(ANSA) - PALERMO, 19 MAR - ’’Se un autovelox
non e’ stato sottoposto a idonea procedura di taratura, la misurazione della
velocita’ effettuata risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare
la fondatezza della violazione che viene contestata al conducente di un
qualsiasi automezzo’’. E’ questo il principio affermato da una sentenza del
giudice di pace di Gela, Antonia Piccione, che ha annullato una multa per
eccesso di velocita’ emessa nel luglio del 2005 dalla polizia municipale di
Gela nei confronti di un automobilista, Giacomo Di Bartolo. Quando a casa gli
arrivo’ la notifica della multa di 148 euro, con conseguente sottrazione di due
punti dalla patente di guida, il presunto trasgressore presento’ ricorso alla
magistratura, contestando il corretto funzionamento dell’ autovelox, la
mancanza di prova di una corretta taratura e la mancanza di corretta
omologazione. Il ricorso e’ stato quindi ritenuto fondato dal giudice di pace,
che lo ha accolto in base alla legge 273 del 91, secondo cui tutti gli
strumenti a componente metrica devono essere accompagnati da un certificato di
taratura rilasciato da appositi istituti, i cosiddetti centri Sit, riconosciuti
a livello nazionale. Dunque non basta l’omologazione dello strumento per
stabilire la validita’ della prova di violazione dei limiti di velocita’, e’
indispensabile invece il possesso dei requisiti di funzionalita’ e di
affidabilita’ dell’autovelox. E siccome quello della polizia municipale non
aveva nulla di tutto questo, il ricorso e’ stato
accolto.(ANSA). |
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