo in considerazione i danni ingenti ai veicoli che comportano la
revisione straordinaria di cui all’art. 80 cc 7 CDS, oltre all’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 250.00, la
decurtazione di punti 10* sulla patente, si provvederà alla sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida art. 218 CDS da 15 giorni a 2 mesi e si
provvederà alla misura cautelare del
ritiro immediato della patente ai sensi dell’art. 216 CDS ed inviata entro 5 giorni unitamente al
verbale di contestazione all’ UTG della Provincia dove è stata commessa la
violazione. Viene punito oltre al comportamento omissivo dell’obbligo di
fermarsi e fornire i dati necessari per il risarcimento del danno provocato,
anche la condotta che ha provocato un’entità ingente di danno tale da richiedere
la revisione straordinaria al DTTSIS da parte dell’organo di polizia
intervenuto. Verrà
redatto il permesso provvisorio di guida al coinvolto al quale è stata ritirata
la patente di guida. Inottemperanza all’obbligo di fermarsi (Fuga) in caso d’incidente
con danno alle persone art. 189 cc 1 e 6 in questo
caso si qualifica il reato omissivo1 di pericolo2, istantaneo3, punito come delitto e
avente come elemento soggettivo il dolo, ossia la conoscenza e volontà di
commettere il fatto. È previsto l’arresto facoltativo ai sensi dell’art 381 CPP da parte della polizia
giudiziaria in flagranza di reato, non è eseguibile se il conducente entro le 24
ore successive al fatto si metta a disposizione degli organi di polizia
giudiziaria. Non si procede comunque all’arresto anche se dall’incidente derivi
il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il conducente
si ferma e presta assistenza ai feriti e si mette immediatamente a disposizione
degli organi di PG (art 189 cc8). La competenza per questo reato ai sensi della
legge 72/2003 è del Tribunale in
composizione monocratica. La
sanzione pecuniaria amministrativa non è applicabile per questa violazione, è
prevista infatti la reclusione da 3 mesi a 3 anni, trovano altresì applicazione
le misure cautelari coercitive che
determinano forme di privazione o limitazione della libertà personale previste
dagli articoli: 281 CPP Divieto di espatrio, 282 CPP Obbligo di presentazione
alla polizia giudiziaria, 283 CPP Divieto e obbligo di dimora, 284 CPP Arresti
domiciliari, anche al di fuori dei limiti previsti dall’art. 280 CPP Condizioni
di applicabilità delle misure coercitive. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida da Al
conducente che si è dato alla fuga va contestato il più delle volte anche il
reato di omissione di soccorso di cui al comma 7 dell’art
Si
contesta solo l’art 189 cc 1 e 6 quando il responsabile presta soccorso e poi si
allontana prima dell’arrivo degli organi di polizia senza fornire i suoi
dati. Con la violazione di fuga, si contesta in concorso la violazione dell’art
189 cc 1 e 4 poiché con tale comportamento omissivo non si pongono in atto le
misure idonee per la non modificazione dello stato dei luoghi e la dispersione
delle tracce utili per l’accertamento delle responsabilità e non ha fornito le
proprie generalità. Il
veicolo coinvolto nell’incidente può essere sottoposto a sequestro per gli
accertamenti del caso (354 CPP Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose
e sulle persone. Sequestro). Essendo
un reato, la violazione necessita della redazione degli atti di Polizia
Giudiziaria quali l’annotazione dell’attività d’indagine, verbale di
identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le
notificazioni ( 161 CPP). La polizia
giudiziaria redigerà tutti gli atti necessari per l’invio della Notizia di Reato
( 347 CPP ) al Magistrato della
Procura della Repubblica del luogo ove è stato commesso il
reato. Inottemperanza all’obbligo di prestare soccorso art. 189 cc 1 e 7
(Omissione di soccorso) in questo caso l’omissione di soccorso
stradale, può apparire analogo alla fuga, ma è invece ipotesi di reato autonoma,
tanto è vero che è possibile che un soggetto pur fermandosi, non presti la
necessaria assistenza e quest’ultimo comportamento essendo di maggior disvalore,
non può essere assorbito in quello di omessa fermata (Cass. Pen., Sez. IV, 12/03/2001 n°
10006). Il modo
di trattare il reato a livello penale è simile al caso della fuga in caso di
incidente con danno alle persone, è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni ,
la sospensione della patente va da un minimo di 1 anno e 6 mesi fino ad un
massimo di 5 anni, non è prevista decurtazione di punti sulla
patente. L’obbligo
si soccorso è imposto in ogni caso d’incidente stradale anche solo con feriti
lievi, viceversa non sussiste l’obbligo quando l’assistenza si palesa inutile ad
es. il decesso immediato dell’investito. Il reato
è punibile solo se l’omissione è volontaria, commessa con dolo, se il conducente
non ha la consapevolezza di trovarsi di fronte a persona che necessita di
soccorso non è punibile. La
polizia giudiziaria redigerà tutti gli atti necessari (161 CPP, 349 CPP, 350 CPP, 351 CPP) per l’invio della
Notizia di Reato al Magistrato della Procura della Repubblica del luogo ove è
stato commesso il reato. Omissione di soccorso da parte
delle persone estranee all’incidente
Per le persone estranee all’incidente che
omettono di soccorrere i feriti, si potrebbe ipotizzare l’applicazione dell’art.
