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Articoli 20/03/2006

Art. 189 D.Lgs. 285/92 NCDS “Comportamento in caso di incidente”

Art. 189 D.Lgs. 285/92 NCDS

“Comportamento in caso di incidente”

di Matteo Luisi*

 

 

Fattispecie dei comportamenti

 

 

· Art. 189 cc 1 e 5 Fuga in caso di incidente con soli danni alle cose

 

· Art. 189 cc 1 e 5 Fuga in caso di incidente con danni gravi ai veicoli (art 80 cc 7 CDS)

 

 

· Art. 189 cc 1 e 6 Inottemperanza all’obbligo di fermarsi (fuga) in caso di incidente con danno alle persone

 

· Art. 189 cc 1 e 7 Inottemperanza all’obbligo di prestare soccorso (omissione di soccorso “stradale”)

 

· Art. 189 cc 2 e 9 Salvaguardia della sicurezza, stato dei luoghi e tracce

 

· Art. 189 cc 3 e 9 Intralcio alla circolazione

 

· Art. 189 cc 4 e 9 Omessa fornitura delle informazioni

 

 

 

Precetto della norma

 

L’art. 189 al comma 1 prevede che l’utente della strada, in caso d’incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito dei danni.

I commi 2, 3, 4 indicano invece una serie di comportamenti di carattere generale al fine di fermarsi e fornire generalità ed ogni informazione utile ai fini risarcitori e di collaborazione per le operazioni di soccorso, rilevazione, sicurezza stradale e di prestare soccorso alle persone coinvolte.

 

 

Inquadramento della norma

 

Il soggetto attivo, al cui comportamento sia riconducibile l’incidente, può, violando i singoli precetti della norma, incorrere in meri illeciti amministrativi con sanzioni pecuniarie ovvero commettere reati punibili penalmente.

Ma non solo il soggetto attivo è punito, ai sensi dell’art 593 C.P. qualsiasi soggetto che, pur estraneo all’incidente, omette di prestare l’assistenza occorrente ai feriti e a dare immediato avviso all’autorità, incorrendo nel delitto di Omissione di soccorso.

 

 

 

Le diverse tipologie d’incidente

 

Fuga con incidente con danno alle sole cose art. 189 cc 1 e 5

 

in questo caso si applica la sola sanzione pecuniaria amministrativa in misura ridotta di euro 250.00 e la decurtazione di punti 4* sulla patente, non si applica nessuna sanzione accessoria; viene punito il comportamento omissivo dell’obbligo di fermarsi e fornire i dati necessari per il risarcimento del danno provocato.

 

Fuga con incidente con danno grave ai veicoli art. 189 cc 1 e 5

 

in questo caso, prendendo in considerazione i danni ingenti ai veicoli che comportano la revisione straordinaria di cui all’art. 80 cc 7 CDS, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 250.00, la decurtazione di punti 10* sulla patente, si provvederà alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida art. 218 CDS da 15 giorni a 2 mesi e si provvederà alla misura cautelare del ritiro immediato della patente ai sensi dell’art. 216 CDS ed inviata entro 5 giorni unitamente al verbale di contestazione all’ UTG della Provincia dove è stata commessa la violazione. Viene punito oltre al comportamento omissivo dell’obbligo di fermarsi e fornire i dati necessari per il risarcimento del danno provocato, anche la condotta che ha provocato un’entità ingente di danno tale da richiedere la revisione straordinaria al DTTSIS da parte dell’organo di polizia intervenuto.

Verrà redatto il permesso provvisorio di guida al coinvolto al quale è stata ritirata la patente di guida.

 

Inottemperanza all’obbligo di fermarsi (Fuga) in caso d’incidente con danno alle persone art. 189 cc 1 e 6

 

in questo caso si qualifica il reato omissivo1 di pericolo2, istantaneo3, punito come delitto e avente come elemento soggettivo il dolo, ossia la conoscenza e volontà di commettere il fatto. È previsto l’arresto facoltativo ai sensi dell’art 381 CPP da parte della polizia giudiziaria in flagranza di reato, non è eseguibile se il conducente entro le 24 ore successive al fatto si metta a disposizione degli organi di polizia giudiziaria. Non si procede comunque all’arresto anche se dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il conducente si ferma e presta assistenza ai feriti e si mette immediatamente a disposizione degli organi di PG (art 189 cc8). La competenza per questo reato ai sensi della legge 72/2003 è del Tribunale in composizione monocratica.

