Con il D.M. 29 dicembre 2005 del Ministro dell’Interno,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2006 è stato attuato
quanto stabilito dall’articolo 7 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 in materia
di superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione di cui
all’articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Con il recente provvedimento vengono infatti emanate le disposizioni di
prevenzione incendi che devono essere adottate dai titolari delle attività, di
cui all’allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, in
possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, per le quali non siano
state emanate, alla data di entrata in vigore del presente decreto (1 giugno
2006), specifiche direttive di adeguamento finalizzate all’ottenimento del
certificato di prevenzione incendi.
Il D.M. 29 dicembre 2005 consentirà di concludere una fase transitoria iniziata
oltre ventuno anni fa con la legge 818/84 che era stata emanata per sanare una
situazione pregressa di irregolarità dovuta sia a carenze normative che a
ritardi. Per recuperare tale situazione fu introdotto un dispositivo normativo,
in deroga a quello sancito dalla legge 26 luglio 1965, n. 966 e dal D.P.R. 29
luglio 1982, n. 577, per permettere di raggiungere il necessario livello di
sicurezza in tempi definiti e ragionevoli.
Per concretizzare le finalità della legge furono studiate soluzioni tecniche,
applicabili all’intera gamma di attività soggette, proporzionate al tempo di
applicazione previsto in alcuni mesi. Tali soluzioni denominate "direttive
sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi", emanate
con il decreto ministeriale 8 marzo 1985, costituivano l’insieme delle misure
di prevenzione e protezione che consentivano, secondo un procedimento
dettagliato che coinvolgeva in prima persona i liberi professionisti, di
ottenere il nulla osta provvisorio.
È opportuno rammentare che le misure più urgenti ed essenziali di prevenzione
incendi sono state redatte in forma tabellare, associando a ciascuna attività
soggetta ai controlli un gruppo di provvedimenti di prevenzione incendi
ritenuto idoneo per il caso specifico. Tali provvedimenti sono stati
individuati, attività per attività, tra quelli previsti in un elenco di misure
generali (aerazione, divieti e limitazioni, limitazione del carico di incendio,
distanze di sicurezza, sistema di vie di uscita, comportamento al fuoco delle
strutture, impianti fissi di estinzione, illuminazione di sicurezza, servizio
di emergenza in caso di incendio) privilegiando, in relazione al breve periodo
di adeguamento concesso, misure di esercizio e semplici misure di protezione
attiva rispetto alle misure di protezione passiva.
Dal 1985, per svariate attività soggette, sono state emanate disposizioni che
hanno previsto specifiche norme transitorie valide anche per il superamento del
regime di nulla osta provvisorio (edifici di civile abitazione, edifici storici
adibiti a musei e biblioteche, scuole, alberghi, locali di pubblico spettacolo,
strutture sanitarie, ecc.). Inoltre è necessario evidenziare che per alcune
attività il D.M. 8 marzo 1985 già prevedeva il completo rispetto delle
normative in vigore valide per l’ottenimento del certificato di prevenzione
incendi (distributori di carburanti per autotrazione; depositi di oli minerali;
produzione, deposito e vendita di esplosivi; produzione, deposito,
utilizzazione, vendita di materiale radioattivo; piattaforme di perforazione,
oleodotti).
Sulla scorta della esperienza maturata mediante l’applicazione del D.M. 8 marzo
1985, che ha presentato non poche difficoltà di attuazione dovute alla rigidità
del sistema, ed in base alla considerazione che il provvedimento è rivolto ad
attività estremamente diversificate, non è apparso opportuno predisporre una
normativa di superamento del nulla osta provvisorio attuata secondo il medesimo
criterio del decreto del 1985.
Si è reputato, pertanto, più flessibile ed adattabile alle varie tipologie di
attività che possono presentarsi ognuna con caratteristiche peculiari diverse,
adottare un sistema basato sulla valutazione del rischio di incendio e sulla
conseguente individuazione delle misure più idonee ad abbattere il rischio,
mutuando la metodologia di indagine ed individuazione delle misure preventive e
protettive da provvedimenti relativamente recenti e collaudati quali i D.M. 10
marzo 1998 e D.M. 4 maggio 1998.
Al riguardo è opportuno evidenziare che l’applicazione di misure di protezione
passiva, che hanno un impatto rilevante sulle caratteristiche costruttive
(resistenza al fuoco, compartimentazione, ecc.), dovrà essere attentamente
valutata e graduata sulla base di una accorta individuazione dei pericoli di
incendio correlati alle condizioni ambientali in modo da considerare gli
effettivi rischi in relazione agli obiettivi di sicurezza assunti. In
definitiva la compensazione del rischio, effettuata secondo il processo
sinteticamente descritto e codificato nell’allegato I al citato D.M. 4 maggio
1998, dovrà tenere in debita considerazione il carico di incendio, le fonti di
innesco, le misure di protezione attiva, l’affollamento, l’ubicazione, le
caratteristiche planovolumetriche, le misure gestionali, ecc. Non potrà
comunque trascurarsi che l’adeguamento si riferisce ad attività esistenti cui
non possono essere applicati integralmente gli stessi criteri adottati per gli
edifici di nuova realizzazione. A tal fine, il comma 2 dell’art.2 del decreto
rinvia, oltre che ai criteri generali, anche ai criteri stabiliti dal D.M. 10
marzo 1998.
Per gli impianti di produzione di calore alimentati a combustibile gassoso e
per le autorimesse, considerato che le specifiche normative di settore, emanate
successivamente al D.M. 8 marzo 1985, non contengono disposizioni transitorie
per il superamento del regime di nulla osta provvisorio, è stato previsto un
apposito rinvio a dette normative, con le opportune precisazioni ed esclusioni.
Si sottolinea, infine, che le direttive del D.M. 29 dicembre 2005, riferendosi
ad attività in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, si
applicano, ovviamente, alle attività preesistenti al 10 dicembre 1984, data di
entrata in vigore della legge n. 818 del 1984.
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