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Notizie brevi 21/03/2006

CODICE STRADA: GIUDICE ANNULLA MULTA, AUTOVELOX MAL TARATO PER SENTENZA NON BASTA OMOLOGAZIONE, SERVE ALTRA CERTIFICAZIONE

(ANSA) - PALERMO, 19 MAR - ’’Se un autovelox non e’ stato sottoposto a idonea procedura di taratura, la misurazione della velocita’ effettuata risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza della violazione che viene contestata al conducente di un qualsiasi automezzo’’. E’ questo il principio affermato da una sentenza del giudice di pace di Gela, Antonia Piccione, che ha annullato una multa per eccesso di velocita’ emessa nel luglio del 2005 dalla polizia municipale di Gela nei confronti di un automobilista, Giacomo Di Bartolo. Quando a casa gli arrivo’ la notifica della multa di 148 euro, con conseguente sottrazione di due punti dalla patente di guida, il presunto trasgressore presento’ ricorso alla magistratura, contestando il corretto funzionamento dell’ autovelox, la mancanza di prova di una corretta taratura e la mancanza di corretta omologazione. Il ricorso e’ stato quindi ritenuto fondato dal giudice di pace, che lo ha accolto in base alla legge 273 del 91, secondo cui tutti gli strumenti a componente metrica devono essere accompagnati da un certificato di taratura rilasciato da appositi istituti, i cosiddetti centri Sit, riconosciuti a livello nazionale. Dunque non basta l’omologazione dello strumento per stabilire la validita’ della prova di violazione dei limiti di velocita’, e’ indispensabile invece il possesso dei requisiti di funzionalita’ e di affidabilita’ dell’autovelox. E siccome quello della polizia municipale non aveva nulla di tutto questo, il ricorso e’ stato accolto.(ANSA).


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Martedì, 21 Marzo 2006
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