La sanzione pecuniaria amministrativa non è applicabile per questa violazione, è prevista infatti la reclusione da 3 mesi a 3 anni, trovano altresì applicazione le misure cautelari coercitive che determinano forme di privazione o limitazione della libertà personale previste dagli articoli: 281 CPP Divieto di espatrio, 282 CPP Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, 283 CPP Divieto e obbligo di dimora, 284 CPP Arresti domiciliari, anche al di fuori dei limiti previsti dall’art. 280 CPP Condizioni di applicabilità delle misure coercitive. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni ed il conseguente ritiro immediato della stessa ed invio unitamente al verbale di contestazione entro 5 giorni all’ UTG della Provincia ove è avvenuta la violazione. Si redigerà il permesso provvisorio di guida. L’art 189 cc 1 e 6 prevede anche la decurtazione di punti 10* sulla patente.

Al conducente che si è dato alla fuga va contestato il più delle volte anche il reato di omissione di soccorso di cui al comma 7 dell’art 189, in questo caso i due procedimenti si uniscono.

Si contesta solo l’art 189 cc 1 e 6 quando il responsabile presta soccorso e poi si allontana prima dell’arrivo degli organi di polizia senza fornire i suoi dati.

Con la violazione di fuga, si contesta in concorso la violazione dell’art 189 cc 1 e 4 poiché con tale comportamento omissivo non si pongono in atto le misure idonee per la non modificazione dello stato dei luoghi e la dispersione delle tracce utili per l’accertamento delle responsabilità e non ha fornito le proprie generalità.

Il veicolo coinvolto nell’incidente può essere sottoposto a sequestro per gli accertamenti del caso (354 CPP Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro). 

Essendo un reato, la violazione necessita della redazione degli atti di Polizia Giudiziaria quali l’annotazione dell’attività d’indagine, verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni ( 161 CPP). La polizia giudiziaria redigerà tutti gli atti necessari per l’invio della Notizia di Reato ( 347 CPP ) al Magistrato della Procura della Repubblica del luogo ove è stato commesso il reato.

 

 

Inottemperanza all’obbligo di prestare soccorso art. 189 cc 1 e 7 (Omissione di soccorso)

 

 in questo caso l’omissione di soccorso stradale, può apparire analogo alla fuga, ma è invece ipotesi di reato autonoma, tanto è vero che è possibile che un soggetto pur fermandosi, non presti la necessaria assistenza e quest’ultimo comportamento essendo di maggior disvalore, non può essere assorbito in quello di omessa fermata (Cass. Pen., Sez. IV, 12/03/2001 n° 10006).

Il modo di trattare il reato a livello penale è simile al caso della fuga in caso di incidente con danno alle persone, è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni , la sospensione della patente va da un minimo di 1 anno e 6 mesi fino ad un massimo di 5 anni, non è prevista decurtazione di punti sulla patente.

L’obbligo si soccorso è imposto in ogni caso d’incidente stradale anche solo con feriti lievi, viceversa non sussiste l’obbligo quando l’assistenza si palesa inutile ad es. il decesso immediato dell’investito.

Il reato è punibile solo se l’omissione è volontaria, commessa con dolo, se il conducente non ha la consapevolezza di trovarsi di fronte a persona che necessita di soccorso non è punibile.

La polizia giudiziaria redigerà tutti gli atti necessari (161 CPP, 349 CPP, 350 CPP, 351 CPP) per l’invio della Notizia di Reato al Magistrato della Procura della Repubblica del luogo ove è stato commesso il reato.

 

Omissione di soccorso da parte delle persone estranee all’incidente

 

Per le persone estranee all’incidente che omettono di soccorrere i feriti, si potrebbe ipotizzare l’applicazione dell’art. 593 CP “Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni 10, o altra persona incapace di provvedere a se stessa, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino ad 1 anno o con la multa fino a 2.500 euro. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.”

La competenza è del Tribunale in composizione monocratica, la procedibilità è d’ufficio, l’arresto ed il fermo non sono consentiti.

