L’accordo ASOR conclusosi a Dublino il 26 maggio 1982 disciplina i trasporti occasionali internazionali (si intendono per servizi internazionali i servizi che interessano il territorio di almeno due Parti contraenti), con destinazione Norvegia e Turchia, di viaggiatori su strada effettuati con autobus e si applica: a) ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati:
b) agli spostamenti dei veicoli effettuati a vuoto nell’ambito dei suddetti servizi. Si precisa che l’accordo ASOR all’articolo 2, comma 1, ha definito con il termine "servizi occasionali" quelli che non rispondono né alla definizione di servizio regolare (quelli che assicurano il trasporto di persone effettuato con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere o deporre persone lungo il percorso, alle fermate preventivamente stabilite; inoltre sono considerati servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di persone ad esclusione di altri viaggiatori, in particolare quelli che assicurano il trasporto di lavoratori sul luogo di lavoro e da questo verso il loro domicilio, oppure il trasporto di studenti agli istituti di istruzione e da questi verso il loro domicilio che sono denominati · i circuiti a porte chiuse, cioè i servizi effettuati mediante uno stesso veicolo che trasporta lungo tutto il tragitto lo stesso gruppo di viaggiatori e lo riconduce al luogo di partenza; · i servizi nei quali il viaggio di andata è effettuato a veicolo carico e il viaggio di ritorno a veicolo vuoto; · tutti gli altri servizi. Nota: Per quanto riguarda i servizi occasionali che possono essere fatti con una certa frequenza senza perdere la caratteristica dell’occasionalità, si precisa che essi non possono prendere ne deporre viaggiatori lungo il percorso, salvo casi eccezionali appositamente autorizzati dalle competenti autorità della Parte contraente interessata. E S E N Z I O N I I servizi occasionali effettuati mediante uno stesso veicolo che trasporta lungo tutto il tragitto lo stesso gruppo di viaggiatori e lo riconduce al luogo di partenza ed i servizi nei quali il viaggio di andata è effettuato a veicolo carico ed il ritorno a veicolo vuoto, sono esentati da qualsiasi autorizzazione di trasporto nei territori delle Parti contraenti diverse da quella in cui il veicolo è immatricolato; inoltre sono soggetti alla medesima esenzione i veicoli di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera c) "tutti gli altri servizi" dell’accordo ASOR che presentino le seguenti caratteristiche:
1. -sono raggruppati, nel territorio di una Parte non contraente o di una Parte contraente diversa da quella in cui il veicolo è immatricolato e diversa da quella in cui si effettua il loro prelevamento, in base a contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel territorio di quest’ultima Parte contraente, e -sono trasportati nel territorio della Parte contraente in cui il veicolo è immatricolato, o 2. sono stati condotti precedentemente dal medesimo vettore nelle condizioni previste dall’articolo 2 paragrafo 1 lettera b) "il viaggio di andata è effettuato a veicolo carico e il viaggio di ritorno a veicolo vuoto" nel territorio della Parte contraente dove sono nuovamente prelevati e trasportati nel territorio della Parte contraente in cui il veicolo è immatricolato, o 3. sono stati inviati a recarsi nel territorio di un’altra Parte contraente, con spese di trasporto a carico della persona che ha fatto l’invito. (i viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo che non sia stato costituito unicamente per quel viaggio e che non venga condotto nel territorio della Parte contraente in cui il veicolo è immatricolato. DOCUMENTI DI CONTROLLO Il dettato della norma regolamentare introdotta dall’accordo ASOR riguardante la documentazione da avere al seguito durante i controlli di polizia stradale è di particolare rilevanza; infatti i vettori che effettuano servizi occasionali devono presentare, a qualsiasi richiesta degli agenti incaricati del controllo, un foglio di viaggio che faccia parte di un documento di controllo rilasciato dalle competenti autorità della Parte contraente in cui il veicolo è immatricolato, o da qualsiasi organismo abilitato a tale fine. Il foglio di viaggio fa parte di un libretto contenente 25 esemplari, in duplice copia, staccabili e numerati in senso progressivo da 1 a 25. Il testo della pagina di copertina del predetto libretto, nonché quello dei fogli di viaggio, sono stampati nella o in più lingue ufficiali dello Stato membro della Comunità economica europea o di qualsiasi altra Parte contraente in cui il veicolo utilizzato è immatricolato. Le prescrizioni da osservare, per quanto riguarda il libretto contenente i fogli di viaggio, sono: a) il libretto è intestato a nome del vettore e non è cedibile; b) l’originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio per il quale è stato compilato; c) il vettore è responsabile della regolare tenuta dei fogli di viaggio; d) il foglio di viaggio deve essere compilato in duplice esemplare dal vettore per ogni viaggio, prima del suo inizio; e) per i servizi nei quali il viaggio di andata è effettuato a veicolo vuoto, l’elenco dei viaggiatori può essere compilato nel momento in cui i viaggiatori vengono prelevati. Si precisa che a bordo del veicolo deve trovarsi un modello cartonato di colore verde in cui figura, in ogni lingua ufficiale di tutte le Parti contraenti, il testo del modello della pagina di copertina recto-verso del documento di controllo; inoltre deve anche essere raffigurato a caratteri di stampa e nella o in più lingue ufficiali dello Stato in cui il veicolo utilizzato è immatricolato, la seguente dicitura: “Testo del modello del documento di controllo in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, norvegese, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, turca”. Sanzioni: Nell’esecuzione di un trasporto occasionale internazionale (ASOR) circolare senza il foglio di viaggio, ovvero con il foglio di viaggio con compilato correttamente, comporta la violazione di cui all’articolo 9 comma 1 della Legge 11 agosto 2003 n. 218 con sanzione amministrativa di € 2.000,00. *Ispettore Superiore SUPS della Polizia Stradale | |