593 CP “Chiunque, trovando abbandonato o
smarrito un fanciullo minore degli anni 10, o altra persona incapace di
provvedere a se stessa, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne
immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino ad 1 anno o con la
multa fino a 2.500 euro. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano
che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo,
omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso
all’Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione
personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è
raddoppiata.” La
competenza è del Tribunale in composizione monocratica, la procedibilità è
d’ufficio, l’arresto ed il fermo non sono
consentiti. Salvaguardia sicurezza, stato dei luoghi e tracce, omessa salvaguardia ed
intralcio della circolazione stradale art. 189 cc 2,3,4 e 9 L’art.
189 ai commi 2 e 9 dispone che le persone coinvolte in un incidente stradale
devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della
circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi perché non venga
modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento
delle responsabilità. I comportamenti da attuare potrebbero risultare
inconciliabili, in questo caso il Codice della Strada privilegia la salvaguardia
della sicurezza stradale evitando di provocare danni agli altri utenti della
strada; il comma 3 dell’art 189 impone nel caso di incidenti con danni lievi
alle sole cose, di rimuovere immediatamente, se possibile, i veicoli incidentati
per liberare la circolazione stradale ai sensi dell’art. 161, nell’impossibilità
di spostare i veicoli ed in mancanza di idonea segnalazione, si applica la
sanzione di cui al comma 3 dello stesso articolo 161. E’ fatto obbligo ai
conducenti coinvolti di evitare inutili discussioni su incidenti con dinamiche
semplici come un tamponamento, caso molto frequente in cui si blocca il traffico
fino all’arrivo degli organi di polizia. Ai commi 4 e 9 l’art 189 impone al conducente, che pur si sia fermato ed
abbia adoperato tutti gli accorgimenti per non intralciare la circolazione e per
non modificare lo stato dei luoghi, l’obbligo di fornire le proprie generalità e
tutte le informazioni utili ai fini risarcitori alle persone danneggiate, se
queste non sono presenti deve comunicare loro nei modi possibili gli elementi
utili per il risarcimento. Le violazioni dei commi 2, 3, 4 e 9 comportano la sanzione pecuniaria
amministrativa di euro 71.00 e la decurtazione di punti 2* sulla patente.
Omissione
di soccorso e fuga
Le violazioni sono ben distinte e
l’una non assorbe l’altra, infatti il conducente che provoca un incidente che
non presta soccorso ai feriti e fugge commette tutte e due le violazioni,
viceversa può non fuggire ma non attivarsi per prestare i soccorsi necessari
ovvero può attendere i soccorsi ma mettersi alla fuga prima dell’arrivo degli
organi di polizia. Conclusioni
Il
Codice della Strada nell’articolo 189 contiene un vero e proprio “Galateo”
dell’incidente, indica una serie di comportamenti da non mettere in atto nel
rispetto del danneggiato, i vari commi prendono in considerazione dalle
violazioni meno gravi che comportano la sola sanzione amministrativa alle
violazioni più gravi come l’omissione di soccorso stradale che comporta un delitto punito penalmente. Una tutela,
quella del codice, che mira non solo al mero risarcimento del danno materiale
alle cose, ma anche alla tutela della vita dell’individuo imponendo il soccorso,
nei modi possibili, al conducente ferito e magari in pericolo di vita, ma non
solo la norma tutela le parti coinvolte nel sinistro ma impone ai coinvolti
nell’incidente l’attuazione di comportamenti tali da non mettere in pericolo
altri utenti della strada insegnando un reciproco rispetto sociale della
collettività. *ASAPS Forte dei
Marmi * ovvero
il doppio se patente rilasciata dopo il 1° ottobre
2003 1
Classificazione del reato, distinzione in base alla condotta: i reati omissivi
possono essere commessi solo tramite una omissione cioè tramite un comportamento
umano negativo. 2 Classificazione del
reato, distinzione in base all’evento: i reati di pericolo consistono nella
messa in pericolo del bene tutelato, la lesione del bene è quindi solo
potenziale. 3 Classificazione del
reato, distinzione in base alla durata nel tempo: nei reati istantanei la
realizzazione del fatto tipico integra ed esaurisce l’offesa, in quanto la
lesione del bene protetto non può persistere nel
tempo. (Schemi e schede di Diritto Penale ED.
SIMONE) Bibliografia utilizzata per la redazione L’Agente
di Polizia Municipale e Provinciale MAGGIOLI
ED.2004 I Reati
Stradali GUIDA AL DIRITTO IL SOLE 24 ORE. Codice
della Strada e Regolamento d’attuazione EGAF ED.
2005 Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale EGAF ED.
2005 Prontuario delle violazioni al Nuovo Codice della Strada e alle leggi
complementari EDK ED. Codice
Penale Codice di Procedura Penale leggi complementari IPSOA ED. VIII |
|
|
© asaps.it |