 

 

 

Salvaguardia sicurezza, stato dei luoghi e tracce, omessa salvaguardia ed intralcio della circolazione stradale art. 189 cc 2,3,4 e 9

 

L’art. 189 ai commi 2 e 9 dispone che le persone coinvolte in un incidente stradale devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi perché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità. I comportamenti da attuare potrebbero risultare inconciliabili, in questo caso il Codice della Strada privilegia la salvaguardia della sicurezza stradale evitando di provocare danni agli altri utenti della strada; il comma 3 dell’art 189 impone nel caso di incidenti con danni lievi alle sole cose, di rimuovere immediatamente, se possibile, i veicoli incidentati per liberare la circolazione stradale ai sensi dell’art. 161, nell’impossibilità di spostare i veicoli ed in mancanza di idonea segnalazione, si applica la sanzione di cui al comma 3 dello stesso articolo 161. E’ fatto obbligo ai conducenti coinvolti di evitare inutili discussioni su incidenti con dinamiche semplici come un tamponamento, caso molto frequente in cui si blocca il traffico fino all’arrivo degli organi di polizia.

Ai commi 4 e 9 l’art 189 impone al conducente, che pur si sia fermato ed abbia adoperato tutti gli accorgimenti per non intralciare la circolazione e per non modificare lo stato dei luoghi, l’obbligo di fornire le proprie generalità e tutte le informazioni utili ai fini risarcitori alle persone danneggiate, se queste non sono presenti deve comunicare loro nei modi possibili gli elementi utili per il risarcimento.

Le violazioni dei commi 2, 3, 4 e 9 comportano la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 71.00 e la decurtazione di punti 2* sulla patente.

 

Omissione di soccorso e fuga

 

Le violazioni sono ben distinte e l’una non assorbe l’altra, infatti il conducente che provoca un incidente che non presta soccorso ai feriti e fugge commette tutte e due le violazioni, viceversa può non fuggire ma non attivarsi per prestare i soccorsi necessari ovvero può attendere i soccorsi ma mettersi alla fuga prima dell’arrivo degli organi di polizia.

 

Conclusioni

 

Il Codice della Strada nell’articolo 189 contiene un vero e proprio “Galateo” dell’incidente, indica una serie di comportamenti da non mettere in atto nel rispetto del danneggiato, i vari commi prendono in considerazione dalle violazioni meno gravi che comportano la sola sanzione amministrativa alle violazioni più gravi come l’omissione di soccorso stradale che comporta un delitto punito penalmente. Una tutela, quella del codice, che mira non solo al mero risarcimento del danno materiale alle cose, ma anche alla tutela della vita dell’individuo imponendo il soccorso, nei modi possibili, al conducente ferito e magari in pericolo di vita, ma non solo la norma tutela le parti coinvolte nel sinistro ma impone ai coinvolti nell’incidente l’attuazione di comportamenti tali da non mettere in pericolo altri utenti della strada insegnando un reciproco rispetto sociale della collettività. 

 

 *ASAPS Forte dei Marmi

 

 

* ovvero il doppio se patente rilasciata dopo il 1° ottobre 2003

 

 

1 Classificazione del reato, distinzione in base alla condotta: i reati omissivi possono essere commessi solo tramite una omissione cioè tramite un comportamento umano negativo.

2 Classificazione del reato, distinzione in base all’evento: i reati di pericolo consistono nella messa in pericolo del bene tutelato, la lesione del bene è quindi solo potenziale.

3 Classificazione del reato, distinzione in base alla durata nel tempo: nei reati istantanei la realizzazione del fatto tipico integra ed esaurisce l’offesa, in quanto la lesione del bene protetto non può persistere nel tempo.

(Schemi e schede di Diritto Penale ED. SIMONE)

 

Bibliografia utilizzata per la redazione

 

L’Agente di Polizia Municipale e Provinciale MAGGIOLI ED.2004

I Reati Stradali GUIDA AL DIRITTO IL SOLE 24 ORE.

Codice della Strada e Regolamento d’attuazione EGAF ED. 2005

Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale EGAF ED. 2005

Prontuario delle violazioni al Nuovo Codice della Strada e alle leggi complementari EDK ED.

Codice Penale Codice di Procedura Penale leggi complementari IPSOA ED. VIII

 


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Lunedì, 20 Marzo 2006
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