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Trasporto 21/03/2006

Tempi di guida e di riposo: nuove regole dall’Europa

Uomini e trasporti -- Anno XXV n. 215 Marzo 2006
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La normativa sociale dei trasporti viene riscritta e resa più rigida allo scopo di garantire la parità di concorrenza tra gli operatori e migliorare la sicurezza stradale. Vediamo come.

 
 Si rinnova la normativa sociale nel settore dei trasporti, grazie ad un accordo tra Consiglio e Parlamento europeo, allo scopo di semplificare e armonizzare l’attuale legislazione. Le finalità perseguite sono molteplici, da quella di assicurare parità di concorrenza nei trasporti e fra le diverse modalità di trasporto terrestre, a quella di garantire una migliore sicurezza stradale. Il Parlamento europeo punta, infatti, ad approvare regole più severe per il trasporto su strada. Le nuove norme mirano a disciplinare più questioni nodali. Passiamole in rassegna.


Armonizzazione delle norme sociali. Bruxelles ha deciso che le nuove regole si applichino al trasporto su strada di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 ton. Sono previste deroghe per i veicoli di proprietà delle forze armate o per quelli usati in operazioni di emergenza e salvataggio o adibiti a usi medici.
Periodo di guida, tempo di guida e altre mansioni. Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore, ma può essere esteso di un’ora non più di due volte nell’arco della settimana. Quello settimanale, poi, non deve superare 56 ore. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive, inoltre, non potrà superare le 90 ore. In ogni caso, la durata massima del lavoro settimanale, non potrà oltrepassare il limite di 60 ore. Il Parlamento ha convinto il Consiglio a inserire una nuova definizione di "tempo di guida" che, associata a quella di "altre mansioni", tiene conto dell’affaticamento dei conducenti e contribuisce a favorire una maggiore sicurezza stradale. Rientra nel computo di "altre mansioni" il tempo speso da un conducente alla guida di un veicolo che non rientra nel campo d’applicazione del regolamento, ma che serve a recarsi, o per tornare, al veicolo che userà nell’ambito del suo lavoro.

Pause e periodi di riposo. Le pause saranno più frequenti: dopo ogni periodo di quattro ore e mezza, il conducente dovrà osservare un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione, tuttavia, può essere sostituita da un’altra di almeno 15 minuti, seguita da una ulteriore di almeno 30 minuti, intercalate sul periodo di guida in modo da assicurare l’osservanza della regola generale. Per periodo di riposo giornaliero regolare si deve intendere ogni periodo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore. In alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione. Altre disposizioni prendono in considerazione periodi di riferimento più lunghi che consentono, entro certi limiti, di rendere più flessibile l’applicazione della norma. Il tempo impiegato dal conducente per giungere sul luogo in cui prende in consegna un veicolo, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, non è considerato come periodo di riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta.


Controlli. Per applicare le nuove disposizioni, gli Stati membri sono tenuti ad istituire un sistema di controlli «adeguati e regolari» su strada e nei locali delle imprese. I controlli minimi sono stati aumentati: dal 2008 saranno pari ad almeno il 2% dei giorni lavorativi dei conducenti; dal 2010, ad almeno il 3%; dal 2012 fino al 4%. È stato altresì concordato che almeno il 15% dei giorni lavorativi oggetto di verifica saranno sottoposti a controlli stradali e almeno il 30% a controlli presso la sede delle imprese. A partire dal 2008 tali cifre saranno portate rispettivamente al 30% e al 50%. I controlli su strada saranno realizzati in luoghi diversi e a qualsiasi ora e dovranno coprire una rete stradale sufficientemente ampia per rendere più difficile evitarli. I giorni di lavoro, infine, saranno controllati con un sistema di rotazione casuale, per garantire il necessario equilibrio geografico.

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Tachigrafi digitali. Entro maggio 2006, tutti i veicoli messi in circolazione per la prima volta dovranno essere equipaggiati con un tachigrafo digitale di più difficile falsificazione. I conducenti dovranno possedere una carta intelligente (smart card).

Trasporto internazionale. Per quanto riguarda il campo d’applicazione territoriale del regolamento, in relazione all’Accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (Aetr), i veicoli immatricolati in un paese terzo che non è parte dell’Aetr dovranno conformarsi. Tuttavia, le disposizioni dell’Aetr dovranno essere allineate a quelle del regolamento, affinché quest’ultimo possa essere applicato a tali veicoli sui tragitti comunitari.
 

Violazioni comuni. Il Consiglio non ha voluto includere alcun riferimento all’armonizzazione delle sanzioni, ma ha accettato di inserire nell’allegato alla direttiva un elenco non esaustivo di violazioni comuni. Tra esse: il superamento dei periodi massimi di guida giornalieri, settimanali o quindicinali; la mancata osservanza del periodo di riposo minimo giornaliero o settimanale; l’inosservanza della pausa minima e, per quanto attiene al tachigrafo, dei requisiti stabiliti dalla normativa europea.



© asaps.it

di Anna De Rosa

Martedì, 21 Marzo 2006
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