DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direzione Generale per la Motorizzazione Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma ex MOT 3 Segreteria: tel. 06.41586293 – fax 06.41586275
Roma, 20
marzo 2006
prot. n. 1404/M360
OGGETTO:.
Funzionari degli Uffici ex UMA – Accesso agli sportelli – Immatricolazione
macchine agricole.
Com’è noto, l’art. 14, comma 13, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, nel testo novellato dall’art. 4, comma 6, del decreto legislativo
27 maggio 2005, n. 101, consente alle organizzazioni professionali agricole ed a quelle
delle imprese che esercitano l’attività agromeccanica, maggiormente
rappresentative a livello nazionale, la possibilità di svolgere attività di
consulenza, limitata al settore delle macchine agricole, in deroga ai principi
ed ai criteri stabiliti dalla legge 8 agosto 1991, n. 26.
Per quanto concerne le modalità applicative della nuova
disciplina, si rammenta che si è provveduto ad impartire le necessarie
istruzioni con circolare prot. n. 4082/M360 del 26 gennaio 2006.
Ciò premesso, taluni degli Uffici in indirizzo hanno chiesto
a questa sede di voler chiarire se l’accesso agli sportelli da parte delle
associazioni di categoria del settore agricolo ed agromeccanico, maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, inibisca la possibilità di pari accesso ai
funzionari degli Uffici ex UMA, già consentito prima della entrata in vigore
dei richiamati decreti legislativi n. 99/2004 e n. 101/2005.
Al riguardo, giova evidenziare che il tenore letterale e la
ratio dei predetti provvedimenti legislativi non escludono in alcun modo la
possibilità che i funzionari degli Uffici ex UMA continuino ad accedere agli
sportelli degli Uffici della Motorizzazione per lo svolgimento di operazioni
aventi ad oggetto macchine agricole.
Pertanto, restano ferme le disposizioni già impartite in
materia con circolare D.G. n. 14 del 14 febbraio 1997, che è stata adottata
a seguito dell’acquisizione di apposito parere espresso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, alla quale era stata prospettata la medesima questione
interpretativa tenuto conto che le norme vigenti a quel tempo consentivano già
una deroga alla legge n. 264/1991 in favore delle associazioni di categoria degli
autotrasportatori.
Si coglie, infine, l’occasione per ribadire quanto già
evidenziato con circolare prot. n. 4509/M360 del 29 ottobre 2004, nella parte
in cui è stato sottolineato che “gli
Uffici della Motorizzazione non sono in alcun modo legittimati a consegnare ad
operatori esterni (Studi di consulenza, funzionari degli Uffici regionali ex
UMA, ecc) targhe e documenti di circolazione destinati ad essere rilasciati ai
singoli utenti interessati.”, con la sola eccezione delle ipotesi
relative allo “Sportello telematico dell’automobilista” (d.P.R. n. 358/2000) ed
al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova e delle relative
targhe (d.P.R. n. 474/2001.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)
MN
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