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Giurisprudenza di merito - Precedenza – Precedenza di fatto – Pedone – Fermo sulla linea di mezzeria in procinto di attraversare la strada – Fuori dall’attraversamento pedonale – Investimento da parte di conducente di motoveicolo – Precedenza di fatto del pedone – Esclusiva responsabilità del motoveicolo – Sussistenza.

(Tribunale di Roma, 29 marzo 2005, n. 8902)

Giurisprudenza di merito
Tribunale Civile di Roma
Sez. XII, 29 marzo  2005, n. 8902


Precedenza – Precedenza di fatto – Pedone – Fermo sulla linea di mezzeria in procinto di attraversare la strada – Fuori dall’attraversamento pedonale – Investimento da parte di conducente di motoveicolo – Precedenza di fatto del pedone – Esclusiva responsabilità del motoveicolo – Sussistenza.

Sussiste precedenza di fatto del pedone rispetto a conducente di motoveicolo sopraggiungente e conseguente responsabilità di quest’ultimo nella causazione dell’investimento, qualora il pedone sia fermo ma ben visibile in prossimità della linea di mezzeria e lontano dall’attraversamento pedonale non segnalato, ed il conducente non abbia fornito alcuna prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare l’evento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – L’attrice, pedone, promuoveva il presente procedimento, poiché asseriva la colpa esclusiva del conducente del motoveicolo investitore.

Si costituiva solo l’assicuratore resistendo.

Sull’an veniva ascoltato un teste, svolto interrogatorio formale dell’attore veniva prodotto il rapporto dell’autorità intervenuta, veniva dichiarata la mancata risposta del convenuto all’interrogatorio formale deferitogli.

Sul quantum veniva disposta Ctu medica e prodotta documentazione per il danno patrimoniale lamentato.

Anche se gli agenti verbalizzanti hanno rilevato la presenza di un attraversamento pedonale a circa 60 metri dal luogo del fatto, con conseguente violazione da parte del pedone dell’art. 190 comma 2 del c.d.s., tale violazione amministrativa, non incide sulla responsabilità dell’evento, poiché il pedone come rilevato dagli stessi agenti (vedere grafico e punto d’urto), è stata investita dalla moto, mentre era ferma sulla linea di mezzeria della strada. Nella fattispecie il pedone aveva già attraversato una semicarreggiata ed era in procinto di poter attraversare l’altra semicarreggiata, non appena il traffico veicolare lo consentisse. Dinamica confermata anche dal teste escusso.

Di fatto il pedone non ha violato alcuna norma sulla precedenza ed inoltre essendo ferma costituiva un ostacolo ben visibile e quindi evitabile.

D’altronde gli stessi agenti rilevano che «il pedone era fermo a causa del traffico in prossimità della linea di mezzeria» (circostanza confermata dal punto d’urto), il pedone veniva urtato lateralmente «con la leva del freno lato sinistro della moto».

L’art. 141 secondo comma del c.d.s. impone ai conducenti di veicoli di evitare qualsiasi ostacolo visibile, norma di comportamento violata dal conducente della moto.

Quest’ultimo ai sensi dell’art. 2054 primo comma del c.c., non ha fornito alcuna prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare l’urto.

Inoltre, dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi ivi prodotta dalla parte danneggiata risulta che le strisce pedonali poste a 60 metri dal punto d’urto non erano visibili, né segnalate, negligenza imputabile all’amministrazione comunale e non al pedone, soprattutto poiché vi è nei pressi del luogo del sinistro l’entrata di un ospedale e quindi la presenza assidua di pedoni che attraversano la strada.

Pertanto il pedone non ha di fatto violato alcuna regola sulla precedenza ed ha dimostrato la esclusiva responsabilità del conducente della moto, che ha violato l’art. 2054 primo comma c.c. e l’art. 141 secondo comma del c.d.s.. In tal senso Cass. 5 maggio 2004 n. 8526 e Cass. 16 marzo 1995 n. 3075, le quali hanno affermato che «la precedenza di fatto può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto, però l’onere di provare la sussistenza della precedenza di fatto incombe su chi se ne giova».

L’incidente si è verificato il 9 luglio 2001, per cui per la liquidazione del danno fisico vanno applicate le tabelle legislative ex art. 5 comma 2 L. 57/2001, poiché trattasi di micropermanenti.

La Ctu è risultata logica ed esente da vizi per cui ci si riporterà ad essa.

In relazione all’età del soggetto all’epoca del fatto pari a 60 anni, si liquida a valori aggiornati ed attuali: ITT 40 gg. x € 40,00 = € 1.600,00; ITP 80 gg. € 20 = € 1.600,00; danno biologico 6% = € 5.175,00; danno morale 1/3 = 2.791,66; spese mediche documentate congrue e compatibili € 1.959,17 e così in totale € 13.126,00.

Danno patrimoniale

L’attrice lamenta che a causa dell’infortunio ha dovuto avvalersi di una collaborazione domestica, sostenendo un costo orario di € 10,85 + Iva, per una incidenza complessiva sulla sfera economica della danneggiata pari ad € 9.787,57 (giusta fattura prodotta in atti). Spesa congrua e compatibile con le lesioni subite dall’attrice, la quale ha subito il sinistro il 15 luglio 2001 ed è stata portatrice di gambaletto gessato fino al 13 agosto 2001. Le lesioni hanno riguardato la caviglia destra, la documentazione medica ivi prodotta e le terapie svolte dalla Sig.ra P. confermano sempre un deficit articolare e funzionale della gamba.

D’altronde anche il Ctu ha confermato una lunga inabilità temporanea della danneggiata.

Ex art. 1224 c.c., vanno liquidati a titolo risarcitorio gi interessi dal fatto al saldo.

[RIV-0601P50]

 

QUANTUM

 

MOTIVI DELLA DECISIONE – Responsabilità.

 

 

 

Martedì, 21 Marzo 2006
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